Trib. Roma, sentenza 16/07/2024, n. 12125
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Testo completo
N. R.G. 76722/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Assunta Canonaco Giudice relatore estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76722 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2017, trattenuta in decisione in data 03.06.2024 (data di scadenza del termine per le memorie di replica) e vertente
TRA
TA FA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della BARBERINI HOTEL
s.r.l. rappresentati e difesi dall'Avv. Ulisse Corea presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9 giusta procura in atti
ATTORE
AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Provinciale I di Roma, in persona del Direttore p.t rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.
12 è ope legis domiciliata
CONVENUTA
pagina 1 di 8 E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t.
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato rispettivamente il 24 e 27 novembre 2017, RR FA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Barberini Hotel s.r.l. conveniva in giudizio, di fronte a questo
Tribunale, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, dichiarare la falsità delle risultanze degli avvisi di accertamento n. 76645803560-5 e n. 76645803559-2, qui impugnati. Con vittoria delle spese di lite”.
Parte attrice esponeva, in sintesi, che: - la società Barberini Hotel s.r.l. aveva introdotto un giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria di Roma affinché fosse annullato l'avviso di accertamento n.
TK3036202374/2014 (per brevità anche Avviso) effettuato nei propri confronti (e presupposto all'iscrizione
a ruolo n.0801642), mai notificato alla società, né presso la sede legale, né presso l'indirizzo di residenza dell'amministratore- rappresentante legale (RR FA);
- era venuta a conoscenza dell'avviso solo tramite una occasionale ispezione delle banche dati dell'ente esattore;
- dinanzi al giudice tributario, si era costituita l'Agenzia delle Entrate depositando due cartoline di ricevimento asseritamente attestanti l'avvenuta notifica dell'Avviso impugnato ;
- entrambi gli avvisi di ricevimento contenevano attestazioni non veritiere, dal momento che l'avviso n. 76645803560-5 recava una sottoscrizione non appartenente al dott. FA
RR (destinatario della notifica), mentre, con riferimento all'avviso n. 76645803559-2, non era possibile che l'agente postale avesse consegnato l'atto al portiere dopo aver riscontrato l'assenza di personale nella sede della società atteso che, in data 21 ottobre 2014, la sede della società era pienamente operativa ed era presente la segretaria addetta alla ricezione degli atti.
pagina 2 di 8
Ciò premesso, il sig. RR, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Barberini Hotel S.r.l., dichiarava “di proporre querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c. e ss. avverso:
- l'avviso di ricevimento n. 76645803560-5 attestante l'asserita notifica dell'Avviso di Accertamento al dott.
FA RR non essendo la sottoscrizione ivi apposta appartenente all'odierno attore;
- l'avviso di ricevimento n. 76645803559-2 attestante l'asserita "notifica" dell'Avviso di Accertamento alla
Barberini Hotel S.r.l. in relazione al fatto che: a) non è vero che la consegna al portiere è stata preceduta dal preventivo tentativo di consegnare l'avviso alle persone indicate in via preferenziale dall'art. 145 c.p.c.;
b) non è vero che non vi erano presso la sede della società soggetti abilitati alla ricezione degli atti essendo presente la segretaria della Barberini Hotel S.r.l., dott.ssa Lorena Nicoletti;
c) l'atto sia stato effettivamente consegnato al portiere”.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, eccependo l'infondatezza della domanda per essere stato l'avviso di accertamento ritualmente notificato. In particole, allegava documentazione da cui era evincibile che altri atti impositivi, relativi a diverse annualità, erano stati consegnati presso la sede della società al portiere dello stabile, senza che vi fosse stata contestazione sulla regolarità e veridicità di quanto attestato dal notificatore.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda svolta, in proprio, dal sig. RR per carenza di interesse ad agire e perché volta a far valere un interesse altrui (della società), in violazione dell'art. 81 c.p.c..
Agenzia delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Assunta Canonaco Giudice relatore estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76722 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno
2017, trattenuta in decisione in data 03.06.2024 (data di scadenza del termine per le memorie di replica) e vertente
TRA
TA FA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della BARBERINI HOTEL
s.r.l. rappresentati e difesi dall'Avv. Ulisse Corea presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9 giusta procura in atti
ATTORE
AGENZIA DELLE ENTRATE- Direzione Provinciale I di Roma, in persona del Direttore p.t rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.
12 è ope legis domiciliata
CONVENUTA
pagina 1 di 8 E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t.
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da difese in atti e note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato rispettivamente il 24 e 27 novembre 2017, RR FA, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Barberini Hotel s.r.l. conveniva in giudizio, di fronte a questo
Tribunale, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, dichiarare la falsità delle risultanze degli avvisi di accertamento n. 76645803560-5 e n. 76645803559-2, qui impugnati. Con vittoria delle spese di lite”.
Parte attrice esponeva, in sintesi, che: - la società Barberini Hotel s.r.l. aveva introdotto un giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria di Roma affinché fosse annullato l'avviso di accertamento n.
TK3036202374/2014 (per brevità anche Avviso) effettuato nei propri confronti (e presupposto all'iscrizione
a ruolo n.0801642), mai notificato alla società, né presso la sede legale, né presso l'indirizzo di residenza dell'amministratore- rappresentante legale (RR FA);
- era venuta a conoscenza dell'avviso solo tramite una occasionale ispezione delle banche dati dell'ente esattore;
- dinanzi al giudice tributario, si era costituita l'Agenzia delle Entrate depositando due cartoline di ricevimento asseritamente attestanti l'avvenuta notifica dell'Avviso impugnato ;
- entrambi gli avvisi di ricevimento contenevano attestazioni non veritiere, dal momento che l'avviso n. 76645803560-5 recava una sottoscrizione non appartenente al dott. FA
RR (destinatario della notifica), mentre, con riferimento all'avviso n. 76645803559-2, non era possibile che l'agente postale avesse consegnato l'atto al portiere dopo aver riscontrato l'assenza di personale nella sede della società atteso che, in data 21 ottobre 2014, la sede della società era pienamente operativa ed era presente la segretaria addetta alla ricezione degli atti.
pagina 2 di 8
Ciò premesso, il sig. RR, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Barberini Hotel S.r.l., dichiarava “di proporre querela di falso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 221 c.p.c. e ss. avverso:
- l'avviso di ricevimento n. 76645803560-5 attestante l'asserita notifica dell'Avviso di Accertamento al dott.
FA RR non essendo la sottoscrizione ivi apposta appartenente all'odierno attore;
- l'avviso di ricevimento n. 76645803559-2 attestante l'asserita "notifica" dell'Avviso di Accertamento alla
Barberini Hotel S.r.l. in relazione al fatto che: a) non è vero che la consegna al portiere è stata preceduta dal preventivo tentativo di consegnare l'avviso alle persone indicate in via preferenziale dall'art. 145 c.p.c.;
b) non è vero che non vi erano presso la sede della società soggetti abilitati alla ricezione degli atti essendo presente la segretaria della Barberini Hotel S.r.l., dott.ssa Lorena Nicoletti;
c) l'atto sia stato effettivamente consegnato al portiere”.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva, eccependo l'infondatezza della domanda per essere stato l'avviso di accertamento ritualmente notificato. In particole, allegava documentazione da cui era evincibile che altri atti impositivi, relativi a diverse annualità, erano stati consegnati presso la sede della società al portiere dello stabile, senza che vi fosse stata contestazione sulla regolarità e veridicità di quanto attestato dal notificatore.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda svolta, in proprio, dal sig. RR per carenza di interesse ad agire e perché volta a far valere un interesse altrui (della società), in violazione dell'art. 81 c.p.c..
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