Trib. Milano, sentenza 13/03/2024, n. 2828
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Testo completo
N. R.G. 22103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7 giugno 2022e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (codice fiscale ), _1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Ulgheri, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Sesto San Giovanni viale Ercole Marelli n. 95, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] in data [...] (codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Giustino, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano via Mario Pagano n. 54, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
1. Dare atto dell'intervenuta sentenza n.3940/23, pubblicata il 16.06.2023 con la quale il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MILANO in data 23 settembre 2000 Registro degli atti civili del matrimonio del Comune di Milano, all'anno 2000 - Parte II^- Serie A – R.3 n.964 e conseguenti annotazioni
2. Niente quanto all'affido di che è maggiorenne e concorderà con il padre modi e termini Per_1 della loro frequentazione.
3. Revocare l'assegno di mantenimento in essere in favore della GN accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della GN e per l'effetto dichiarare CP_1 che nessun assegno divorzile sarà da corrispondersi in suo favore
4. Disporre che il Sig. versi alla GN quale contributo per il mantenimento della _1 CP_1 figlia, fintanto che la stessa vivrà con lei, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ciascun mese
€ 700,00( settecento/00) detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese “extra assegno” nell'interesse di , le stesse verranno divise tra i genitori Per_1
2 in ragione del 50% ciascuno, alla luce e secondo le modalità di quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla TE d'Appello di Milano in concerto con il Tribunale di Milano, L'Ordine degli Avvocati e
l'Osservatorio sulla Giustizia Civile in data 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
In via subordinata.
Nella denegata e non creduta ipotesi che venga riconosciuto il diritto da parte della resistente a percepire un contributo al proprio mantenimento, commisurare in misura non superiore ad € 300,00 mensili il contributo in favore della stessa e in € 500,00 il contributo in favore della figlia Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano.
5. In ogni caso con vittoria di spese.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
Piaccia all'Ill,mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
In via principale e nel merito:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e _1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
a) la casa coniugale e quanto l'arreda resta assegnata alla sig.ra che ivi Controparte_1 continuerà a vivere con la fglia SS e fno all'autosuffcienza economica di quest'ultima;
b) frequenterà il padre secondo i modi ed i tempi dalla stessa direttamente concordati con il Per_1 genitore;
c) il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando in favore della sig.ra entro il 10 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 700,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat
pagina 2 di 14 (con decorrenza giugno 2023), oltre al 50% della retta inerente il corso universitario frequentato da Per_1 presso l' di Milano e delle ulteriori spese scolastiche, mediche e sportive, come da Organizzazione_1
Protocollo approvato dalla TE d'Appello di Milano;
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento di un assegno divorzile in misura pari CP_1 Org a € 800,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici (a decorrere dal mese di giugno 2023) importo che sarà versato dal sig. in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il _1 CP_1
10 di ogni mese.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7 giugno 2022, ritualmente notificato, , _1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23 settembre 2000 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano al N. 964 dell'anno 2000 - Parte II Serie A) con
dalla cui unione è nata la figlia (in data 16 settembre 2003), Controparte_1 Per_1 dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del 4 ottobre 2017 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 24 ottobre 2017, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi. Chiedeva, altresì, in via provvisoria e urgente di porre a suo carico un contributo per il mantenimento della moglie nella misura non superiore a € 300,00 mensili e un contributo per il mantenimento indiretto della figlia nella misura di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via definitiva di dichiarare che nessun assegno divorzile sia dovuto alla moglie e di porre a suo carico un contributo per il mantenimento indiretto della figlia nella misura di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo Controparte_1 status;
