Trib. Milano, sentenza 14/05/2024, n. 2393
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UDIENZA DEL 14.05.2024 N. 3680/24 R.G.L. + N. 3692/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa C C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 con l'Avv. Latino del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Tiraboschi n. 8
- RICORRENTI - contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. S, elettivamente domiciliati presso l' Organizzazione_1
in Milano, via Soderini n. 24
[...]
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati rispettivamente il 19 marzo
2024 e il 20 marzo 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
, l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] quanto a Parte_1
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/24 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio, o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo complessivo di € 2.000,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno”;quanto a Parte_2
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/24 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio, o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo complessivo di € 1.500,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio – in entrambi i procedimenti – il
Controparte_3
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;in particolare, le
Amministrazioni resistenti hanno domandato:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
2 3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1.1. – attualmente in servizio, con contratto di lavoro a Parte_1 tempo determinato avente decorrenza dal 14 settembre 2023 al 30 giugno 2024, presso l' in Novate Milanese (MI - doc. 1, fascicolo Organizzazione_2 ricorrente) – è un'insegnante che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
“a) nell'anno scolastico 2020/2021 presso la scuola Via Baranzate – Novate M. (MI) dal 09.11.2020 al 30.06.2021 (all.2);b) nell'anno scolastico 2021/2022 presso la scuola Via Baranzate – Novate M. (MI) dal 06.10.2021 al 30.06.2022 (all.3);c) nell'anno scolastico 2022/2023 presso la scuola primaria I) dal Org_2
03.10.2022 al 30.06.2023 (all.4)” (pag. 2, ricorso;docc. 2-4, fascicolo ricorrente). 1.2. Parimenti, – attualmente in servizio, con contratto di Parte_2 lavoro a tempo determinato avente decorrenza dal 30 ottobre 2023 al 30 giugno
2024, presso l' in Rho (MI - Organizzazione_3 doc. 1, fascicolo ricorrente) – ha svolto, nel corso degli anni, i seguenti servizi di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
“a) nell'anno scolastico 2021/2022 presso la scuola (MI) dal 08.09.2021 al Org_4
30.06.2022 (all.2);b) nell'anno scolastico 2022/2023 presso la scuola Organizzazione_5 dal 10.10.2022 al 30.06.2023 (all.3)” (pag. 2, ricorso;doc. 2-3, fascicolo ricorrente).
*
1.3. Con il presente giudizio, entrambe le lavoratrici si dolgono di esser state espressamente e illegittimamente escluse, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. I ricorsi qui riuniti sono fondati e, pertanto, debbono essere accolti.
*
3 2.1. Si osserva, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato;sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta posto che la res controversa attiene a un beneficio che deve essere riconosciuto e attribuito dalla datrice di lavoro.
*
2.2. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato
l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a
4 tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
(supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze
[sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez.
Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
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In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
*
2.4. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico,
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ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
Il giudicante ritiene che quest'ultimo sia il caso delle odierne ricorrenti.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri
e ciò, evidentemente, non può essere.
*
2.5. Si osservi, d'altronde, che in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, difatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
Il Giudice di Legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
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*
2.6. A mero titolo esaustivo, e con particolare riferimento alla pretesa azionata – da entrambe le ricorrenti – con riferimento all'Anno Scolastico 2023/2024, si osserva quanto segue
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa C C, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 con l'Avv. Latino del Foro di Monza, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Tiraboschi n. 8
- RICORRENTI - contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. S, elettivamente domiciliati presso l' Organizzazione_1
in Milano, via Soderini n. 24
[...]
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati rispettivamente il 19 marzo
2024 e il 20 marzo 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
, l' Controparte_1 [...]
