Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 1373

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 1373
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1373
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2487/2021 + N. R.G. 2488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2487/2021 promossa da:
CHIMERA S.R.L. (C.F. 05686090480), con il patrocinio dell'avv. IRCANI MARTINA, elettivamente domiciliata in VIA GRUCCIA 23/G SAN GIOVANNI VALDARNO presso il difensore avv. IRCANI MARTINA contro
ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA DI EN (C.F. 80030490488), già
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI EN (C.F. 97900660586), con il patrocinio del dott. CERBAI IA, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO
LAVAGNINI 9 EN presso il difensore dott. CERBAI IA
Parte resistente
A cui è stata riunita la causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2488/2021 promossa da
HM EL UC (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. GRIFONI
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA GRUCCIA 23/G SAN GIOVANNI VALDARNO presso il difensore avv. GRIFONI ELEONORA
Parte ricorrente contro
ISPETTORATO D'AREA METROPOLITANA DI EN (C.F. 80030490488), già
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI EN (C.F. 97900660586), con il patrocinio del dott. CERBAI IA, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO
LAVAGNINI 9 EN presso il difensore dott. CERBAI IA Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con due distinti ricorsi, HI S.r.l. (in qualità di obbligata in solido) ed El CH HM (in qualità di trasgressore) hanno proposto rispettiva opposizione avverso la medesima ordinanza ingiunzione n. 561/2021 (prot. n. 40549/40552) del 21.10.2021, emessa sulla base del prodromico verbale di accertamento e notificazione n. FI00002/2019-143-02 del 3.12.2019, con la quale l'IT di
IR aveva ingiunto ai medesimi il pagamento della somma complessiva di € 6.731,70 a titolo di sanzioni amministrative e spese di notifica, in ragione della violazione delle seguenti norme di legge:
A) Art. 23 DPR 30.06.1965 n.1124, come modificato dall'art.39 commi 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 n.112 conv. in L.06.08.2008 n.133 (sanzione stabilita dall'art.195 del medesimo DPR n.1124/1965 e quintuplicata dall'art.1 comma n.1177 L. n.296/06, nell'importo da € 125,00 ad € 770,00), per aver omesso di presentare all'INAIL la denuncia nominativa del sig. EL UC HM, nato il [...], per l'assicurazione dell'attività dallo stesso svolta in qualità di amministratore, con decorrenza dal 23 luglio 2016, pur avendo provveduto a registrare nel LUL i relativi compensi;
B) Art. 12 comma 4 del DPR 30.06.1965 n.1124 (sanzione stabilita dall'art.195 del medesimo DPR n.1124/1965, e quintuplicata dall'art.1 comma n.1177 L. n.296/06, nell'importo da € 125,00 a € 770,00), per aver omesso di presentare all'INAIL, entro il termine di 30 giorni, la denuncia di variazione dell'indirizzo di residenza del sig. EL UC HM, nato il [...], quale legale rappresentante, avvenuta in data 28.11.2017;

C) Art. 3 comma 3 del D.L. n.12/02, convertito con modificazioni nella L. n.73/02, per come sost. dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 14.09.2015 n.151 (sanzione stabilita dal medesimo art.3 comma 3 lett. a), così come sostituito dall'art.22 del predetto decreto legislativo, nell'importo da € 1.500,00 ad € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a trenta giorni di effettivo lavoro) per aver impiegato il seguente lavoratore subordinato, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro:
LA MO, nato il [...], occupato il 02.12.2018;
D) Art. 53 comma 1 del DPR 30.06.1965 n.1124 (sanzione stabilita dall'art.1, comma 1, lett. D) e dall'art. 2, comma 1, lett. B) della Legge n.561/1993, nell'importo da € 1.290,00 a € 7.745,00), per avere il datore di lavoro omesso di denunciare all'INAIL l'infortunio occorso in data 08.12.2018 al lavoratore LA MO, nato il [...], che è stato prognosticato non guaribile entro tre giorni.
Nei rispettivi ricorsi (R.G. n.2487/2021 e R.G. n. 2488/2021), successivamente riuniti, gli opponenti – senza alcunché osservare in merito alle violazioni sub A) e B) – hanno contestato quelle di cui ai capi
C) e D) per:
a) illegittima duplicazione della contestazione, avendo IT IR in precedenza già avviato, per il medesimo fatto storico e con parziale identità di contestazioni, procedimento amministrativo confluito nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 108/383 del 10.1.2019, successivamente archiviato con ordinanza n. 154/2021 del 22.9.2021 perché carente della diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004;

b) violazione del diritto di difesa (essendo stato negato a CH ed a HI S.r.l., in sede amministrativa, l'accesso agli atti della procedura) e per carenza di motivazione dell'ordinanza opposta;

c) per insussistenza degli assunti richiamati nel verbale di accertamento, non avendo AJ IM svolto lavori presso HI S.r.l. nelle giornate del 2 e dell'8 dicembre 2018 e, comunque, per non avere in ipotesi l'attività resa dallo stesso assunto i caratteri di un irregolare lavoro subordinato, anche considerate le contraddittorie versioni dei fatti via via rese da AJ IM a fronte della unica ricostruzione della vicenda da sempre sostenuta dal CH;

d) per illegittimità del verbale unico d'accertamento e notificazione n. FI00002/2019-143-02, in quanto adottato in contrasto col precedente verbale unico d'accertamento e notificazione n. 108-383.
Costituitosi in entrambi i giudizi, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di IR (oggi denominato
Ispettorato d'Area Metropolitana di IR) ha contestato la fondatezza delle domande svolte da controparte e ne ha domandato il rigetto, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le cause riunite, istruite documentalmente ed a mezzo escussione di prova per testi, sono state decise all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
***
Gli accertamenti ispettivi condotti nei confronti dei ricorrenti HM El CH (in qualità di trasgressore) e HI S.r.l. (in qualità di obbligata in solido) hanno dato luogo all'emissione di due distinti ed autonomi verbali di accertamento e notificazione:
1) verbale unico di accertamento e notificazione n. 108-303 del 10.1.2019 (doc. 3 fasc. ric.;
doc. 3 fasc. res.), con cui è stata rilevata la violazione dell'“Art. 3, comma 3, D.L. 12/2022 conv. in L. 73/2002, sostit. dall'Art. 22, Comma 1, D.Lgs. 151/2015 […] per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 3, co. 3, D.L.
12/2002 conv. in L.
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