Trib. Velletri, sentenza 06/12/2024, n. 2509

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 06/12/2024, n. 2509
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 2509
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 5819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5819 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Ruggiero, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Perilli, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 8.11.2023, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
rappresentando, tra l'altro, che dall'unione coniugale era nata la figlia CP_1 Per_1
(25.02.2005), che con decreto dell'11.01.2017 l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate tra le parti, che dal giorno della separazione i coniugi non si erano più riuniti e che era cessata tra gli stessi ogni comunione materiale e spirituale.
Alle luce delle predette allegazioni il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi contratto in
MP il 31.10.2004 con ogni conseguenza di legge , ordinando all'ufficiale di stato civile del
Comune di MP di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza a margine dei registri di stato civile;

2) Pronunciare gia' dall' udienza che sara' fissata sentenza parziale sullo status e quindi sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ai sensi e per gli effetti ex art 473 bis 22 cpc;

3) Revocare l'assegnazione della casa familiare di MP Via dell'Ospedaletto 5 int 5 alla moglie in quanto convive con altro uomo;

4) Statuire che la figlia maggiorenne è autosufficiente e/o se si accertasse che la ragazza sta ancora sostenendo corsi professionali, erogare l'assegno a carico paterno direttamente alla figlia ex art 337 septies cc e in ogni caso modificare l'assegno a carico del contributo paterno riducendolo in una somma non superiore a euro 200 mensilmente in quanto oggettivamente il ricorrente non puo' sostenere il pagamento di una
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