Trib. Venezia, sentenza 02/12/2024, n. 4353
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Testo completo
N. 4443/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4443/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Santinon, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Dolo (VE) Via A. Guolo n. 15/3;
RICORRENTE contro
;
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso:
“
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e il giorno 21.09.2002 in Parte_1 CP_1
Noventa DO (PD) regolarmente trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune al n. 10, parte I, anno
2002 e, per l'effetto, ordinare la trascrizione della sentenza di divorzio presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune;
2. disporre l'affidamento super esclusivo e rafforzato del figlio minore alla madre, con collocazione e residenza Persona_1 presso l'abitazione della stessa in Vigonovo (VE) Via Salvo d'Acquisto n. 15;
3. disporre che il padre possa vedere il figlio minore nei giorni che verranno concordati tra i genitori con un preavviso, anche telefonico, di giorni 2 e, in ogni caso, vista l'età di anche tenuto conto dei desiderata e degli impegni del minore e, nel caso Pt_2 in cui il padre sia collocato presso una comunità di recupero, a mezzo incontri protetti che verranno organizzati per il tramite del competente Servizio Sociale;
4. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore versando la somma di € 150,00 CP_1 Pt_2 mensili oltre rivalutazione Istat in ragione di ogni anno ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, che debba intendersi richiamato;
5. disporre che l'assegno unico sia erogato in via esclusiva a favore della madre, ;
Parte_1 Per
6. alcun contributo al mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente.”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto;
affidamento della figlia minore alla madre, onerando il genitore non affidatario della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07.03.2024, chiedeva la declaratoria di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con il 21.09.2002 in Noventa DO (PD) ed esponeva che: CP_1 Per_ dall'unione erano nati i figli in data 09.11.2002 (ora maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e
in data 26.11.2008;
con provvedimento del 16.12.2019 il Tribunale di Venezia aveva omologato la Pt_2 separazione consensuale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento e fissazione della residenza presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa di proprietà ATER condotta in locazione con canone agevolato sita in Vigonovo (VE) Via Salvo D'Acquisto n.15/A, nonché la determinazione in euro 150,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli;
la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non era stata ricostituita;
ella si era sempre occupata in via esclusiva di tutte le esigenze della prole sotto il profilo economico, emotivo ed affettivo, dal momento che il sig. anche a causa di problemi legati alla propria dipendenza da sostanze CP_1 stupefacenti, si era disinteressato totalmente della vita dei figli, non provvedendo nemmeno più a versare quanto dovuto per il mantenimento del minore . Pt_2
Domandava pertanto rispetto alla prole minore che fosse affidato in via super esclusiva alla madre, Pt_2 che il regime di visita padre/figlio fosse regolamentato secondo il calendario indicato nell'atto di ricorso;
che fosse previsto a carico del sig. 'obbligo di versare, a titolo di contributo economico al mantenimento CP_1 del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura pari al 50% secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza di comparizione del 04.07.2024, all'esito dell'ascolto della ricorrente, veniva disposta l'audizione del minore , incombente per il quale veniva fissata udienza al 23.07.2024. Pt_2
A tale udienza, sentito il minore, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, fissava ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. udienza di discussione orale al 24.09.2024.
Quindi, all'udienza da ultimo indicata, la parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo del giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e