Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2024, n. 657

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2024, n. 657
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 657
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2459 del ruolo generale per gli affari di volontaria
giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
04.10.1991,
e
C.F. nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
19.02.1991,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Basso
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Vicenza;

In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
CHIEDONO
all'On.le Tribunale di Vicenza di fissare l'udienza per la comparizione delle
parti disponendo che la stessa venga sostituita dal deposito di note scritte e
che, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero, l'On.le Tribunale di
Vicenza dichiari la separazione personale tra e Controparte_2 CP_1
alle seguenti concordate condizioni:
[...]
1 – I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero
ciascuno di fissare ove crede la propria residenza.
2 – Affido dei figli minori.
I figli minori, , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con obbligo di
provvedere di intesa tra loro alla sua educazione, istruzione, cura e
mantenimento. I figli, , e saranno collocati Per_1 Per_2 Per_3
principalmente presso l'abitazione della madre, presso la cui casa sarà fissata
la loro residenza.
3 - Modalità di visita.
Il padre, IG. , terrà con sé i figli con le seguenti modalità, salvi CP_1
2
diversi accordi fra i coniugi:
• a settimane alterne, dal venerdì sera, dopo la conclusione dell'orario
lavorativo, fino alla domenica sera, ora di cena, allorquando il padre riporterà
i figli presso il domicilio della madre;

• nella settimana in cui i figli non trascorreranno il week end con padre, il
medesimo potrà tenere con sé i figli, dopo il lavoro e fino al termine della cena,
per due giorni non consecutivi alla settimana, da concordarsi tra i coniugi, a
seconda dei rispettivi impegni;
mentre nelle settimane nelle quali i figli
trascorreranno il week end con il padre, il medesimo potrà tenere gli stessi con
sé per un giorno, da concordarsi tra i coniugi, a seconda dei rispettivi impegni,
dopo il lavoro sino a dopo cena.
• Ad anni alterni la vigilia di Natale con la Madre, negli anni dispari, ed il giorno
di Natale con il padre e viceversa negli anni pari. Un ulteriore periodo di 7 giorni
durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale
e quello di Capodanno;

• 3 giorni durante le vacanze scolastiche pasquali, comprendenti ad anni
alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;

• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, nel
periodo che i coniugi riterranno opportuno, da concordare tra quest'ultimi di
anno in anno
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