Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 2
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa IA Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3067 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
5/06/1966, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria MAGARAGGIA e Chiara
FRACCARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;

In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;

1 Conclusioni delle parti:


1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a

Vicenza in data 7.9.1997, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale
Comune dell'anno 1997, Parte II, Serie A, numero 264, con ordine all'Ufficiale di stato civile competente di effettuare le annotazioni di legge.


2. Disporre che i figli minori e siano affidati in forma Persona_1 Persona_2

condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.


3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio, provvedendo ad andare a prenderli presso la casa della madre e a riportarli. Egli potrà, inoltre, sentirli almeno tre volte alla settimana, tramite chiamata vocale o videochiamata, in orario serale.



4. Disporre che il padre possa, inoltre, tenere con sé i minori per due settimane durante le vacanze estive, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis. Tali previsioni potranno subire delle modifiche, in base agli impegni lavorativi del signor

e, in particolare, alle ferie che gli verranno concesse dal datore di lavoro Pt_2


5. Disporre che il sig. provveda a corrispondere alla signora a titolo Pt_2 Pt_1

di contributo ordinario per i figli minori, un assegno mensile di 320,00 Euro per ciascuno, e così per
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