Controparte_2
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] quanto a Parte_1
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/24 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio, o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo complessivo di € 2.000,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno”;quanto a Parte_2
“1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 nonché per l'anno scolastico in corso 2023/24 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio, o per i diversi anni scolastici risultanti in corso di causa e, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi l'importo complessivo di € 1.500,00 o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio – in entrambi i procedimenti – il
Controparte_3
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;in particolare, le
Amministrazioni resistenti hanno domandato:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
2 3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1.1. – attualmente in servizio, con contratto di lavoro a Parte_1 tempo determinato avente decorrenza dal 14 settembre 2023 al 30 giugno 2024, presso l' in Novate Milanese (MI - doc. 1, fascicolo Organizzazione_2 ricorrente) – è un'insegnante che, pacifico in giudizio, nel corso degli anni ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
“a) nell'anno scolastico 2020/2021 presso la scuola Via Baranzate – Novate M. (MI) dal 09.11.2020 al 30.06.2021 (all.2);b) nell'anno scolastico 2021/2022 presso la scuola Via Baranzate – Novate M. (MI) dal 06.10.2021 al 30.06.2022 (all.3);c) nell'anno scolastico 2022/2023 presso la scuola primaria I) dal Org_2
03.10.2022 al 30.06.2023 (all.4)” (pag. 2, ricorso;docc. 2-4, fascicolo ricorrente). 1.2. Parimenti, – attualmente in servizio, con contratto di Parte_2 lavoro a tempo determinato avente decorrenza dal 30 ottobre 2023 al 30 giugno
2024, presso l' in Rho (MI - Organizzazione_3 doc. 1, fascicolo ricorrente) – ha svolto, nel corso degli anni, i seguenti servizi di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
“a) nell'anno scolastico 2021/2022 presso la scuola (MI) dal 08.09.2021 al Org_4
30.06.2022 (all.2);b) nell'anno scolastico 2022/2023 presso la scuola Organizzazione_5 dal 10.10.2022 al 30.06.2023 (all.3)” (pag. 2, ricorso;doc. 2-3, fascicolo ricorrente).
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1.3. Con il presente giudizio, entrambe le lavoratrici si dolgono di esser state espressamente e illegittimamente escluse, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione.
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2. I ricorsi qui riuniti sono fondati e, pertanto, debbono essere accolti.
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3 2.1. Si osserva, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del Giudice
Ordinario, posto che la formazione professionale del docente costituisce oggetto di una disciplina che inerisce direttamente e immediatamente allo svolgimento del rapporto di lavoro privatizzato;sussiste, altresì, la legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta posto che la res controversa attiene a un beneficio che deve essere riconosciuto e attribuito dalla datrice di lavoro.
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2.2. Ciò posto, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato
l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.3. Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia
Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a
4 tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, il Giudice Europeo ha evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
(supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze
[sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez.
Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
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In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (parte motiva).
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento” (parte motiva).
Sulla base della richiamata motivazione, sono stati annullati il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
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2.4. I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico,
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ovvero a tempo determinato per supplenze brevi che coprano – in ogni caso – un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria dell'emolumento di cui si discute.
Il giudicante ritiene che quest'ultimo sia il caso delle odierne ricorrenti.
Diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri
e ciò, evidentemente, non può essere.
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2.5. Si osservi, d'altronde, che in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
Con sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, difatti, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti (per i quali, si è visto, la formazione è – al contempo – diritto e dovere), ed ha ravvisato la necessità di rimuovere la discriminazione per disparità di trattamento subita dagli assunti a tempo determinato (per le assunzioni sussumibili nel concetto di didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) rispetto ai docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente alla stregua di questi ultimi.
Il Giudice di Legittimità ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica di questa tipologia di contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
A dispetto di quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta nelle difese svolte in questa tipologia di contenzioso, peraltro, il Supremo Collegio ha escluso che possa assumere rilevanza la mancata presentazione della domanda da parte del docente precario, così come che possa trovare applicazione il regime di decadenza previsto per il caso di mancata utilizzazione nel biennio.
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2.6. A mero titolo esaustivo, e con particolare riferimento alla pretesa azionata – da entrambe le ricorrenti – con riferimento all'Anno Scolastico 2023/2024, si osserva quanto segue
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “
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