Trib. Pisa, ordinanza 14/02/2025

TRIB Pisa
Ordinanza
14 febbraio 2025
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TRIB Pisa
Ordinanza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, ordinanza 14/02/2025
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero :
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

R.G.N. 3281/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Giudice, nel procedimento cautelare iscritto al R.G.N. 3281/2024 promosso da:
EL CO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia
Ticciati
- ricorrente
contro
RT IS (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina
Martelloni
- resistente
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/1/2025, ha pronunciato la seguente:
Ordinanza ex art. 700 c.p.c.

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 19/11/2024, il Sig. SC LI ha adito il
Tribunale di Pisa, chiedendo di “ordinare la cancellazione della trascrizione effettuata in data
13/06/2024 dell'assegnazione dell'immobile indentificato in narrativa in materia familiare, con ogni altro provvedimento ritenuto giusto od opportuno. Con vittoria di spese e rimborso dei compensi di causa”.
A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto:
- nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare n. 190/2020 R.G.E., promosso da
Guber Banca S.p.a. nei confronti della Sig.ra TO, veniva disposta la vendita giudiziaria del compendio immobiliare pignorato sito in Pomarance (Pi), via della Ragnaia n. 2;
- con verbale d'asta del 2/9/2024, il suddetto compendio veniva aggiudicato al Sig. LI per l'importo complessivo di € 176.300,00;
- accertato il regolare pagamento del prezzo di aggiudicazione, il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 16/10/2024, disponeva il trasferimento della proprietà in favore del ricorrente;

- nel corso della procedura esecutiva veniva accertata l'avvenuta trascrizione dell'assegnazione giudiziale del compendio immobile in favore della Sig.ra TO, con provvedimento ex art. 337- sexies c.c., trascritto in data 13/6/2024;
- l'ipoteca gravante sugli immobili, sulla quale si fondava la procedura esecutiva, era stata trascritta in data 21/2/2008, mentre l'atto di pignoramento in data 9/10/2020;
Tanto premesso, il ricorrente ha precisato:
- quanto al fumus boni iuris, l'inopponibilità della trascrizione dell'assegnazione della casa familiare nei suoi confronti poiché trascritta successivamente al pignoramento;

- quanto al periculum, il rischio di un pregiudizio irreparabile derivante dalla possibilità di perdere i benefici fiscali prima casa connessi all'acquisto dell'immobile qualora la trascrizione dell'assegnazione giudiziale non fosse stata tempestivamente cancellata.

2. Con comparsa depositata l'11/12/2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra LI TO, eccependo:
- in via preliminare, la carenza del requisito di strumentalità di cui all'art. 700 c.p.c., non essendovi nel ricorso alcuna indicazione del diritto che il ricorrente intendeva far valere nell'eventuale giudizio di merito;

- l'assenza di periculum, essendosi il ricorrente limitato genericamente a dedurre di aver acquistato l'immobile tramite accensione di mutuo con i benefici di prima casa, senza, tuttavia, produrre alcun elemento probatorio in
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