Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 173

TRIB Ancona
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Ancona
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 173
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 173
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5013-1/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5013-1 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
OD RO, IA RO, AB RO,
VI RR, LI RR e ND RR, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Argentati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona, via
Matteotti n. 99;
ricorrenti
e da
AN GR, CH RO e DR RO rappresentati e difesi dall'avv. Mirco Piersanti e dall'avv. Cristina Garbini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Castelplanio, via Alighieri n. 64;
ricorrenti contro
NZ CC, rappresentato e difeso dall'avv. Sofia Carioggia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Santa Giulia n. 80;
convenuto
e nei confronti di
AVV. LUIGI NUZZO, nella sua qualità di esecutore testamentario di LE CE,
- 1 -
il quale sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
convenuto
OGGETTO: QUERELA DI FALSO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER OD RO, IA RO,
AB RO, VI RR, LI RR, ND RR,
AN GR, CH RO, DR RO E
NZ CC: “Tenuto conto delle non contestate risultanze cui è pervenuto il ctu dott.ssa Piermartini chiedono di accertare l'autenticità del testamento della signora
AZ RI con compensazione delle spese di lite e di ctu e con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'AVV. NUZZO: “prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, si rimette alla decisione del Tribunale e accetta la compensazione delle spese di lite e di ctu”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il presente procedimento ha ad oggetto la querela di falso proposta in corso di causa nei confronti del testamento olografo datato 9.3.2010, pubblicato il 19.4.2022 dinnanzi al
Notaio Cesare Licini di Pesaro e recante la sottoscrizione di AZ RI.
Per comprendere l'interesse sotteso al presente procedimento è necessaria una ricostruzione delle vicende processuali relative al giudizio principale, introdotto da AZ RI ed iscritto con n.r.g. 5013/2021.

1.1 AZ RI, coniuge di LE CE deceduto a Senigallia il 04.08.2018, ha agito in giudizio nei confronti di LO CE, figlio di LE CE, al fine di:
- accertare e dichiarare che il testamento del de cuius, pubblicato il 21.09.2018 innanzi al
Notaio Dott. Marchionni, contiene una disposizione lesiva della porzione di legittima a lei spettante;

- accertare e dichiarare che, in qualità di coniuge di LE CE, è erede pretermesso avente diritto, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 542 c.c., alla complessiva quota di un terzo del patrimonio relitto dal defunto e per l'effetto, disporsi la riduzione della disposizione testamentaria nella misura di 1/3 ex art. 542 c.c. dell'intero patrimonio relitto;

- condannare LO CE, in qualità di erede, a corrisponderle quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla quota disponibile.
- 2 -


1.2 La signora RI è deceduta il 04.01.2022 ed il 28.01.2022 OD AN, LI
AN, ZI AN, VI RI ed LI RI, suoi parenti di terzo grado e, quindi, chiamati all'eredità della medesima quali eredi legittimi, ai sensi dell'art. 302
c.p.c.
si sono volontariamente costituiti in prosecuzione.
Alla comparsa di costituzione hanno allegato un atto notorio dal quale risulta che gli eredi legittimi della signora RI sono, oltre ai soggetti appena indicati, anche IO SI
AN e ND RI.

1.3 IO SI AN è deceduto il 20.1.2022 ed il 6.5.2022 hanno depositato una comparsa di intervento volontario i suoi eredi, ovvero AN NI, MI
AN e DR AN.

1.4 ND RI si è costituito in giudizio il 15.6.2022, a seguito di ordine di integrazione nel contraddittorio disposto dal giudice alla prima udienza del 26.5.2022.

2. LO CE si è regolarmente costituito in tale
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