Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3194
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Testo completo
N. R.G. 1498/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2022 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
COMMENDA N.23/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso lo studio dell'Avv. AMOROSI
MANUELA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
PIETRALATA N. 29/A, BOLOGNA presso lo Studio dell'Avv. Katia Vittuari che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/02/2022 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_2
data 26/07/2003 nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), unione dalla quale non nascevano figli, invocando l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla
Legge n. 55/2015.
Il ricorrente riferiva che coniugi vivevano separati dal 24.10.2017, data in cui comparivano dinanzi al
Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2466/2019, pubblicata il 18.11.2019.
Chiedeva altresì che nulla fosse disposto in favore della signora a titolo di assegno divorzile, ritenendo insussistenti i relativi presupposti ai fini del riconoscimento di tale diritto.
Si costituiva , non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del Controparte_2
matrimonio, ma chiedendo che venisse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad euro
400,00.
Con ordinanza del 12.05.2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, confermava con ordinanza le condizioni della separazione nelle quali si prevedeva un assegno maritale in favore della pari ad euro 250,00 CP_2
mensili.
All'udienza del 14/07/2022, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo e su tali conclusioni, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 1949/2022, pubblicata il 18/07/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 10/09/2024 le difese precisavano le conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
$$$
pagina 2 di 7
Va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1949/22, pubblicata il 18/07/2022, il vincolo matrimoniale che legava i signori è Parte_1 Controparte_2
ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Sull'assegno divorzile
In merito, dunque, all'unica questione accessoria residua, relativa all'assegno divorzile chiesto dalla resistente, è noto che la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è intervenuta sul tema, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990 così come anche rispetto all'arresto del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le
Sezioni Unite del 2018 hanno, dunque, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri- equilibratore dell'apporto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Francesca Neri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2022 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
COMMENDA N.23/A 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso lo studio dell'Avv. AMOROSI
MANUELA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, nata in [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
PIETRALATA N. 29/A, BOLOGNA presso lo Studio dell'Avv. Katia Vittuari che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/02/2022 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in Controparte_2
data 26/07/2003 nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), unione dalla quale non nascevano figli, invocando l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla
Legge n. 55/2015.
Il ricorrente riferiva che coniugi vivevano separati dal 24.10.2017, data in cui comparivano dinanzi al
Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2466/2019, pubblicata il 18.11.2019.
Chiedeva altresì che nulla fosse disposto in favore della signora a titolo di assegno divorzile, ritenendo insussistenti i relativi presupposti ai fini del riconoscimento di tale diritto.
Si costituiva , non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del Controparte_2
matrimonio, ma chiedendo che venisse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad euro
400,00.
Con ordinanza del 12.05.2022, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, confermava con ordinanza le condizioni della separazione nelle quali si prevedeva un assegno maritale in favore della pari ad euro 250,00 CP_2
mensili.
All'udienza del 14/07/2022, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo e su tali conclusioni, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 1949/2022, pubblicata il 18/07/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 10/09/2024 le difese precisavano le conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
$$$
pagina 2 di 7
Va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1949/22, pubblicata il 18/07/2022, il vincolo matrimoniale che legava i signori è Parte_1 Controparte_2
ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Sull'assegno divorzile
In merito, dunque, all'unica questione accessoria residua, relativa all'assegno divorzile chiesto dalla resistente, è noto che la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è intervenuta sul tema, offrendo con la sentenza n. 18287 dell'11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990 così come anche rispetto all'arresto del 2017.
Superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, le
Sezioni Unite del 2018 hanno, dunque, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questione nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri- equilibratore dell'apporto
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