Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12329
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.12459 /2023 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,viaIndirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. DE CAMELIS RAFFAELLA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via
presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
all'esito dell'udienza del 28/11/2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.4.2023 Parte_1 premesso di essere dipendente del Controparte_2 quale insegnante, esponeva che dal 1.9.2006 al 31.8.2007 era stata comandata presso il che le Controparte_3 norme del ccnl che disciplinavano il rapporto di essa ricorrente ed il
decreto di comando del 27.4.2006 disponevano che:"gli oneri finanziari relativi al trattamento economico, nonchè i versamenti dei contributi quiescenziali e previdenziali come per gli oneri riflessi e/o connessi competenti alla stessa dipendente, sono a totale carico del
Controparte_4
che provvederà al rimborso al
[...]
, secondo quanto Controparte_5 previsto dall'art. 70, comma 12, del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165. (...)" e che per il periodo di comando il servizio prestato dalla signora
"sarà valido a tutti gli effetti quale attività d'Istituto presso la Pt_1 scuola di appartenenza";
che il comando di essa ricorrente era stato prorogato come specificava in ricorso;
che con decreto del 30.10.2015 era stata
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