chiedeva, altresì, la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare, di porre quindi a carico del padre contributo per il mantenimento indiretto della figlia nella misura di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e in via riconvenzionale un assegno divorzile nella misura di € 800,00 al mese. All'udienza presidenziale del 29 novembre 2023 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito pronunciava a verbale la seguente ordinanza presidenziale:
“Sentite ampiamente le parti e i rispettivi difensori,
Letti gli atti e i documenti peraltro non del tutto completi e aggiornati con riferimento alla parte ricorrente,
Vista la concorde richiesta delle parti medesime, alla luce delle risultanze e delle verbalizzazioni anche oggi rese,
Non essendo emersi o comunque provati elementi per operare una qualche variazione dell'assetto in punto economico concordato e raggiunto dalle parti medesima con l'accordo separativo,
pagina 3 di 14 letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
CONFERMA integralmente, per quanto attuali, i provvedimenti della separazione consensuale di cui al verbale del 4 ottobre 2017 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 24 ottobre 2017, con riferimento all'assegno per il mantenimento indiretto della figlia , alla conferma dell'assegnazione alla OR Per_1 della casa ex coniugale e all'assegno in favore della moglie, avente ancora la natura di assegno di CP_1 mantenimento con presupposti e natura diversi rispetto all'assegno divorzile.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza per il 4 maggio 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il giudice istruttore, con provvedimento in atti, lette le note scritte delle parti, rilevato che le stesse chiedevano entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte ricorrente anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al
Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
In data 11 maggio 2023, veniva pronunciata sentenza N. 3940/2023 non definitiva di divorzio resa pubblica in data 16 maggio 2023. In pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., e si riservava di provvedere sulle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c.
Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori concessi, così provvedeva con ordinanza che si riporta:
“VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
LETTE le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti;
a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza.
RITENUTO di non ammettere le prove orali per interpello e per testi della parte ricorrente
[...]
, non superanti il vaglio di ammissibilità, in quanto attinenti a circostanze tutte documentali _1
e/o comunque da documentare;
RITENUTO, altresì, di non dover ammettere le prove orali della parte resistente , non Controparte_1 superanti anche essere il vaglio di ammissibilità, in quanto tutte vertenti su circostanze genericamente formulate, attinenti a
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7 giugno 2022e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (codice fiscale ), _1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Ulgheri, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Sesto San Giovanni viale Ercole Marelli n. 95, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] in data [...] (codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Giustino, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano via Mario Pagano n. 54, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
1. Dare atto dell'intervenuta sentenza n.3940/23, pubblicata il 16.06.2023 con la quale il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MILANO in data 23 settembre 2000 Registro degli atti civili del matrimonio del Comune di Milano, all'anno 2000 - Parte II^- Serie A – R.3 n.964 e conseguenti annotazioni
2. Niente quanto all'affido di che è maggiorenne e concorderà con il padre modi e termini Per_1 della loro frequentazione.
3. Revocare l'assegno di mantenimento in essere in favore della GN accertare e CP_1 dichiarare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della GN e per l'effetto dichiarare CP_1 che nessun assegno divorzile sarà da corrispondersi in suo favore
4. Disporre che il Sig. versi alla GN quale contributo per il mantenimento della _1 CP_1 figlia, fintanto che la stessa vivrà con lei, anticipatamente ed entro il giorno 10 di ciascun mese
€ 700,00( settecento/00) detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese “extra assegno” nell'interesse di , le stesse verranno divise tra i genitori Per_1
2 in ragione del 50% ciascuno, alla luce e secondo le modalità di quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla TE d'Appello di Milano in concerto con il Tribunale di Milano, L'Ordine degli Avvocati e
l'Osservatorio sulla Giustizia Civile in data 14 novembre 2017, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
In via subordinata.
Nella denegata e non creduta ipotesi che venga riconosciuto il diritto da parte della resistente a percepire un contributo al proprio mantenimento, commisurare in misura non superiore ad € 300,00 mensili il contributo in favore della stessa e in € 500,00 il contributo in favore della figlia Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano.
