Trib. Matera, sentenza 10/03/2025, n. 138
Sentenza
10 marzo 2025
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10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 760/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 03/02/2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
FALLIMENTO GRUPPO MOSCA SRL (c.f.: 001135420774), in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Antonio Rizzo (c.f.: [...]), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo in Policoro (MT), via Antonio
De Curtis n. 7; attore nei confronti di
UI NC (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele
Luigi Sanasi (c.f.: [...]) con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo in Policoro (MT), via Monginevro n. 1; convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 24/04/2019, il Fallimento PP CA srl adiva il Tribunale di Matera per la revocatoria del contratto di cessione in luogo di pagamento con cui, in data 13/11/2015, il PP CA srl trasferiva in favore dell'arch. LU NC il diritto di proprietà su un lotto-terreno edificabile urbanizzato sito nel Comune di Policoro ed identificato in catasto al foglio di mappa n. 7, part. 3161, di 750m² con 375m³ edificatori, ricadente nella zona urbanistica C3/5B, confinante con via Gaio Plinio II.
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Riferiva che: nell'atto pubblico di trasferimento specificato che il professionista aveva maturato nei confronti della società un credito professionale per complessivi euro 425.834,04, di cui era stata corrisposta solo una minima parte, euro 5.000,00, a pagamento della fattura n. 06/2012; il
30/07/2015, le parti aveva sottoscritto una scrittura privata, nella quale il PP CA si era obbligato a trasferire al professionista, in acconto sulla maggior debitoria, il diritto di proprietà sul lotto di terreno suddetto, di valore pari ad euro 30.000,00, entro i successivi 120 giorni;
all'indomani della dichiarazione di fallimento della società, avvenuta il 19/09/2016, l'arch.
NC si insinuava al passivo della procedura in via privilegiata per il saldo del corrispettivo di euro 390.836,05, con accessori in chirografo.
Sosteneva, quindi, che sussistessero tutti i requisiti previsti dall'art. 67 comma 1 n. 2 RD n.
267/1942 per la revocatoria del suddetto contratto di trasferimento: essendo una datio in solutum, il trasferimento configurava un mezzo anomalo di pagamento;
il contratto era stato stipulato entro l'anno antecedente al deposito della sentenza di fallimento;
il prezzo convenuto era assolutamente non corrispondente al valore di mercato del bene, stimato dal geom. Filardi in euro 84.953,40, con conseguente pregiudizio per la massa dei creditori, per la sottrazione alla massa fallimentare di un bene che, se venduto, avrebbe consentito di realizzare una somma di gran lunga maggiore di quanto imputato ai fini solutori con possibilità di distribuzione tra i creditori di importi superiori;
non poteva essere invocata l'irrevocabilità ex art. 67 comma 3 lett. f del medesimo decreto, in quanto la cessione del bene non poteva essere configurata come “pagamento” in senso stretto, ma come cessione con effetti solutori;
al momento della stipulazione del contratto di cessione del lotto-terreno, l'arch. NC doveva essere certamente a conoscenza dello stato di decozione del PP CA , “in ragione delle sue qualità professionali che [aveva] sovente posto a disposizione della Fallita, …avendo la ridetta Fallita, in aggiunta, tutto il proprio compendio immobiliare sottoposto a sequestro conservativo, generato dalle sue esposizioni debitorie”.
II. L'arch. LU NC si costituiva in giudizio il 30/09/2019, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Dopo aver elencato l'attività professionale espletata per conto della
PP CA, evidenziava che l'art. 67 comma 3 lett. f) L.F. escludeva dalla revocatoria i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni lavorative effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito. Nel caso di specie, era pacifico che la cessione del bene era stata eseguita in pagamento parziale di un credito maturato proprio in ragione di una prestazione lavorativa eseguita in favore del PP CA, di cui pacificamente egli era uno strettissimo
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collaboratore sin dal 2007 e financo all'indomani della dichiarazione di fallimento, avendo provveduto alla stesura del computo e della rendicontazione dei lavori necessari per le vendite che avrebbe dovuto effettuare la Curatela fallimentare;
la scrittura del 30/07/2015 prevedeva il pagamento anche e non solo in natura, sotto forma di controvalore degli immobili;
il prezzo di cessione convenuto era esattamente corrispondente ai valori indicati dall'Agenzia del territorio di
Matera per quel periodo, considerato che in zone adiacenti erano stati applicati prezzi simili addirittura per volumetrie superiori. E difatti nessun accertamento era stato fatto dall'Agenzia delle Entrate fino all'instaurazione del presente giudizio. inoltre, al momento del rogito notarile l'immobile era gravato da due pregiudizialità, due sequestri conservativi rispettivamente di euro
170.000,00 e di euro 100.000,00, che di fatto avrebbero inficiato anche detto valore;
all'attualità, poi, non risultavano completate le opere di urbanizzazione, con la conseguenza che non era possibile depositare alcun permesso a costruire, “rendendo il lotto solo potenzialmente edificabile ma nella realtà dal 2015 ad oggi del tutto inutilizzabile”; considerato che i beni sequestrati erano stati oggetto di plurimi tentativi di vendita, andati deserti, anche ove detto lotto fosse stato venduto partendo dal valore stimato dal geom. Filardi, avrebbe subito la medesima sorte degli altri, con l'effetto che all'attualità esso avrebbe un valore a base d'asta pressoché eguale al prezzo di cessione. Sicché nessun danno era stato cagionato alla massa dei creditori soprattutto privilegiati, di cui egli stesso faceva parte.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, con ordinanza del 31/08/2021 veniva disposta l'istruttoria orale e all'udienza del 03/02/2025, all'esito della discussione cartolare in cui le parti hanno insistito nelle difese assunte come innanzi, giusta note di precisazione delle conclusioni precedentemente depositate, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quiquies comma 2 c.p.c.
IV. La domanda avanzata dal Fallimento PP CA srl deve essere accolta per le ragioni di cui infra.
Nella “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, il legislatore ha previsto due tipologie di azioni revocatorie: all'art. 66 la c.d. revocatoria ordinaria e all'art. 67 la c.d. revocatoria fallimentare. La prima è assoggettata agli stessi presupposti di cui all'art. 2901 c.c., mentre la seconda prevede una regolamentazione del tutto peculiare dell'actio pauliana sulla base di specifici presupposti.
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L'art. 67 RD n. 267/1942 – rubricato 'Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie' – prevede che
“Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno