Trib. Napoli, sentenza 12/06/2024, n. 3124

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/06/2024, n. 3124
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3124
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

R.G. 12810/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12810/2023 R.G. LAVORO
TRA
LE ON, n. a Casaluce il 16.1.1961 rappresentato e difeso dagli avv. VITALE LUIGI e ARTURO SANTINI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CIPAG CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI (CIPAG), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso monitorio la Cassa Italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (C.I.P.A.G) ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo nel fascicolo monitorio recante R.G. n. 9103/2023 per il pagamento della somma di €
122.251,99, oltre interessi moratori dalla maturazione al saldo nella misura prevista dal Regolamento di Previdenza.
Parte opponente ha proposto tempestiva opposizione deducendo di essere lavoratore dipendente della società GE.CO.S. s.r.l. dall'11.1.2012, la prescrizione dei crediti
1
relativi agli anni dal 2002 al 2017 nonché il mancato esercizio della professione per gli anni dal 2012 al 2021.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese di lite.
L'opposto si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto dell'opposizione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per quanto di ragione.
Preliminarmente va precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che
l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria. Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di
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