5. In ogni caso con vittoria di spese.
CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE:
Piaccia all'Ill,mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così giudicare:
In via principale e nel merito:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e _1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
a) la casa coniugale e quanto l'arreda resta assegnata alla sig.ra che ivi Controparte_1 continuerà a vivere con la fglia SS e fno all'autosuffcienza economica di quest'ultima;
b) frequenterà il padre secondo i modi ed i tempi dalla stessa direttamente concordati con il Per_1 genitore;
c) il padre concorrerà al mantenimento della figlia versando in favore della sig.ra entro il 10 di ogni CP_1 mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 700,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat
pagina 2 di 14 (con decorrenza giugno 2023), oltre al 50% della retta inerente il corso universitario frequentato da Per_1 presso l' di Milano e delle ulteriori spese scolastiche, mediche e sportive, come da Organizzazione_1
Protocollo approvato dalla TE d'Appello di Milano;
In via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al riconoscimento di un assegno divorzile in misura pari CP_1 Org a € 800,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici (a decorrere dal mese di giugno 2023) importo che sarà versato dal sig. in favore della sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il _1 CP_1
10 di ogni mese.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la pronuncia sullo status e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 7 giugno 2022, ritualmente notificato, , _1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23 settembre 2000 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Milano al N. 964 dell'anno 2000 - Parte II Serie A) con
dalla cui unione è nata la figlia (in data 16 settembre 2003), Controparte_1 Per_1 dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del 4 ottobre 2017 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 24 ottobre 2017, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi. Chiedeva, altresì, in via provvisoria e urgente di porre a suo carico un contributo per il mantenimento della moglie nella misura non superiore a € 300,00 mensili e un contributo per il mantenimento indiretto della figlia nella misura di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via definitiva di dichiarare che nessun assegno divorzile sia dovuto alla moglie e di porre a suo carico un contributo per il mantenimento indiretto della figlia nella misura di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo Controparte_1 status;
chiedeva, altresì, la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare, di porre quindi a carico del padre contributo per il mantenimento indiretto della figlia nella misura di € 700,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e in via riconvenzionale un assegno divorzile nella misura di € 800,00 al mese. All'udienza presidenziale del 29 novembre 2023 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito pronunciava a verbale la seguente ordinanza presidenziale:
“Sentite ampiamente le parti e i rispettivi difensori,
Letti gli atti e i documenti peraltro non del tutto completi e aggiornati con riferimento alla parte ricorrente,
Vista la concorde richiesta delle parti medesime, alla luce delle risultanze e delle verbalizzazioni anche oggi rese,
Non essendo emersi o comunque provati elementi per operare una qualche variazione dell'assetto in punto economico concordato e raggiunto dalle parti medesima con l'accordo separativo,
pagina 3 di 14 letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
CONFERMA integralmente, per quanto attuali, i provvedimenti della separazione consensuale di cui al verbale del 4 ottobre 2017 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 24 ottobre 2017, con riferimento all'assegno per il mantenimento indiretto della figlia , alla conferma dell'assegnazione alla OR Per_1 della casa ex coniugale e all'assegno in favore della moglie, avente ancora la natura di assegno di CP_1 mantenimento con presupposti e natura diversi rispetto all'assegno divorzile.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza per il 4 maggio 2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il giudice istruttore, con provvedimento in atti, lette le note scritte delle parti, rilevato che le stesse chiedevano entrambe la concessione dei termini istruttori di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. e parte ricorrente anche la pronuncia di sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al
Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, con riserva di riferire in camera di consiglio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
In data 11 maggio 2023, veniva pronunciata sentenza N. 3940/2023 non definitiva di divorzio resa pubblica in data 16 maggio 2023. In pari data, il Collegio pronunciava ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., e si riservava di provvedere sulle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c.
Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori concessi, così provvedeva con ordinanza che si riporta:
“VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
LETTE le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti;
a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza.
RITENUTO di non ammettere le prove orali per interpello e per testi della parte ricorrente
[...]
, non superanti il vaglio di ammissibilità, in quanto attinenti a circostanze tutte documentali _1
e/o comunque da documentare;
RITENUTO, altresì, di non dover ammettere le prove orali della parte resistente , non Controparte_1 superanti anche essere il vaglio di ammissibilità, in quanto tutte vertenti su circostanze genericamente formulate, attinenti a
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