Trib. Torino, sentenza 26/11/2024, n. 3167

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 26/11/2024, n. 3167
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3167
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5523/2024 promossa da:
(C.F. ), ass. dagli Avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Rinaldi;
Fabio Ganci;
Walter Miceli e Nicola Zampieri, domiciliata come da ricorso introduttivo;

- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, assistito ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c. dalla dirigente dott.ssa , dalla funzionaria dott.ssa Elisa CP_2
Cesaro, dalla funzionaria Natalie Olivero, dal funzionario dott. Angelo Maurizio
Ragusa, domiciliato come da memoria costitutiva;

- PARTE RESISTENTE -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro

Premesso: con ricorso depositato in data 25 giugno 2024, – con riferimento Parte_1 agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento in proprio favore dell'importo di euro 1.000,00, tramite la suddetta carta elettronica, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, quale
1


contributo alla propria formazione, invocando il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE.
Il convenuto si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione CP_1 della domanda.
Rilevato. non è contestato:
- che la ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto quale docente di scuola primaria e infanzia;

- che i periodi in cui il servizio è stato prestato, in forza di plurimi contratti
a tempo determinato, siano quelli indicati in ricorso, siccome coincidenti con lo stato matricolare depositato dal ;
CP_1
- che ai soli docenti di ruolo, nel periodo dedotto, il ha erogato la CP_1
“carta elettronica”, introdotta dall'art. 1 della L. 107/2015;

- che la ricorrente, assunta in forza di contratti a tempo determinato, ha svolto un'attività lavorativa analoga a quella dei docenti di ruolo.
Con riferimento alla formazione dei docenti dipendenti del
[...]
, devono essere richiamati: Controparte_1
l'art. 282 del d.lgs 297/1994 a mente del quale l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca
e all'innovazione didattico-pedagogica;

l'art. 28 del CCNL del 4.8.1995, comparto scuola, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;

L'art. 63 del CCNL del 27.11.2007, medesimo comparto, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce
2
che l'Amministrazione sia tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;

l'art. 64 del CCNL da ult. cit che prevede: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Trattasi di una normativa collettiva e di fonte legislativa che non opera alcuna differenziazione sulla base della natura del contratto di lavoro, a tempo determinato ovvero indeterminato, in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione.
Lo stesso convenuto nella propria memoria ha richiamato la nota CP_1 ministeriale n. 35 del 07.01.2016 con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione professionale, ove è specificato che detta formazione “comprende nell'ambito dei destinatari tutto il personale docente, di ruolo e non di ruolo, atteso che si legge “la formazione in servizio, obbligatoria, permanente e strutturale è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”.
La normativa che ha istituito per i soli docenti di ruolo la “carta elettronica” è contenuta nell'art. 1 della legge 107/2015 che, al c. 121, ha stabilito:
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi