Trib. Verona, sentenza 05/07/2024, n. 1606
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Testo completo
N. R.G. 6445/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6445/2023 tra
DESIREE RT
OPPONENTE
e
ER SP ( CESSIONARIA DEL CREDITO- INTERVENTO 111 CPC ) E PER ESSA FBS
NEXT SPA
OPPOSTA
Oggi 5 luglio 2024 ad ore 12.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per DESIREE RT l'avv. COSENTINO CARMELITA, oggi sostituita dall'avv. SOFIA CHECHI
Per ER SP (CESSIONARIA DEL CREDITO- INTERVENTO 111 CPC) E PER ESSA FBS
NEXT SPA l'avv. MORGANTE FEDERICO
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art.
281 sexies c.p.c. dandone lettura alle part presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.10.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
RT ES, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelita
Cosentino del Foro di Perugia e Sara Cappello del Foro di Padova;
opponente
contro
:
ER SP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a IA (Tv) in
via Vittorio Alfieri n. 1, p.i. 05271380262, domiciliata presso l'avv. Federico Morgante del Foro di
Verona che la rappresenta e difende;
opposta
iscritta al n. 6445/23 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1819/23 emesso dal Tribunale di Verona il 21.06.2023 per
un'importo di € 11.961,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 8
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso
che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine
della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 1°.12.2023.
Osservato che l'opponente richiedeva di dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 3685/23, in
quanto non era imputabile alla stessa, che aveva assolto al pagamento con le dette legittime e legali
modalità (moneta scritturale), l'inerzia della Banca che, seppur autorizzata non si è attivata per la
conversione della moneta, appare illegittimo ogni atto che prelude all'esecuzione in quanto il debitore
si è attivato per l'estinzione del debito, con la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
L'opposta, costituendosi ritualmente, richiedeva di rigettarsi l'opposizione avversaria, in quanto
infondata in fatto ed in diritto, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 22 maggio 2024, veniva escusso il teste Zanetti GI, presidente della Fineconomy
Service Sua, che rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata 24.01.2024.
Cap.a) confermo;
cap.b) confermo;
cap.c) confermo;
cap.d) la moneta scritturale è utilizzata da tutti gli
operatori finanziari che hanno l'autorizzazione a poterla creare, non sono a conoscenza di una norma
italiana che autorizzi tale pagamenti in moneta scritturale;
Adr: Fineconomy con sede in via E. Fermi
pagina 3 di 8
13/a, a fronte di una lettera di incarico predispone ciò di cui il mandante si vuole avvalere, ovvero gli
strumenti creati dalla GST Virtual Bank,
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6445/2023 tra
DESIREE RT
OPPONENTE
e
ER SP ( CESSIONARIA DEL CREDITO- INTERVENTO 111 CPC ) E PER ESSA FBS
NEXT SPA
OPPOSTA
Oggi 5 luglio 2024 ad ore 12.45 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per DESIREE RT l'avv. COSENTINO CARMELITA, oggi sostituita dall'avv. SOFIA CHECHI
Per ER SP (CESSIONARIA DEL CREDITO- INTERVENTO 111 CPC) E PER ESSA FBS
NEXT SPA l'avv. MORGANTE FEDERICO
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art.
281 sexies c.p.c. dandone lettura alle part presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.10.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
RT ES, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelita
Cosentino del Foro di Perugia e Sara Cappello del Foro di Padova;
opponente
contro
:
ER SP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a IA (Tv) in
via Vittorio Alfieri n. 1, p.i. 05271380262, domiciliata presso l'avv. Federico Morgante del Foro di
Verona che la rappresenta e difende;
opposta
iscritta al n. 6445/23 R.G.
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1819/23 emesso dal Tribunale di Verona il 21.06.2023 per
un'importo di € 11.961,00 oltre interessi e spese;
pagina 2 di 8
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso
che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine
della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
notificato ritualmente;
richiamato, il contenuto della comparsa di costituzione e risposta datata 1°.12.2023.
Osservato che l'opponente richiedeva di dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 3685/23, in
quanto non era imputabile alla stessa, che aveva assolto al pagamento con le dette legittime e legali
modalità (moneta scritturale), l'inerzia della Banca che, seppur autorizzata non si è attivata per la
conversione della moneta, appare illegittimo ogni atto che prelude all'esecuzione in quanto il debitore
si è attivato per l'estinzione del debito, con la condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
L'opposta, costituendosi ritualmente, richiedeva di rigettarsi l'opposizione avversaria, in quanto
infondata in fatto ed in diritto, con la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 22 maggio 2024, veniva escusso il teste Zanetti GI, presidente della Fineconomy
Service Sua, che rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte opponente datata 24.01.2024.
Cap.a) confermo;
cap.b) confermo;
cap.c) confermo;
cap.d) la moneta scritturale è utilizzata da tutti gli
operatori finanziari che hanno l'autorizzazione a poterla creare, non sono a conoscenza di una norma
italiana che autorizzi tale pagamenti in moneta scritturale;
Adr: Fineconomy con sede in via E. Fermi
pagina 3 di 8
13/a, a fronte di una lettera di incarico predispone ciò di cui il mandante si vuole avvalere, ovvero gli
strumenti creati dalla GST Virtual Bank,
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