Trib. Treviso, sentenza 05/08/2024, n. 1474
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3452/2021 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa D R Presidente dott.ssa S M Giudice dott.ssa C B Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
, (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. CALENDA NATALIE
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'Avv. PALMERI AURELIA
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede,
e del Curatore speciale dei minori, Avv. A M.
In punto: separazione personale.
***
All'udienza del 18.6.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni congiunte dei coniugi come da note dell'11.6.2024: “Ritenuto che con sentenza n. 2043/2022 pubbl. il 09.12.2022 il Tribunale di Treviso, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di ha dichiarato la separazione personale fra i coniugi con
[...] Controparte_1 riferimento al matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Istrana al n. 10, part I, serie anno 2006, con ordine all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Istrana di procedere alla annotazione della sentenza;
Per_
- disporsi la collazione prevalente e residenza dei figli minori e presso il padre sig. Persona_2 Parte_1
- in merito alle determinazioni sull'affidamento degli stessi (attualmente affidati al Servizio Sociale), ci si rimette alla decisone del Tribunale per i minorenni di Venezia ove pende il procedimento n. 661/2020 R.R.;
Per_
- le parti stabiliscono che la sig.ra contribuirà al mantenimento dei figli Controparte_1
Per_ e corrispondendo mensilmente al sig. la somma di Euro 100,00 per ciascun figlio Parte_1
(complessivamente Euro 200,00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza degli effetti dal corrente mese.
- Le parti non prevedono una precisa regolamentazione dei tempi e modalità di frequentazione dei figli con la madre Per_ Per_ ritenuto che il 28.12.2024 diventerà maggiorenne e il 06.06. p.v. compirà 16 anni e pertanto entrambi decideranno autonomamente quando fare visita alla madre;
- Le parti rinunciano entrambe a eventuali ulteriori domande giudiziali formulata l'una nei confronti dell'altro e viceversa.
-Spese di lite compensate e con riserva per parte resistente di presentare relativa domanda di liquidazione delle competenze legali a mezzo siamm risultando la signora ammessa al p.s.s.” Controparte_1
Per il curatore speciale dei minori: in via istruttoria come in atti e nel merito: “In via preliminare: Per_ Ammettere l'intervento dei due minori, e rappresentati e difesi dallo scrivente Avvocato, curatore Persona_3 speciale dei medesimi, ammessi entrambi al patrocinio a spese dello Stato con due distinte delibere del 24.07.2023
(doc. n. 2 e 3, v. comparsa di costituzione del 04.09.2023), nel procedimento principale R/G n. 3452/2021 e nel sub 1 R/G n. 3452/2021;Nel merito: Confermare l'affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente, - come già disposto dal Tribunale per i minorenni di Venezia, nel procedimento tuttora pendente n.
661/2020 R. R. - indicando tuttavia i poteri attribuiti al Servizio in materia di istruzione, educazione e di salute e di avviamento al lavoro, in applicazione dell'art. 5 bis della Legge n. 184/1983, in vigore dal 28 febbraio 2023, con collocamento e residenza dei minori presso l'abitazione del padre;
nonché: Disporre un contributo al mantenimento di entrambi i figli a carico della madre, nella misura mensile di
100,00 Euro per figlio, (complessivamente Euro 200,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al
50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal corrente mese di giugno 2024.”
Per il PM intervenuto: visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 21.5.2021 agiva per ottenere la separazione dalla Parte_1 moglie, con cui si era unito in matrimonio il 6.11.2006 a Controparte_1
Istrana (TV), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Istrana al n. 10. Per_ Parte I, Serie-, Ufficio 1 (doc. 1 ricorrente);
dall'unione nascevano (il 28.12.2006) e (il Per_1
2
6.6.2008). Il ricorrente documentava, inoltre, di aver adottato (doc. Persona_4
2) figlio, oggi maggiorenne, avuto dalla resistente da una precedente relazione. Allegava:
i) che con decreto del 29.4.2016 (doc. 3) il Tribunale di Treviso aveva già omologato la separazione tra i coniugi ma che gli stessi si erano successivamente riconciliati con dichiarazione resa il 29.5.2018 avanti al Tribunale durante il procedimento di divorzio, che si concludeva con sentenza di cessazione della materia del contendere n. 1334/2018 (doc. 4);
ii) che a seguito della riconciliazione i coniugi riprendevano la convivenza presso la casa familiare di Istrana (TV), Via Baracca n. 121, di proprietà del fratello del ricorrente;
iii) di essere detenuto in carcere in Germania dall'8.5.2020 con pena definitiva di 5 anni e sei mesi per traffico di stupefacenti (doc. 6), e di non essere quindi titolare di reddito stante la forzata inattività della propria ditta di trasporti;
iv) che il Tribunale per i Minorenni di Venezia con
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