Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 30

TRIB Monza
Sentenza
12 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Monza
Sentenza
12 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 30
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 30
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

P.U. R.G. 367-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza composto dai magistrati
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato promosso da
CASSA EDILE di MUTUALITÀ ed ASSISTENZA di MILANO, LODI, ZA E
BR (C.F. 80038030153) difesa dall'avv. PAOLO COLOMBO
RICORRENTE nei confronti di
RENOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F./P.i.
12287150960) con sede legale in Via Francesco Valcamonica 5 Vimercate
RESISTENTE CONTUMACE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che:
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
19.12.2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione
1
giudiziale nei confronti della società RENOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
• a sostegno della domanda ha dedotto:
- di essere creditrice della somma di € 19.972,24 a fronte del mancato dei contributi previdenziali;

- di aver ottenuto il 12.4.2024 dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la somma di € 8.569,63 oltre spese legali che non veniva opposto;

- di aver inutilmente precettato alla resistente il pagamento della suddetta somma;

- di aver infruttuosamente tentato un pignoramento presso terzi, avendo il terzo rilasciato dichiarazione negativa;

- che la resistente risultava altresì debitrice nei confronti dell'I.N.P.S. dell'importo di € 49.810,35
e nei confronti dell'I.N.A.I.L. di € 3.573,36, come evincibile dall'estratto conto di regolarità contributiva prodotto sub doc. 6 e, quindi, era “ superato il limite creditorio dei 30.000 euro”;
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito, visto il perfezionamento in data
11.01.2025 della notificazione a cura della Cancelleria con inserimento in data 8.0.2025 nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia all'interno dell'area web riservata, “stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario” (cfr. certificazione di avvenuta notifica in atti) ed il creditore istante ha insistito nella propria domanda;

• la società convenuta non si è costituita, non è comparsa in udienza e non ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, né infine risulta depositata, entro la data d'udienza, alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
• sono stati richiesti dall'Ufficio i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII..
Ritenuto che:
• Sussiste, in forza dell'art. 37 comma 2 CCII, la legittimazione attiva della ricorrente, stante il credito sopra indicato
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice Italiano ai sensi dell'art. 11 CCII, nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società, risultante dal registro delle imprese, è situata a Vimercate e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali così come definito all'art. 2 lett. m) CCII.
Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1,
Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro
pag. 2 di 6 degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicchè quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi