Trib. Padova, sentenza 27/09/2024, n. 1508
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Testo completo
N. R.G. 1036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici
dott. A R Presidente rel.
dott. B D M G
dott. F D P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1036/24 VG promossa con ricorso depositato il giorno 26.2.2024
da
con l'avv. GELMI Claudia Parte_1
- Ricorrente -
nei confronti di
non costituita Controparte_1
- Resistente-
Oggetto: modifica condizioni divorzio
pagina 1 di 4
Con l'intervento del Pubblico Ministero
motivi della decisione
Il ricorrente, con ricorso depositato il 26.2.2024, premettendo che:
- in data 10.7.1988 contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Controparte_2
- dalla loro unione nascevano due figli: il 4.9.1995 e il 17.12.1997;Per_1 CP_1
- nell'anno 2016 i coniugi si separavano consensualmente ex art. 6, co. II, seconda parte, Legge
164/2014;
- con Sentenza n. 6819/2017 del 7.5.2018 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili
del matrimonio ed i coniugi si accordavano che il mantenimento dei figli fosse
esclusivamente a carico di , ad eccezione delle spese mediche a carico di Parte_1
entrambi i genitori nella misura del 50%, e che i figli continuassero a vivere con il padre
presso la casa familiare (di proprietà esclusiva dello stesso) sita a Padova in Via Crescini n.
147/a;
- nel frattempo le condizioni della figlia si aggravavano, tanto che in data 21.08.2018 CP_1
veniva trasferita presso la di Camin (PD) dove le veniva diagnosticato un Org_1
“Disturbo Bipolare in Disturbo della Personalità cluster B. Anoressia Nervosa”
- la figlia interrompeva tutti i rapporti con la madre, la quale si disinteressava CP_1
totalmente dei figli;
- il figlio già maggiorenne, raggiungeva l'autosufficienza economica e Persona_2
lasciava la casa familiare;
- negli ultimi mesi dell'anno 2020 gli assistenti sociali del di Camin Org_1
depositavano ricorso ex art. 407 c.c., nel procedimento R.V.G. n. 1822/2020 – Tribunale di
Padova, al fine di ottenere la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno nei
confronti di , non essendo ella in grado di gestire le proprie sostanze;Controparte_1
- veniva così nominato in data 6.12.2020 un ADS con l'incarico di affiancare Controparte_1
nei rapporti con i genitori sotto il profilo del mantenimento e dei rapporti con il Servizio di
Psichiatria;dal quale l'amministrata era seguita fino alla data del 31.12.2022;
pagina 2 di 4
- in accordo con l'ADS da gennaio 2021 il sig. ha versato mensilmente la somma di € CP_1
400 quale contributo al mantenimento della figlia ;Per_3
- il Tribunale di Padova, su ricorso di , con provvedimento del 04.11.2021 Controparte_1
stabiliva, a parziale modifica dei provvedimenti di divorzio un assegno mensile di € 500,00
ponendolo a carico del padre;
- in data 08.02.2024 l'Ads avv. Capodaglio depositava la relazione annuale sulle condizioni di
vita personale e di salute dell'amministrata con contestuale richiesta di chiusura del
Contr procedimento di nei confronti di , depositando la mail del 29.01.2024 Controparte_1
scritta dalla beneficiaria in cui la stessa dichiarava di lavorare a tempo indeterminato
- all'udienza del 20.2.2024 la figlia dichiarava di avere interrotto gli studi universitari dal
2021, di lavorare come magazziniera, di percepire € 1300 di stipendio, € 325 di pensione di
invalidità, oltre al contributo al mantenimento corrisposto dal padre
Pertanto chiedeva:
“Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a
fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 984/2018 emessa in data
07.03.2018 dal Tribunale di Padova, e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella succitata
Sentenza – ordinarsi la revoca dell'assegno di mantenimento di € 550,00 mensili corrisposti dal padre
alla figlia , dichiarandola economicamente autosufficiente”. Controparte_1
Nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva.
All'udienza del 18.9.2024 il sig. insisteva per l'accoglimento della propria domanda. CP_1
La causa è matura per la decisione, senza necessità di istruttoria.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che la figlia , ha terminato gli CP_1
studi superiori conseguendo il diploma, ha interrotto gli studi universitari nel 2021 ed è
occupata con regolare contratto con mansione di magazziniera da gennaio 2023, come emerge
dalla mail inviata all'ADS, dalla relazione conclusiva di quest'ultimo e dalle dichiarazioni
rese all'udienza del 19.2.2024. Ella è quindi divenuta economicamente autosufficiente.
In mancanza di allegazione contrarie, il ricorso deve quindi trovare accoglimento.
pagina 3 di 4
Atteso l'accoglimento della domanda di parte ricorrente le spese seguono la soccombenza e
vanno poste a carico della resistente.
Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto determinato ai sensi
dell'art. 5 D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/22 far riferimento allo scaglione “da €
26.000,01 ad € 52.000,00” dei procedimenti di cognizione avanti al Tribunale ed ai valori
minimi ivi previsti, tenuto conto dell'attività svolta e della scarsa complessità delle questioni
affrontate, relativi alle fasi di studio ed introduttiva, le spese si liquidano in € 1453, per
compensi oltre IVA e CPA come per legge ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del
compenso con condanna della resistente al versamento di tale somma in favore del ricorrente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici
dott. A R Presidente rel.
dott. B D M G
dott. F D P G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1036/24 VG promossa con ricorso depositato il giorno 26.2.2024
da
con l'avv. GELMI Claudia Parte_1
- Ricorrente -
nei confronti di
non costituita Controparte_1
- Resistente-
Oggetto: modifica condizioni divorzio
pagina 1 di 4
Con l'intervento del Pubblico Ministero
motivi della decisione
Il ricorrente, con ricorso depositato il 26.2.2024, premettendo che:
- in data 10.7.1988 contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Controparte_2
- dalla loro unione nascevano due figli: il 4.9.1995 e il 17.12.1997;Per_1 CP_1
- nell'anno 2016 i coniugi si separavano consensualmente ex art. 6, co. II, seconda parte, Legge
164/2014;
- con Sentenza n. 6819/2017 del 7.5.2018 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili
del matrimonio ed i coniugi si accordavano che il mantenimento dei figli fosse
esclusivamente a carico di , ad eccezione delle spese mediche a carico di Parte_1
entrambi i genitori nella misura del 50%, e che i figli continuassero a vivere con il padre
presso la casa familiare (di proprietà esclusiva dello stesso) sita a Padova in Via Crescini n.
147/a;
- nel frattempo le condizioni della figlia si aggravavano, tanto che in data 21.08.2018 CP_1
veniva trasferita presso la di Camin (PD) dove le veniva diagnosticato un Org_1
“Disturbo Bipolare in Disturbo della Personalità cluster B. Anoressia Nervosa”
- la figlia interrompeva tutti i rapporti con la madre, la quale si disinteressava CP_1
totalmente dei figli;
- il figlio già maggiorenne, raggiungeva l'autosufficienza economica e Persona_2
lasciava la casa familiare;
- negli ultimi mesi dell'anno 2020 gli assistenti sociali del di Camin Org_1
depositavano ricorso ex art. 407 c.c., nel procedimento R.V.G. n. 1822/2020 – Tribunale di
Padova, al fine di ottenere la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno nei
confronti di , non essendo ella in grado di gestire le proprie sostanze;Controparte_1
- veniva così nominato in data 6.12.2020 un ADS con l'incarico di affiancare Controparte_1
nei rapporti con i genitori sotto il profilo del mantenimento e dei rapporti con il Servizio di
Psichiatria;dal quale l'amministrata era seguita fino alla data del 31.12.2022;
pagina 2 di 4
- in accordo con l'ADS da gennaio 2021 il sig. ha versato mensilmente la somma di € CP_1
400 quale contributo al mantenimento della figlia ;Per_3
- il Tribunale di Padova, su ricorso di , con provvedimento del 04.11.2021 Controparte_1
stabiliva, a parziale modifica dei provvedimenti di divorzio un assegno mensile di € 500,00
ponendolo a carico del padre;
- in data 08.02.2024 l'Ads avv. Capodaglio depositava la relazione annuale sulle condizioni di
vita personale e di salute dell'amministrata con contestuale richiesta di chiusura del
Contr procedimento di nei confronti di , depositando la mail del 29.01.2024 Controparte_1
scritta dalla beneficiaria in cui la stessa dichiarava di lavorare a tempo indeterminato
- all'udienza del 20.2.2024 la figlia dichiarava di avere interrotto gli studi universitari dal
2021, di lavorare come magazziniera, di percepire € 1300 di stipendio, € 325 di pensione di
invalidità, oltre al contributo al mantenimento corrisposto dal padre
Pertanto chiedeva:
“Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a
fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 984/2018 emessa in data
07.03.2018 dal Tribunale di Padova, e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella succitata
Sentenza – ordinarsi la revoca dell'assegno di mantenimento di € 550,00 mensili corrisposti dal padre
alla figlia , dichiarandola economicamente autosufficiente”. Controparte_1
Nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva.
All'udienza del 18.9.2024 il sig. insisteva per l'accoglimento della propria domanda. CP_1
La causa è matura per la decisione, senza necessità di istruttoria.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che la figlia , ha terminato gli CP_1
studi superiori conseguendo il diploma, ha interrotto gli studi universitari nel 2021 ed è
occupata con regolare contratto con mansione di magazziniera da gennaio 2023, come emerge
dalla mail inviata all'ADS, dalla relazione conclusiva di quest'ultimo e dalle dichiarazioni
rese all'udienza del 19.2.2024. Ella è quindi divenuta economicamente autosufficiente.
In mancanza di allegazione contrarie, il ricorso deve quindi trovare accoglimento.
pagina 3 di 4
Atteso l'accoglimento della domanda di parte ricorrente le spese seguono la soccombenza e
vanno poste a carico della resistente.
Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto determinato ai sensi
dell'art. 5 D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/22 far riferimento allo scaglione “da €
26.000,01 ad € 52.000,00” dei procedimenti di cognizione avanti al Tribunale ed ai valori
minimi ivi previsti, tenuto conto dell'attività svolta e della scarsa complessità delle questioni
affrontate, relativi alle fasi di studio ed introduttiva, le spese si liquidano in € 1453, per
compensi oltre IVA e CPA come per legge ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del
compenso con condanna della resistente al versamento di tale somma in favore del ricorrente
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