Trib. Viterbo, sentenza 10/07/2024, n. 505
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1023 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA RU SI (C.F. = [...]), nata a [...] il [...], residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata in Via Antonio Pacinotti n. 5 presso l'Avv. Guido Conticelli (C.F.: [...]) che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla busta telematica e da considerarsi apposta in calce al ricorso introduttivo, con disponibilità a ricevere le comunicazio- ni e notificazioni di legge, via fax e telematica, ai recapiti di seguito indicati: fax 0761/777882, PEC guidoconticelli@pec.ordineavvocativiterbo.it RICORRENTE E ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. = 80078750587) in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21;
rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. TZECNZ- 68A42H501S), in forza di procura generale alle liti per atto Notaio Roberto Fantini in Fiumici- no, in repertorio al n 37590/7131 del 23/01/2023. INDIRIZZO E-MAIL cinzia.eutizi@inps.it
- indirizzo PEC: avv.cinzia.eutizi@postacert.inps.gov.it Elett.te domiciliato – ai fini del presente giudizio - in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Bec- caria, 29 (FAX: 0677382215) RESISTENTE OGGETTO: indennità NASpI – ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.7.2023 NI SI ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze di Camaieu Italia S.r.l., dichiara- ta fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 510/2020, depositata e resa pubblica in data 06/11/2020;
che il rapporto era cessato per effetto della risoluzione operata dal curatore falli- mentare in data 14/01/2021;
di aver percepito l'indennità di disoccupazione NASpI a decorrere dalla data del 15.01.2021;
di essere stata ammessa al passivo fallimentare con provvedimento del 14.6.2022 anche per la somma di € 3.185,57 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 2118 c.c.;
che con provvedimento 11.7.2022 l'INPS aveva avanzato richiesta di restitu- zione dell'indennità di disoccupazione percepita per l'ammontare di € 1.348,50 con la motiva- zione: “Indennità sostitutiva del preavviso incompatibile. L'utente ha percepito l'indennità sostitutiva del man- cato preavviso dal 15.01.2021 al 28.02.2021 e in data 01.03.2021 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato di durata superiore a sei mesi”;
che esito negativo aveva avuto il ricor- so proposto al Comitato provinciale sottolineando la mancata percezione della indennità di mancato preavviso. Tanto premesso ha dedotto in diritto l'illegittimità della pretesa avanzata
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dall'istituto, assumendo l'applicabilità in via analogia al caso in esame dell'art. 73 R.D.L. n. 1827/1935 convertito con modificazioni dalla legge n. 1155/1936, nella parte in cui si differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l'inden- nità sostitutiva di quest'ultimo sia stata “pagata” dal datore di lavoro e ribadendo che in fatto al- la ammissione al passivo fallimentare non era seguita alcuna liquidazione di attività non potendo in contrario valere l'estratto contributivo attestante l'adempimento dell'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro anche laddove il lavoratore non sia stato retribuito. In virtù di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo "preso atto della fondatezza delle ragioni esposte con il suesteso ricorso e della conseguente illegittimità della pretesa solutoria formulata dall'Istituto previdenziale convenuto con la nota in data 11/07/2022, accertare e dichiarare che nulla deve la concludente per i titoli ivi dedotti, provve- dendo in via subordinata a rideterminare eventuali importi a debito della medesima nella misura che risulterà di giustizia. Con vittoria delle spese esenti e dei compensi imponibili per il doppio grado di giudizio, condanna al rimborso delle spese forfettarie ed alle rivalse C.P.I. ed I.V.A. alle aliquote di legge. Salvo ogni altro diritto”. L'INPS si è costituito resistendo alla domanda osservando che nessuna questione poteva rite- nersi sollevata quanto alla preliminare incompatibilità tra indennità di disoccupazione e indenni- tà sostitutiva del mancato preavviso;
che gravava sulla ricorrente l'onere di dimostrare il diritto alla prestazione previdenziale;
che nessun rilievo al riguardo poteva assumere la circostanza che l'indennità sostitutiva del preavviso fosse stata concretamente percepita, non esistendo nell'art. 6 del D.Lgs 4 marzo 2015 n. 22 alcun richiamo a tale condizione;
che dell'art. 73 R.D.L. n. 1827/1935 (richiamato dall'art. 7 co. 12, l. 223/91, peraltro abrogato dalla l. n. 92/2012) non avrebbe potuto farsi alcuna applicazione in via analogica, posto che del richiamo a tale disciplina non vi sarebbe alcuna necessità alla luce della disciplina introdotta nel 2015, la quale già contie- ne i criteri per stabilire la decorrenza della prestazione di nuova istituzione sicché la misura e la decorrenza dell'emolumento non si determinano in ragione del concreto adempimento o meno all'obbligazione retributiva inerente al periodo di preavviso, contrariamente a quanto previsto dal citato art. 73;
che inoltre l'avvenuta abrogazione dell'art. 7 l. n. 223/91 ha comportato il ve- nir meno del rinvio esteso in via interpretativa all'art. 73, operando invece il generale rinvio degli artt. 14 d.lgs. n. 22/2015 e 2, co. 24 bis, l. n. 92/2012, alle norme, non incompatibili, dettate in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola per tutto quanto non previsto dal- la nuova legislazione;
che infine la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato l'auto- nomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, ribadendo l'autonomia degli effetti del preavviso a fini lavoristici (e quindi di risoluzione del contratto di lavoro) e a fini