Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 29
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Testo completo
RGL n. 770/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 13/01/2025 nella causa n. 770/2022 RGL, promossa da:
ZZ PO, assistito dagli avv.ti MARENGO FAUSTO e PESCE DANIELA
PARTE RICORRENTE
contro
:
INPS, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: maggiorazione sociale
Premesso che: con ricorso depositato in data 30.6.2022, UZ IP, titolare di pensione di inabilità cat.
INVCIV n. 07088990 con decorrenza 1° febbraio 2020 e di assegno di invalidità ex L. 222/84 cat.
IO n. 15029462 con decorrenza 1° gennaio 2021, quest'ultimo pari ad € 5.020,47 annui lordi nel
2021, ha dedotto di aver chiesto all'INPS in data 13/4/2021 il ricalcolo della propria pensione cat.
INVCIV con riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38, co. 1, L. 448/2001, in ragione dell'estensione del beneficio ai cittadini di età superiore ad anni 18 ex art. 15 D.L. 104/2020, conv. in L. 126/2020, e della percezione di un reddito inferiore ad € 8.469,63;
di aver ottenuto diniego da parte dell'Istituto;
di aver proposto senza esito positivo ricorso amministrativo.
Egli ha sostenuto che l'INPS ha errato nell'includere l'importo annuo corrispondente ai ratei di pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, esente ai fini IRPEF, nel reddito da tenere in considerazione ai fini del trattamento di cui all'art. 15 D.L. 104/2020.
In ragione di tanto, l'istante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare che il signor UZ IP si trova nelle condizioni per fruire della maggiorazione sociale sulla
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prestazione di invalidità civile n. 07088990 cat. INVCIV riconosciutagli e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – nella persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la predetta maggiorazione, dalla data della domanda, con il calcolo di interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese e dei compensi, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Fausto Marengo e Daniela Pesce che si dichiarano antistatari.”.
L'INPS, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avversaria domanda, chiedendone il rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Considerato che:
− la questione di diritto oggetto del presente giudizio è stata recentemente affrontata dalla
Corte di Cassazione che ha chiarito quanto segue: