Trib. Catania, sentenza 06/03/2024, n. 1216
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Testo completo
N. R.G. 14999/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14999/2022
tra
RI RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PATANE'
ALESSANDRO
ATTORE
e
POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), con il patrocinio dell'avv. CARDONE MARIA
GRAZIA
CONVENUTO
Oggi 6 marzo 2024 alle ore 9.18 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per RI RA l'avv. PATANE' ALESSANDRO Per POSTE ITALIANE SPA l'avv. CARDONE MARIA GRAZIA, oggi sostituito dall'avv. Angela Diolosà
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga
decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14999/2022 promossa da:
RA RI, (C.F. [...]), domiciliato in VIA LAZZARETTO N.16 A
95024 ACIREALE;
rappresentato e difeso dall'avv. PATANE' ALESSANDRO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), domiciliato in VIA EPICARMO 3 90133 PALERMO;
rappresentato e difeso dall'avv. CARDONE MARIA GRAZIA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 6.3.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 8
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato AS AR conveniva in giudizio innanzi questo
Tribunale Poste Italiane S.p.A., chiedendo la condanna di quest'ultima al rimborso delle somme portate da cinque buoni fruttiferi postali a termine, al riconoscimento degli interessi nella misura e alle condizioni previste dal tenore letterale di tali titoli, nonché, al pagamento della somma prevista e aggiornata per legge per mancato rimborso dei buoni nonché al pagamento degli interessi, decorrenti dalla sottoscrizione, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Concludendo chiedeva al Tribunale :”1) Ritenere e dichiarare che il sig. AS quanto ai buoni fruttiferi postali numeri 06.252.384-13;n.06.252.385-13 e n.06.252.386-13 ha diritto al rendimento ed agli interessi per come appartenenti alla serie “AF” e nella ulteriore somma di Euro 7.890,15
(settemilaottocentocinquanta/15) o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche
a seguito di disponenda CTU;
2)Ritenere e dichiarare che i buoni fruttiferi postali numeri 06.252.382-
13 e 06.252.383-13 emessi in data 27.01.2000 presso l'ufficio postale di Acireale di lire 5.000.000 sono maturi e non prescritti per l'importo di Euro 17.367,12 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU;
3)per l'effetto condannare Poste Italiane al pagamento in favore del sig. AS AR della complessiva somma di Euro 25.257,27 o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU”.
Si costituiva in giudizio Poste Italiane S.p.A. la quale evidenziava che:“… a seguito di un reclamo presentato dall'attore, poste ha appurato che tre dei 5 BFP sottoscritti dallo stesso riportavano dei timbri errati, infatti i buoni in ragione della data di emissione appartenevano alla serie CC mentre sul retro dei tioli era riportato il timbro riportante le condizioni e i rendimenti della serie AF che, non solo prevedeva dei rendimenti più alti ma anche dei tempi di durata maggiore. Ciò posto in conformità alla
Sentenza della Cassazione 13797 -2007 e alla Policy Aziendale si provveduto a rimborsare i buoni anche se prescritti e a riconoscere al ricorrente il differenziale previsto tra le due serie. Non è stato invece accolto il reclamo per i BFP 6.252.382 e 6.252.383 in quanto sul retro dei titoli risultavano correttamente riportate le condizioni e i rendimenti della serie vigente al momento della sottoscrizione” (Per i due buoni rimanenti e non rimborsati, risulta infatti vergato a penna il timbro e aggiunta la dicitura: ”Dopo 6 anni 25% lordo, dopo 10 anni 50% lordo”).
