Trib. Pesaro, sentenza 07/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pesaro, sentenza 07/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Pesaro
Numero : 6
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1097/2022 R.G. promossa da:
GR RL (C.F. 02564880413) con il patrocinio dell' avv. LOMBI LAURA e con elezione di domicilio presso avv. LOMBI LAURA;

ATTORE opponente

contro

:
ICAM RL, (C.F. 01153740418) con il patrocinio dell' avv. RAGNO MARIA e con elezione di domicilio in VIA SAFFI 5 61029 URBINO, presso e nello studio dell'avv.
RAGNO MARIA;

CONVENUTO opposto
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note rispettivamente del 23.9.24 e del 20.9.24
Motivi della decisione
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Con ricorso per decreto ingiuntivo IC RL chiedeva di condannare TA RL al pagamento di euro 5.486,31 oltre interessi, ponendo a fondamento forniture di merce
(prosciutti e derivati) del periodo di marzo-maggio 2021. Ottenuto il decreto la IC RL, la TA RL proponeva opposizione, deducendo che la ditta si era accorta solo il 19.5.21 che il peso effettivo dei prosciutti consegnati non corrispondeva a quello dei ddt: ogni prosciutto pesava circa 2,1 kg in meno rispetto a quanto indicato nel ddt del 17.5.21;
verificavano quindi anche le consegne precedenti (del 3.5.21, del 10.5.21) e vi era analoga differenza.
Il legale rappresentante rimaneva sconcertato perchè da tempo la ditta si serviva di
IC. Depositava quindi una querela per truffa il 17.8.21;
chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, di condannare la IC, RL al pagamento di
36.000 euro, pari al danno per un totale di costo maggiorato su 260 prosciutti acquistati dall'anno 2015 al 2021.
Si costituiva la IC RL contestando gli assunti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto della riconvenzionale. Deduceva che la denunzia era tardiva perchè i ddt erano sempre stati sottoscritti senza contestazioni e l'eventuale vizio non era occulto;
soprattutto rilevava che in realtà l'opponente aveva acquistato “prosciutti stagionati con osso” e quindi i 2 kg. corrispondevano al peso dell'osso (infatti il prezzo indicato nel ddt faceva riferimento a 11,95 euro che, in base al listino, era quello riferito al prosciutto con osso, ben inferiore a quello del prosciutto disossato) e anzi la
IC non aveva fatto pagare il lavoro di disosso. Negava si fosse in presenza di un aliud pro alio.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio dell'opponente e prova per testi. Veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e il 26.9.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
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L'opposizione è infondata e va respinta e di conseguenza anche la domanda riconvenzionale. Le spese di lite seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc.
Può dirsi raggiunta la prova del fatto che vi fosse un accordo tra le parti per cui veniva consegnato il prosciutto disossato al prezzo del prosciutto con osso, con il peso del prosciutto al lordo dell'osso. Vero è infatti che a ciò conducono le testimonianze, i documenti in atti e la prova logica.
Risulta pacifico che tra le parti fosse in atto il rapporto dall'anno 2015 e quindi rispetto al fatto, esso era in atto da oltre cinque anni. Ebbene nell'arco temporale, lungo, in esame, le consegne di prosciutti sono state circa 1400;
secondo la prova logica, ove si
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