Trib. Roma, sentenza 08/11/2024, n. 17088

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/11/2024, n. 17088
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17088
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
XVII Sezione civile
SPECIALIZZATA IN MATERIA d'IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
Dott. ssa Laura Centofanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45729 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, e vertente
tra
ROMA METROPOLITANE S.r.l., in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Prof. Claudio Guccione e
Maria Ferrante ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Sardegna n. 50;

Parte attrice
e
WE S.p.A. (già IN RE S.p.A.)in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.
Pietro IN, in proprio e quale mandataria delle Imprese Neosia S.p.A. (già Tecnimont Civil Construction -
TCC S.p.A.) e I.C.O.P. S.p.A.,
rappresentati e difesi, in virtù di mandati allegati alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Guido Mancini e
Monica Iacoviello, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Guido d'Arezzo n. 28;

Parti convenute
Oggetto: appalto opere pubbliche – azione responsabilità e risarcimento danni ex art. 1669 c.c. e 2043 c.c.
Conclusioni: All'udienza del 4.07.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
Per parte attrice:
“”Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- accertare e dichiarare la presenza di gravi difetti dell'infrastruttura, dovuti a difetto di costruzione della “Metropolitana di Roma – Linea B1: diramazione della linea B, Tratta Bologna –
Conca d'oro” nel senso meglio specificato nel presente atto di citazione e, per l'effetto, - in via principale, accertare e dichiarare la conseguente responsabilità, in via principale o comunque solidale ai sensi dell'art. 13 della l. n. 109/1994, della IN RE S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 cod. civ.;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice adito non dovesse ravvisare la responsabilità, via principale o comunque solidale ai sensi dell'art. 13 della l. n. 109/1994, della IN
RE S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 cod. civ., accertare e dichiarare la responsabilità della medesima società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cod. civ.;

- per l'effetto, condannare in ogni caso IN RE S.p.A. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla società attrice, in forma specifica ovvero per equivalente, e dunque condannare la predetta società alla rimozione dei vizi delle opere ovvero al pagamento dell'importo a ciò necessario, importo da determinarsi nella misura che si indicherà in corso di causa, ovvero, in via subordinata, nella diversa misura che dovesse essere accertata da Codesto Ecc.mo Giudice adito, anche a seguito dell'eventuale espletamento della consulenza tecnica disposta, ovvero, in via ulteriormente gradata, nella misura ritenuta di giustizia;

