Trib. Padova, sentenza 29/08/2024, n. 540

TRIB Padova
Sentenza
29 agosto 2024
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TRIB Padova
Sentenza
29 agosto 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 29/08/2024, n. 540
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 540
Data del deposito : 29 agosto 2024

Testo completo

n. 991/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 991/2024 promossa da:
AS TT (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele SPATA, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
US TA TO (c.f. 04874020284), contumace
CONVENUTO

CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In principalità e in merito: accertato e dichiarato che il licenziamento intimato con comunicazione del 23.11.2016 ha carattere discriminatorio ex art. 18, legge n. 300/1970, dichiararne la nullità e conseguentemente
CONDANNARE il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, oltre che al pagamento di un'indennità a favore del ricorrente commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
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maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e, in ogni caso, al pagamento non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
In subordine: accertato e dichiarato che il licenziamento è stato illegittimamente intimato ed è ingiustificato, in forza dell'art. 18, comma settimo, l. 300/1970, annullarsi il licenziamento
e condannarsi il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In ulteriore subordine in applicazione al quinto comma dell'art. 18, l. 300/1970, condannarsi il datore di lavoro a pagare a favore del ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore
e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.

1. Il signor IM PI ha convenuto in giudizio AL ET S.p.A. - di cui è stato dipendente con qualifica di operaio e mansioni di autista conducente di linea dapprima dal 2.11.1994 alle dipendenze di APS Holding S.p.A., dal 16.10.2000 alle dipendenze di
Società ACAP – Divisione Mobilità Azienda Padova Servizi S.p.A. e dal 1.05.2015 alle dipendenze della convenuta, fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, comunicato con raccomandata del 23.10.2023 e tempestivamente impugnato - contestando la legittimità del licenziamento, con le conclusioni indicate in epigrafe, in via principale chiedendo l'applicazione dell'art. 18 comma 1 L. 300/1970 in ragione del carattere discriminatorio del recesso, in subordine dell'art. 18, comma 7, L. 300/1970 per l'assenza di giustificatezza, ovvero in ulteriore subordine dell'art. art. 18, comma 5, L. 300/1970.

2. AL ET S.p.A., pur se regolarmente citata, è rimasta contumace.

3. La causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti.
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4. Il ricorrente IM PI ha allegato di essere stato sottoposto a visita medica di idoneità in data 24.04.2020, con esito di inidoneità temporanea, nonché di esser stato in data
20.10.2020 nuovamente sottoposto a visita medica di idoneità, con pari esito;
in data
2.03.2021, veniva sottoposto ad una ulteriore visita medica, all'esito della quale veniva accertata l'inidoneità alla mansione in via definitiva.
Il lavoratore ha quindi allegato di esser stato successivamente adibito alla mansione di addetto al rifornimento, mansione tuttavia incompatibile con le patologie sofferte dallo stesso e che ha portato ad una ulteriore inidoneità alla mansione, poi seguita dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo in questa sede impugnato.
Il ricorrente afferma, in via principale, il carattere discriminatorio del licenziamento e, dunque, la nullità dello stesso e, in via subordinata, l'insussistenza dell'addotto giustificato motivo oggettivo.
***

5. La mancanza di prova della giustificatezza del licenziamento.
Il giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento del signor PI è
l'inidoneità permanente del lavoratore alla mansione specifica.

5.1. Come noto, la prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento grava, ex art. 5 L. 604/1966, sul datore di lavoro che, in particolare, in ipotesi di licenziamento per motivo oggettivo ha l'onere di dimostrare tanto l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento ed il nesso causale tra le suddette ragioni con il recesso, quanto l'impossibilità di un impiego alternativo del lavoratore.

5.2. Rileva poi nel caso specifico anche la previsione dell'art. 42 d.lgs. 81/2008, secondo cui “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
La contrattazione collettiva aziendale di AL (cfr. Accordo 1.04.1996 ACAP – OO.SS.
“Disciplina degli inidonei”, Accordo 2.12.1998 ACAP – OO.SS., Accordo 14.12.1998
ACAP – OO.SS, Contratto collettivo aziendale AL, in atti) ha inoltre prescritto la pagina 3 di 9
collocazione del personale dichiarato inidoneo in via definitiva presso altri settori aziendali, anche mediante la riqualificazione del lavoratore interessato dall'inidoneità.

5.3. Secondo un primo orientamento il dipendente licenziato per ragioni oggettive sarebbe stato
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