Trib. Frosinone, sentenza 16/02/2024, n. 312

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 16/02/2024, n. 312
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 312
Data del deposito : 16 febbraio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
nella persona del Dott. Massimo Lisi, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.1.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa previdenziale iscritta al n.2497 R.G. dell'anno 2022 del
Tribunale di Frosinone, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daisy Parte_1
Liburdi, come da procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Frosinone, Via M. Mastroianni n.14 contro
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti in atti e con il difensore elettivamente domiciliato in Frosinone, P.zza Gramsci n.4, presso l'ufficio legale dell' CP_2
Oggetto: reddito di cittadinanza
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.8.2022, ha Parte_1 proposto ricorso ex art.442 c.p.c. nei confronti dell' innanzi CP_1 all'intestato Tribunale, deducendo che: a) nel mese di aprile 2019 aveva presentato domanda per il riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, indicando l'anno (e non il mese) in cui aveva iniziato a risiedere in Italia;
b) la domanda era stata accolta;
c) in data 4.10.2019 aveva ricevuto richiesta di aggiornamento dei dati relativi alla propria posizione, richiesta alla quale aveva dato prontamente seguito;
d) nel corso del 2019 era stata contattata dal Comune di Frosinone per la sottoscrizione del protocollo e la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;
e) nell'ottobre 2020, alla scadenza dei 18 mesi, non essendo cambiata la sua situazione lavorativa e familiare, si era determinata nuovamente a presentare la richiesta di concessione del beneficio, che era stata accolta, così come era avvenuto anche per la successiva domanda del marzo 2022;
f) nel mese di maggio
2022 l'erogazione del beneficio era stata bloccata;
g) recatasi il 5.7.2022 presso la sede di Frosinone, le era stata consegnata la nota del CP_1
20.5.2022 con la quale l' le comunicava che aveva revocato la CP_2 prestazione per “la mancanza del requisito della residenza in Italia per almeno
10 anni”, contestualmente chiedendole la restituzione delle somme già percepite nell'anno 2019 pari ad €.14.201,32;
h) il provvedimento era illegittimo, perché è presente in Italia dal 2008, come si evince dalla documentazione allegata relativa alla richiesta di attribuzione del codice fiscale e perché vi è la prova che l'effettività della residenza in Italia era precedente rispetto all'attestazione risultante dal certificato di residenza
(del maggio 2009);
i) era evidente l'errore in cui era incorso l' CP_1 nell'affermare la mancanza del predetto requisito per l'intero periodo richiesto in restituzione, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata era formalmente residente in Italia dal 23 maggio 2009, ma
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presente sul territorio nazionale dall'anno precedente e dunque secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 3803 del 14/04/2020 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanata proprio a chiarimento sul requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni, assolutamente legittimata a richiedere e ricevere il beneficio;
l) pur non volendo tener conto del dato sostanziale, era palese che avrebbe comunque maturato il requisito richiesto dal 23 maggio 2019 e, pertanto, legittimamente aveva percepito le somme erogate a partire, quanto meno da quella data.
Su queste premesse, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “in via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta avanzata, così come di ogni altro atto collegato e/o conseguente;
in via subordinata, qualora dovesse ritenere indebitamente percepita la somma dovuta per il mese di aprile 2019 circoscrivere

l'importo dovuto a tale mensilità”.
Si è costituito in giudizio l' e ha dedotto l'infondatezza della CP_1 domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto,
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