Trib. Padova, sentenza 27/09/2024, n. 1508

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 27/09/2024, n. 1508
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1508
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, in composizione collegiale con i Giudici
dott. A R Presidente rel.
dott. B D M G
dott. F D P G
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1036/24 VG promossa con ricorso depositato il giorno 26.2.2024
da
con l'avv. GELMI Claudia Parte_1


- Ricorrente -


nei confronti di
non costituita Controparte_1
- Resistente-
Oggetto: modifica condizioni divorzio
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Con l'intervento del Pubblico Ministero
motivi della decisione
Il ricorrente, con ricorso depositato il 26.2.2024, premettendo che:
- in data 10.7.1988 contraeva matrimonio concordatario con la sig.ra Controparte_2
- dalla loro unione nascevano due figli: il 4.9.1995 e il 17.12.1997;
Per_1 CP_1
- nell'anno 2016 i coniugi si separavano consensualmente ex art. 6, co. II, seconda parte, Legge
164/2014;

- con Sentenza n. 6819/2017 del 7.5.2018 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili
del matrimonio ed i coniugi si accordavano che il mantenimento dei figli fosse
esclusivamente a carico di , ad eccezione delle spese mediche a carico di Parte_1
entrambi i genitori nella misura del 50%, e che i figli continuassero a vivere con il padre
presso la casa familiare (di proprietà esclusiva dello stesso) sita a Padova in Via Crescini n.
147/a;

- nel frattempo le condizioni della figlia si aggravavano, tanto che in data 21.08.2018 CP_1
veniva trasferita presso la di Camin (PD) dove le veniva diagnosticato un Org_1
“Disturbo Bipolare in Disturbo della Personalità cluster B. Anoressia Nervosa”
- la figlia interrompeva tutti i rapporti con la madre, la quale si disinteressava CP_1
totalmente dei figli;

- il figlio già maggiorenne, raggiungeva l'autosufficienza economica e Persona_2
lasciava la casa familiare;

- negli ultimi mesi dell'anno 2020 gli assistenti sociali del di Camin Org_1
depositavano ricorso ex art. 407 c.c., nel procedimento R.V.G. n. 1822/2020 – Tribunale di
Padova, al fine di ottenere la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno nei
confronti di , non essendo ella in grado di gestire le proprie sostanze;
Controparte_1
- veniva così nominato in data 6.12.2020 un ADS con l'incarico di affiancare Controparte_1
nei rapporti con i genitori sotto il profilo del mantenimento e dei rapporti con il Servizio di
Psichiatria;
dal quale l'amministrata era seguita fino alla data del 31.12.2022;
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- in accordo con l'ADS da gennaio 2021 il sig. ha versato mensilmente la somma di € CP_1
400 quale contributo al mantenimento della figlia ;
Per_3
- il Tribunale di Padova, su ricorso di , con provvedimento del 04.11.2021 Controparte_1
stabiliva, a parziale modifica dei provvedimenti di divorzio un assegno mensile di € 500,00
ponendolo a carico del padre;

- in data 08.02.2024 l'Ads avv. Capodaglio depositava la relazione annuale sulle condizioni di
vita personale e di salute dell'amministrata con contestuale richiesta di chiusura del
Contr procedimento di nei confronti di , depositando la mail del 29.01.2024 Controparte_1
scritta dalla beneficiaria in cui la stessa dichiarava di lavorare a tempo indeterminato
- all'udienza del 20.2.2024 la figlia dichiarava di avere interrotto gli studi universitari dal
2021, di lavorare come magazziniera, di percepire € 1300 di stipendio, € 325 di pensione di
invalidità, oltre al contributo al mantenimento corrisposto dal padre
Pertanto chiedeva:
Nel merito in via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a
fondamento della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 984/2018 emessa in data
07.03.2018 dal Tribunale di Padova, e per l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella succitata
Sentenza – ordinarsi la revoca dell'assegno di mantenimento di € 550,00 mensili corrisposti dal padre
alla figlia , dichiarandola economicamente autosufficiente”. Controparte_1
Nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva.
All'udienza del 18.9.2024 il sig. insisteva per l'accoglimento della propria domanda. CP_1
La causa è matura per la decisione, senza necessità di istruttoria.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che la figlia , ha terminato gli CP_1
studi superiori conseguendo il diploma, ha interrotto gli studi universitari nel 2021 ed è
occupata con regolare contratto con mansione di magazziniera da gennaio 2023, come emerge
dalla mail inviata all'ADS, dalla relazione conclusiva di quest'ultimo e dalle dichiarazioni
rese all'udienza del 19.2.2024. Ella è quindi divenuta economicamente autosufficiente.
In mancanza di allegazione contrarie, il ricorso deve quindi trovare accoglimento.
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Atteso l'accoglimento della domanda di parte ricorrente le spese seguono la soccombenza e
vanno poste a carico della resistente.
Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto determinato ai sensi
dell'art. 5 D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/22 far riferimento allo scaglione “da €
26.000,01 ad € 52.000,00” dei procedimenti di cognizione avanti al Tribunale ed ai valori
minimi ivi previsti, tenuto conto dell'attività svolta e della scarsa complessità delle questioni
affrontate, relativi alle fasi di studio ed introduttiva, le spese si liquidano in € 1453, per
compensi oltre IVA e CPA come per legge ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del
compenso con condanna della resistente al versamento di tale somma in favore del ricorrente
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