Trib. Potenza, sentenza 15/11/2024, n. 116
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Testo completo
R.G. N. 1433/2024 V.G.
Causa riunita R.G. N. 1460/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa L T Presidente dott.ssa R M Giudice dott.ssa A T Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai nn. 1433/2024 e 1460/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, poste in decisione all'udienza del
6.11.2024, vertente
TRA
(C.F.: , nato a Potenza Parte_1 C.F._1
il 27.1.1970 e ivi residente alla via Tirreno n. 42, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO MARGIOTTA (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via N. Sauro n. 78 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Potenza il Controparte_1 C.F._3
4.4.1981 e ivi residente alla via Tirreno n. 42, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE MARIA ROCCANOVA (C.F.: ), C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via N. Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
1
R.G. N. 1433/2024 V.G.
Causa riunita R.G. N. 1460/2024 V.G.
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 5.7.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in Potenza il 10.10.2009, deducendo che dall'unione coniugale era nata la figlia (15.7.2010);
e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale, Per_1 avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologazione, l'intestato
Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale tra loro concordate con decreto n. 9939 del 21.9.2022.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II Trasmessi gli atti al P.M., all'udienza del 6.11.2024 è stata disposta la riunione alla presente causa R.G. n. 1433/2024 della causa R.G. n. 1460/2024, iscritta a ruolo per mero errore e -sostanzialmente- avente a oggetto la medesima domanda divorzile congiunta, e la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile contratto tra loro in Potenza il 10.10.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 47, Parte I, dell'anno 2009, alle seguenti condizioni:
2
R.G. N. 1433/2024 V.G.
Causa riunita R.G. N. 1460/2024 V.G.
3
R.G. N. 1433/2024 V.G.
Causa riunita R.G. N. 1460/2024 V.G.
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento