Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 9480
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M I R Presidente
Dott.ssa V C Gdice
Dott. G O G rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 16563 R.G. dell'anno 2024, proposta
DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Chiatamone n. 11, presso lo studio dell'Avv. C G, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo;
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.10.2024, il procuratore costituito – nonché la parte personalmente
– si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande – ivi contenute – di rettificazione del sesso anagrafico, da maschile a femminile, e di cambio del nome, da G a negli atti dello stato civile. Per_1
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento della domanda. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.07.2024 chiedeva la rettificazione del sesso Parte_1 anagrafico indicato negli atti dello stato civile, con l'indicazione della dicitura “sesso femminile” in sostituzione del “sesso maschile” e la rettificazione del nome anagrafico in . Precisava, sul punto, che gli era stata diagnosticata una disforia di Per_1
genere in soggetto maschile senza disordini della differenziazione sessuale in fase di post-transizione.
Disposta la comparizione delle parti ed all'esito dell'interrogatorio libero del ricorrente, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda proposta da è fondata e merita, pertanto, Parte_1
accoglimento.
Ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, accogliendo, pertanto, l'impostazione in base alla quale, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzata la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. civ. n. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una
“disforia di genere” determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, «il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra “soma e psiche” non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico» (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. n. 162/1984, la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. l L. n. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro,
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