Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 420

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 420
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 420
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 17669/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17669/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in TORINO (TO) Via Giuseppe TALUCCHI n. 2, presso lo studio dell'avv. CARBONE DOMENICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
IASI (ROMANIA) il 03/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 76 parte II serie C uff. 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino (TO) il 01/11/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative al figlio minore rispondono al prevalente interesse dello stesso.
Nulla sulle spese di lite.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente.
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino Via Borgosesia n. 96 piano secondo e gli arredi ivi esistenti sono assegnati alla signora
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