Trib. Monza, sentenza 11/10/2024, n. 811

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 11/10/2024, n. 811
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 811
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 2644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2644/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], e residente a Parte_1 C.F._1
Lissone (MB) Via A. Righi n. 10/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Ferrè ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Lissone (MB), Via Pietro da Lissone n. 46, come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2 in data 27.07.1961, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Cristina Ceci e dall'avv. Gio Lucas Incorvaia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore sito in Torino, Corso Marconi n. 4, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: Regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 23.09.2024 tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Conclusioni per Parte_1
In via principale:
1. – SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE : mantenere il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente del minore presso l'abitazione materna.
2.- CONTATTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO IA NI : si richiama integralmente il piano genitoriale allegato (doc.32), ed in sintesi:
pagina 1 di 10 A. disporre la possibilità per il padre di tenere con sé per una cena Persona_1 infrasettimanale, previa intesa con quest'ultimo, tenuto conto dei giorni di allenamento e preferibilmente di mercoledì (o altro giorno da concordarsi anche con la madre) dalle ore 19,00 con accompagnamento a casa entro le 20,30.
B. confermare il pernotto di a weekend alternati presso l'abitazione del padre Persona_1 dal sabato dalle ore 15,30 fino alla domenica alle ore 20,30 compresa la somministrazione del pasto serale, senza distinzione fra periodo scolastico e di vacanza.
C. confermare la facoltà del padre di tenere con sé il figlio per 2 settimane consecutive durante le vacanze estive da effettuarsi in agosto. L'attuale alternanza prevede quest'anno la facoltà del padre di portare con sé il figlio dal 16 al 31 agosto.
3.- MODALITÀ DI CONCORSO AL MANTENIMENTO DEL MINORE :


1. disporre l'obbligo del SI. di contribuire al mantenimento di versando CP_1 Persona_1 alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a copertura delle spese ordinarie la somma di € 700,00, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat costo vita;
oltre alle spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, stante la sperequazione fra la capacità reddituale delle parti, secondo le linee guida del Tribunale di Monza che si intendono integralmente richiamate.



2. confermare, secondo gli attuali accordi fra le parti, che l'assegno unico sia incassato integralmente dalla SI.ra . Pt_1



3. disporre l'obbligo del Sig. al versamento in favore della SI.ra della somma di € CP_1 Pt_1

395,52 a titolo di arretrati per rivalutazione Istat dal marzo 2019 al marzo 2023.
In via istruttoria:
- disporre CTU affinchè, letti gli atti e tenuto conto della documentazione prodotta, espletata ogni indagine utile al riguardo (con facoltà di accesso alle banche dati, cassetto fiscale, ecc.) ed acquisendo tutta la documentazione ritenuta necessaria (anche con accertamenti di polizia tributaria), verifichi quale sia la effettiva consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare (detenuto anche per interposta persona) nonché la reale capacità reddituale - finanziaria (con riguardo anche ad eventuali partecipazioni sociali detenute, conti correnti, gpm, portafoglio titoli, redditi figurativi, ecc.) del resistente, almeno nell'ultimo quinquennio di riferimento, effettuando le sue valutazioni al di là dei dati ufficiali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
NEL MERITO:
.disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1 della responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento presso la residenza della madre in Lissone alla Via A. Righi 10/b;

. invitare i genitori a seguire un percorso di sostegno genitorialità;

.suggerire ai genitori di fornire al minore il supporto di uno psicologo psicoterapeuta;
Per_1

.disporre il seguente calendario di cure per i genitori:
pagina 2 di 10 o il minore tre fine settimana al mese, vedrà e starà con il padre dal venerdì alle ore 17.00, con Per_1 prelievo presso la residenza materna, alla domenica sera alle ore 21.00, dopo cena, con accompagnamento presso la residenza materna;

o nel periodo scolastico, nel corso della settimana il minore starà presso la residenza materna;

o nel periodo scolastico, due volte la settimana sarà accompagnato e prelevato agli Per_1 allenamenti di calcio dal padre, il qual provvederà a riaccompagnarlo presso la residenza materna dopo cena, e comunque non oltre le ore 21.30;

o nel corso dell'anno scolastico starà con il padre due settimane, non consecutive, nel corso Per_1 delle quali potranno essere organizzati viaggi e momenti di svago tra trascorrere insieme;

o nel periodo estivo ciascuno dei genitori terrà presso di sé a settimane alterne Per_1
o vacanze estive: starà con ciascuno dei genitori nel mese di agosto due settimane consecutive, Per_1 in un periodo da determinarsi entro il 30 marzo di ogni anno;

o vacanze di Natale: starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 20.30, e Per_1
l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio alle ore 20.30, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza di anno in anno. Natale 2023 starà con PA;
Per_1

o vacanze pasquali: starà con un genitore i primi tre giorni di sospensione scolastica dalle ore Per_1
10.00 del mattino fino alle ore 19.00 del giorno di Pasqua con un genitore, e dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro. Pasqua 2024 starà con mamma;
Per_1

.disporre che il SI. versi alla SInora , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, Euro 350,00, con rivalutazione ISTSAT di anno in anno;

.porre a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive, ricreative applicando per l'individuazione delle stesse il Protocollo di Milano;

.prevedere che il genitore anticipatario delle spese debba inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
.nominare ex art. 473 bis.26 c.p.c. un professionista individuato nella figura del facilitatore genitoriale;

.con riserva di meglio dedurre istanze istruttorie.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, IVA, CPA, spese generali e successive occorrende.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 12.05.2023 , dopo aver premesso che dall'unione con Parte_1 nasceva in data 12.09.2009 il figlio , riconosciuto alla Controparte_1 Persona_1 nascita da entrambi i genitori, chiedeva che il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei diritti di visita paterni, la determinazione in € 700,00 del contributo che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 70% delle spese straordinarie e al 100% dell'assegno unico.
Si costituiva con memoria depositata in data 07.10.2023 il quale aderiva Controparte_1 alla domanda di affido condiviso del figlio minore e di collocamento prevalente dello stesso presso la madre, mentre chiedeva che fosse determinato in € 350,00 il contributo che lo stesso doveva ritenersi
pagina 3 di 10
obbligato a corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09.10.2023, il giudice delegato disponeva l'audizione delle parti e, ritenuta la necessità di disporre l'audizione del figlio minore fissava per tale incombente l'udienza del 21.11.2023. Per_1
A tale udienza veniva sentito il minore e il giudice si riservava di provvedere sulle istanze istruttorie;
con ordinanza resa in data 13.12.2023 il giudice delegato nominava quale proprio ausiliario il dott. al fine di supportare la relazione tra i genitori e il figlio, ordinava ex art. 210 c.p.c. ad Persona_2 entrambe le parti la produzione in giudizio degli estratti dei propri conti corrente e le dichiarazioni reddituali aggiornate e fissava per la verifica della documentazione delle parti e il report dell'ausiliario
l'udienza del 04.07.2024.
A tale udienza il giudice assegnava termine a parte resistente per il deposito di ulteriore documentazione reddituale e rinviava per la disamina di tale documentazione all'udienza del
23.09.2024, disponendone la trattazione ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. e riservandosi all'esito di trasmettere gli atti al Collegio per la decisione. Con decreto del 26.09.2024 la causa veniva quindi trasmessa al Collegio per la decisione.
II. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento del figlio minore
[...]
ai genitori. Persona_1
Ritiene il Tribunale che (nato il [...]) debba essere affidato in modo Persona_1 condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto da entrambe le parti, stante il disposto di cui all'art. 337 ter cod. civ. e l'assenza di ragioni contrarie, considerato che l'affidamento
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