- per l'effetto, in aggiunta, condannare in ogni caso IN RE S.p.A. al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patiendi dalla società attrice derivanti dai vizi riscontrati e dalla mancata tempestiva riparazione degli stessi nella misura da quantificarsi in corso di giudizio ovvero, in via ulteriormente gradata, nella misura ritenuta di giustizia””.
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
dichiarare inammissibili, improcedibili, e comunque infondate tutte le domande formulate da Roma
Metropolitane, e per l'effetto respingerle integralmente;
in via di stretto subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, quantificare l'eventuale danno imputabile alla Società convenuta limitatamente ai vizi e ai danni riconducibili a condotte ad essa direttamente imputabili, e comunque con le (ulteriori) limitazioni derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 2495 e 1227 cod. civ.;
condannare in ogni caso la Società attrice al pagamento delle spese e competenze di causa;
in via istruttoria, si rinnova per tuziorismo l'istanza di esibizione da parte di Roma Metropolitane e/o dell'esercente ATAC, i sensi dell'art. 210 c.p.c., dei verbali, dei rapporti e di ogni altro documento inerente ai sopralluoghi, alle ispezioni e agli eventuali interventi manutentivi che le stesse avrebbero dovuto effettuare in relazione ai pannelli di rivestimento delle pensiline delle stazioni Annibaliano, Libia e Conca
d'Oro successivamente al collaudo (febbraio 2013), come già richiesto con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3.07.2019 Roma Metropolitane S.r.l. ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la IN RE S.p.A. affinché, con riferimento ai lavori di realizzazione della linea metropolitana B1 della Città di Roma, tratta Piazza Bologna / Conca d'Oro, venisse accertata e dichiarata la presenza di gravi difetti dell'infrastruttura dovuti a difetto di costruzione e, per l'effetto, riconosciuta la conseguente responsabilità principale o comunque solidale, della IN RE ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., o in subordine dell'art. 2043 cod. civ. e affinchè la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni, in forma specifica ovvero per equivalente, nonché al risarcimento degli ulteriori danni derivanti dai vizi riscontrati e dalla mancata tempestiva riparazione degli stessi.
Parte attrice ha, precisato, che l'azione di responsabilità e di risarcimento dei danni dell'appaltatore dell'opera pubblica de qua, ai sensi dell'art. 1669 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., aveva ad oggetto la rovina, il pericolo di rovina e/o il grave difetto costruttivo riscontrato dalla società odierna attrice con riferimento ai lavori di realizzazione delle pensiline delle stazioni “Annibaliano”, “Libia” e “Conca
d'Oro” della tratta metropolitana B1 della Città di Roma - Piazza Bologna/Conca d'Oro ed, in specie, del degrado mostrato dai pannelli di fibrocemento (CEMBRIT) utilizzati a copertura delle suddette pensiline.
A sostegno della domanda, Roma Metropolitane S.r.l. ha esposto quanto segue.
All'esito della procedura di gara a licitazione privata per l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea Metropolitana B1, per un importo parti ad €
379.070.591,53, indetta dal Comune di Roma con deliberazione della Giunta del 25.06.2003, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall'A.T.I. costituita dal Consorzio
“Risalto” (capogruppo mandatario), Maire Engineering S.p.A. (progettista individuato e mandante cooptata),
Maire Lavori s.c. a. r.l. (mandante cooptata), I.CO.P. S.p.A. (mandante cooptata), Tecnopali Mediterranea
s.r.l. (mandante cooptata), la quale pertanto è risultata aggiudicataria del contratto di appalto de quo.
In data 26.11.2004, è stato sottoscritto il contratto di appalto tra l'ATI aggiudicataria ed il Comune di
Roma, per un importo pari a euro 348.723.042,10.
Successivamente, il Comune di Roma ha conferito alla “Società per la realizzazione delle Metropolitane della Citta di Roma a r.l.” in breve “Roma Metropolitane S.r.l.” tutte le funzioni ed i compiti connessi all'intero processo realizzativo delle linee metropolitane di Roma, qualificando la società quale “emanazione
organica” dello stesso Comune, sicché tutte le funzioni e i compiti propri della Stazione Appaltante inerenti la realizzazione delle linee metropolitane di Roma, ivi incluse quelle di Responsabile del Procedimento e
Direzione Lavori, sono state attribuite alla società Roma Metropolitane. Il Comune di Roma, quindi, ha provveduto a cedere in favore di Roma Metropolitane il contratto di appalto per la realizzazione della Linea
B1.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori, il contratto di appalto (affidato ai sensi e per gli effetti dell'art.
19, co. 1, lett. b), della legge 109/1994
) è stato integrato da alcuni atti modificativi ed il progetto originariamente posto a base di gara è stato soggetto a diverse varianti proposte dall'appaltatore.
Sempre nel corso dello svolgimento dei lavori, i componenti del Consorzio Risalto, con atto notarile rep. n. 17583 racc. 5689 del 22.09.2005, hanno deliberato la trasformazione del predetto Consorzio in società
a responsabilità limitata, la cui composizione societaria era costituita da IN RE S.p.A. per il
66,67%, mentre il restante 33,33% della proprietà faceva capo a IMPREPAR - RE Partecipazioni
S.p.A. In seguito, la Risalto S.r.l. è stata posta in liquidazione volontaria e, da ultimo, cancellata dal registro delle
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