Pertanto concludeva chiedendo:”…accertare e dichiarare la correttezza della condotta di Poste
Italiane S.p.A. e, conseguentemente, rigettare integralmente le domande attoree, stante l'esaustivo pagamento per i re buoni oggetto di reclamo da parte di poste siccome indicato in difesa e della manifesta prescrizione dei retanti Buoni Postali Fruttiferi in parola, con vittoria di spese e compensi di causa”
pagina 3 di 8
Con provvedimento reso all'udienza del 8.3.2023, il Giudice assegnava
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14999/2022
tra
RI RA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. PATANE'
ALESSANDRO
ATTORE
e
POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), con il patrocinio dell'avv. CARDONE MARIA
GRAZIA
CONVENUTO
Oggi 6 marzo 2024 alle ore 9.18 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per RI RA l'avv. PATANE' ALESSANDRO Per POSTE ITALIANE SPA l'avv. CARDONE MARIA GRAZIA, oggi sostituito dall'avv. Angela Diolosà
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga
decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta,
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14999/2022 promossa da:
RA RI, (C.F. [...]), domiciliato in VIA LAZZARETTO N.16 A
95024 ACIREALE;
rappresentato e difeso dall'avv. PATANE' ALESSANDRO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), domiciliato in VIA EPICARMO 3 90133 PALERMO;
rappresentato e difeso dall'avv. CARDONE MARIA GRAZIA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 6.3.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 2 di 8
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato AS AR conveniva in giudizio innanzi questo
Tribunale Poste Italiane S.p.A., chiedendo la condanna di quest'ultima al rimborso delle somme portate da cinque buoni fruttiferi postali a termine, al riconoscimento degli interessi nella misura e alle condizioni previste dal tenore letterale di tali titoli, nonché, al pagamento della somma prevista e aggiornata per legge per mancato rimborso dei buoni nonché al pagamento degli interessi, decorrenti dalla sottoscrizione, il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Concludendo chiedeva al Tribunale :”1) Ritenere e dichiarare che il sig. AS quanto ai buoni fruttiferi postali numeri 06.252.384-13;n.06.252.385-13 e n.06.252.386-13 ha diritto al rendimento ed agli interessi per come appartenenti alla serie “AF” e nella ulteriore somma di Euro 7.890,15
(settemilaottocentocinquanta/15) o quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche
a seguito di disponenda CTU;
2)Ritenere e dichiarare che i buoni fruttiferi postali numeri 06.252.382-
13 e 06.252.383-13 emessi in data 27.01.2000 presso l'ufficio postale di Acireale di lire 5.000.000 sono maturi e non prescritti per l'importo di Euro 17.367,12 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU;
3)per l'effetto condannare Poste Italiane al pagamento in favore del sig. AS AR della complessiva somma di Euro 25.257,27 o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU”.
Si costituiva in giudizio Poste Italiane S.p.A. la quale evidenziava che:“… a seguito di un reclamo presentato dall'attore, poste ha appurato che tre dei 5 BFP sottoscritti dallo stesso riportavano dei timbri errati, infatti i buoni in ragione della data di emissione appartenevano alla serie CC mentre sul retro dei tioli era riportato il timbro riportante le condizioni e i rendimenti della serie AF che, non solo prevedeva dei rendimenti più alti ma anche dei tempi di durata maggiore. Ciò posto in conformità alla
Sentenza della Cassazione 13797 -2007 e alla Policy Aziendale si provveduto a rimborsare i buoni anche se prescritti e a riconoscere al ricorrente il differenziale previsto tra le due serie. Non è stato invece accolto il reclamo per i BFP 6.252.382 e 6.252.383 in quanto sul retro dei titoli risultavano correttamente riportate le condizioni e i rendimenti della serie vigente al momento della sottoscrizione” (Per i due buoni rimanenti e non rimborsati, risulta infatti vergato a penna il timbro e aggiunta la dicitura: ”Dopo 6 anni 25% lordo, dopo 10 anni 50% lordo”).
Pertanto concludeva chiedendo:”…accertare e dichiarare la correttezza della condotta di Poste
Italiane S.p.A. e, conseguentemente, rigettare integralmente le domande attoree, stante l'esaustivo pagamento per i re buoni oggetto di reclamo da parte di poste siccome indicato in difesa e della manifesta prescrizione dei retanti Buoni Postali Fruttiferi in parola, con vittoria di spese e compensi di causa”
pagina 3 di 8
Con provvedimento reso all'udienza del 8.3.2023, il Giudice assegnava
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