Trib. Salerno, sentenza 20/05/2024, n. 1062

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 20/05/2024, n. 1062
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1062
Data del deposito : 20 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2024 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Indennità di nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha posizione organizzativa pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6153/2021 R.G.
N. 6153/21 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
art. 127 ter cpc
nel termine fissato del giorno 19.04.2024, avente ad
oggetto: “Indennità di posizione organizzativa”;
CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Alati in virtù di Parte_1
REPERTORIO mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo N. _______________ studio del difensore in Castel San Giorgio (Sa), Via Piave, n. 125;
n. 071/2024 R.B
Ricorrente
e
nel termine CP_1
.04.2024 con scambio di note
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_2 scritte art. 127 ter cpc difesa dall'avv. L. Tepedino in virtù di procura generale per notar
in data 16.12.2019 allegata alla memoria difensiva, Persona_1
minuta CP_3 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in ,
CP_2 _________________
Largo Pioppi, n. 1;

Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 6153/21 R.G. Apicella c/o pag. 1 Controparte_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 19.04.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 15.11.2021, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della CI
[...]
a decorrere dal giorno 01.08.1980 al giorno 01.08.2016, con le CP_2
mansioni di Funzionario, Categ. D1, posizione economica D6 del
[...]
in vigore per la categoria;
2) che a decorrere dal giorno Org_1
01.11.2004 veniva incaricato, quale titolare di posizione organizzativa, per il Servizio “Relazioni con il pubblico”, incarico rinnovato con
Determina Dirigenziale n. 64 in data 07.08.2009, fino al 31.12.2009 e successivamente prorogato fino a tutto il 29.02.2012;
3) che con disposizione del Direttore Generale n. 32 in data 01.03.2012, con la quale venivano autorizzati i Dirigenti a prorogare gli incarichi di posizione organizzativa, veniva prorogata ad esso ricorrente, incardinato nel Settore Segreteria ed AA.GG, la posizione organizzativa già posseduta e denominata “Relazioni con il Pubblico” fino al giorno
30.04.2012;
4) che a far data dal 01.06.2012 l' , dopo aver Parte_2
valutato positivamente il curriculum di esso ricorrente, attestante
l'esistenza di importanti esperienze maturate nell'arco della trentennale attività prestata alle sue dipendenze, gli attribuiva la posizione organizzativa relativa al Servizio “Relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale”, incardinato nel Settore Trasparenza e
Comunicazione, fino al giorno 31.05.2013, incarico poi prorogato fino al
14.10.2013;
5) che con nota Dirigenziale in data 18.10.2013, protocollo
Giudizio n. 6153/21 R.G. Apicella c/o pag. 2 Controparte_2
PSA 201300246831 veniva confermato ad esso ricorrente l'attribuzione di posizione organizzativa a decorrere dal giorno 01.10.2013 fino al giorno 31.12.2013;
6) che con disposizione dirigenziale n. 1 in data
04.12.2014 veniva conferito ad esso ricorrente la delega e le funzioni vicarie di Dirigente del Settore Trasparenza e Comunicazione;
7) che, con decreto n. 2 in data 23.01.2015, l prorogava fino al Parte_2
giorno 31.01.2015 gli istituti del salario accessorio 2014, tra cui le posizioni organizzative, in attesa della definizione del riassetto organizzativo dell'Ente;
che successivamente tale istituto veniva sospeso, nonostante che con il riassetto organizzativo ne restavano invariati compiti e responsabilità;
8) che la resistente, come da busta CP_2
paga del mese di gennaio 2015, attribuiva al ricorrente, a titolo di posizione organizzativa, la somma mensile di euro 564,45;
9) che per il periodo febbraio-settembre 2015 la resistente aveva CP_2
riconosciuto ad esso ricorrente, a titolo di posizione organizzativa, la somma di euro 1.030,54 in luogo di euro 4.515,60, come risultante dalla busta paga del mese di luglio 2016;
10) che a decorrere dal giorno
01.10.2015 fino alla data di messa in quiescenza (31.07.2016), nonostante che esso ricorrente avesse continuato a ricoprire l'incarico di responsabile di posizione organizzativa, non gli veniva più riconosciuta la relativa indennità.
Tanto premesso, il ricorrente, posto che la CI resistente non aveva riconosciuto e corrisposto le somme dovute nonostante le lettere di messa in mora in data 13.11.2015 e in data 05.11.2020, chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1)
Accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente, nella qualità di titolare di posizione organizzativa, al riconoscimento della relativa indennità per
l'intero periodo lavorativo non retribuito, cioè dal giorno 01.02.2015 al giorno 31.12.2016, pari a mesi diciotto;
2) Accertare e dichiarare, in via gradata, che, in assenza di atti formali e\o provvedimenti illegittimi di formalizzazione e\o di revoca, le mansioni di responsabile della
Giudizio n. 6153/21 R.G. Apicella c/o di pag. 3 CP_2 CP_2
posizione organizzativa Servizio “Relazioni con il pubblico”, sono state svolte in via continuativa e senza soluzione di continuità per tutto il periodo non retribuito, cioè dal giorno 01.02.2015 al giorno 31.12.2016;

3) Condannare la al pagamento in favore di esso Controparte_2
ricorrente della somma di euro 9.129,56 (euro 564,45 x 18 = 10.160,10 -
1.030,54 già percepito), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nel rispetto delle previsioni della pesatura di cui alla delibera di Giunta CIle n. 231 in data 14.10.2013, previsione di pesatura lett. c) della tabella delle pesature di cui al punto 6 della suddetta delibera;
4) Condannare la resistente CI alla refusione delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr.
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