Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 11762
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Testo completo
All'udienza del 20 novembre 2024, nella causa n. R.G. n. 16439/2024, nessuno è comparso.
Il giudice, dato atto, pronuncia la seguente sentenza contestuale di cui viene data lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV^ SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa P C ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16439 del ruolo generale per l'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Parte_1
Pascoletti 25, presso lo studio dell'Avvocato M P che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.4.2024 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, la CP_1
chiedendo di: “accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa
[...]
ed in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata dal Sig. Parte_1
in favore della . dal giorno 1/01/2019 al giorno
[...] CP_1
24/09/2021, il diritto del lavoratore ad avere il pagamento delle buste paga di cui in premessa;
per l'effetto, condannare la , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, per le causali, i diritti ed i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore del Sig. della somma complessiva di Parte_1
€13.551,91 dovuti a titolo di pagamento delle buste paga per l'attività lavorativa svolta dal 1/01/2019 al 24/09/2021, somme debitamente quantificate nel conteggio elaborato dal Dott. (che si allega al presente ricorso quale parte Persona_1
integrante e sostanziale), ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati dalla maturazione dei singoli diritti di credito al dì dell'effettivo soddisfo;
Dichiarare, come per legge, l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva. Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio.”.
A fondamento della domanda deduceva che aveva lavorato alle dipendenze della convenuta dal 17/09/1996 per svolgere mansioni di “Operaio Livello 2”, sino alla data del 24/09/2021;
che gli importi di cui alle buste paga dal 1/01/2019 al
24/09/2021 non gli erano stati pagati, per una somma complessiva a lui dovuta di
€. 13.551,91;
tutto ciò premesso rassegnava le conclusioni sopra trascritte.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa viene decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile. All'udienza di discussione nessuna delle parti è comparsa né è stata prodotta valida notifica del ricorso introduttivo. La Corte di
Cassazione ha affermato che il principio di sanatoria delle nullità formali afferenti all'atto introduttivo del giudizio e alla sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162,
164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro. In particolare, la
Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e materiale omissione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto “ex nunc” (Cass. Civ. Sez. Unite n. 2166 del 1983). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all'art. 421 comma 1° comma c.p.c., si applica solo nell'ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente in udienza e manifesti in tal modo
l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione di ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Tale conclusione è in linea con il sistema processuale configurato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e, in particolare, dagli artt. 415 e 417 c.p.c., e con l'obbligo di diligenza posto a carico del ricorrente, costituito tramite difesa tecnica, in relazione alla verifica in cancelleria del momento in cui il decreto di fissazione di udienza sia stato firmato dal giudice, senza alcun obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria stessa. Né in contrario può essere
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