Trib. Cosenza, sentenza 25/01/2025, n. 151
TRIB Cosenza
Sentenza
25 gennaio 2025
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25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1582/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
NO TA, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Alimena n. 61,
presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Loredana Ventrella - ricorrente
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento;
handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, non riconosciuto in sede amministrativa.
1
Il c.t.u., dott. Covelli Felice, nominato in prima istanza, ha riconosciuto il requisito sanitario per l'handicap in condizioni di
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1582/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
NO TA, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Alimena n. 61,
presso lo studio dell'Avv. Massimo Urso che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Loredana Ventrella - ricorrente
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento;
handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, non riconosciuto in sede amministrativa.
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Il c.t.u., dott. Covelli Felice, nominato in prima istanza, ha riconosciuto il requisito sanitario per l'handicap in condizioni di
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