Trib. Verona, sentenza 15/11/2024, n. 2643

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 15/11/2024, n. 2643
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2643
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

N. 8074/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. A G Presidente dr. M V Giudice dr. C D M Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8074/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MURARO Parte_1 C.F._1
S, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Popolo 1/d – 37036 San
M B A, VR,
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. SANDRINI Controparte_1 C.F._2
B, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale del Lavoro, 33 37036 S.
M B A, VR
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Verona.
pg. 1 di 6


In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI
Nel procedimento, con note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
22.10.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1 “Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzando i coniugi a vivere separatamente, dandosi reciproca comunicazione della residenza.

2. Darsi atto che la casa coniugale, con i relativi arredi e corredi, viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minorenni e Parte_1 Per_1
che ivi conserveranno la propria residenza. Per_2

3.. Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non è dovuto alcun reciproco mantenimento.

4.. Darsi atto che i figli minori e sono affidati Persona_3 Persona_4
congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo la loro residenza presso la madre, alla quale è affidata la loro gestione ordinaria, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.

5.. Darsi atto che il padre avrà il diritto-dovere di visita ai figli e di tenerli con sé due pomeriggi alla settimana e ogni fine settimana almeno mezza giornata;
previo accordo delle parti, il padre potrà fare visita ai figli in qualsiasi altro momento. Durante l'estate il padre terrà i figli due settimane anche non consecutive. Detti periodi ed il periodo di vacanza con la madre verranno concordati entro il primo giugno di ogni anno. Quanto alle festività di Natale e Pasqua esse verranno suddivise tra i genitori con preventivo accordo, nel rispetto di una giusta alternanza quanto alle festività;
ad ogni modo verrà garantito ad entrambi i genitori di poter passare almeno metà periodo vacanziero pasquale e natalizio con i figli ogni anno. Detta alternanza verrà adottata anche per le festività Nazionali. I minori trascorreranno il compleanno della madre e la festa della mamma con quest'ultima (anche dovessero cadere in un giorno di competenza del padre), mentre il compleanno e
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