Trib. Frosinone, sentenza 13/12/2024, n. 1176
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1065/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Scaccia Maria Lucia giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Calicchia Carlo giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 3/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/5/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TR ( FR ) il 18/12/05;
che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 9/5/06 ), maggiorenne ed R_
1
economicamente non autosufficiente, e ( il 5/7/08 ). L'attrice esponeva ER varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Concludeva, nel merito, come segue: “a) dichiarare la separazione personale giudiziale dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati;
a) autorizzare a continuare a vivere Parte_1 nella casa dei di lei genitori in TR Via Ponte d'Alloggio m. 14 (dove vi vive orami da due anni), insieme ad entrambi i figli, compreso il maggiore il quale sceglierà liberamente, in seguito, se abitare con l'uno o R_
l'altro genitore;
b) affidare la figlia minore in regime condiviso tra i coniugi con collocazione presso la ER madre nel suo ultimo domicilio in TR Via Ponte D'Alloggio n. 14;
c) porre a carico del sig. llico, quale Pt_2 contributo per il mantenimento di entrambi i figli (anche del maggiore in quanto ancora studente e non economicamente autosufficiente), un assegno mensile dell'importo di € 150,00 ciascuno, o quello maggiore o minore meglio stabilito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di domanda di parte, con decorrenza di un anno dalla data di adozione dei provvedimenti da parte di Codesto Spettabile
Tribunale, e da corrispondersi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, nonché il
50% delle spese straordinarie;
d) autorizzare il padre a vedere e tenere con sé la figlia minore secondo quanto proposto nel piano genitoriale ovvero secondo quanto ritenuto meglio conforme