Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 907

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 907
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 907
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

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n. 68 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. G B - Presidente-
2) Dott. V M - Giudice rel.-
3) Dott. E P - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. G M presso cui elettivamente domicilia in VIA CAIROLI 17 26041 CASALMAGGIORE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. D M presso cui elettivamente domicilia in VIA GIOVANNI DA ASOLA 46041 ASOLA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accogliere le seguenti domande svolte dalla ricorrente:1) pronunciare la separazione fra i coniugi con addebito al marito in considerazione della grave violazione dei doveri che derivano dal matrimonio e delle condotte di rilevanza penale e pronunciare, ai sensi del
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combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. b, della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Commessaggio (MN) il 18/09/2022 registrato al n.3 P.2 S.
A anno 2010 fra la sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] e conseguentemente ordinare
[...] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Commessaggio di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;

2) affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione esclusiva presso la madre, con possibilità di vederlo e sentirlo da parte del padre, in incontri protetti una volta la settimana (o come disposto dai Servizi) almeno fino a che non verrà espresso dai Servizi Sociali della madre, che hanno in carico anche il bimbo (e dallo psicologo) giudizio di idoneità del papà, circa la sua capacità a gestire in autonomia il rapporto col figlio e sia comprovato che il bimbo non risente psicologicamente del fatto di rimanere da solo col padre;
anche considerando che i “gravi comportamenti” che hanno reso necessario il provvedimento di modifica del diritto di visita, in seguito a “gravi carenze relazionali” e “un'evidente incapacità ad assumere comportamenti adeguati

e nell'interesse del figlio”;

3) diritto di sentire il figlio e di visita del padre che potrà vedere Per_1 alla presenza dell'Educatrice (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici), con possibilità di mantenerlo presso di se in un pomeriggio per qualche ora, conformemente a quanto ritenuto utile, nell'interesse del Bambino, dall'educatore, dai Servizi e dallo psicologo;a) resti per il momento “interrotta la modalità a weekend alterniche prevede il pernottamento presso il padre (almeno sino a che la Psicologa e l'Educatrice del bimbo non ritenga superati “i timori e le paure”) del minore e il bimbo possa affrontare “con serenità” la permanenza di 2 giorni dal padre, compreso il periodo notturno;
b) sia sospesa la modalità di frequentazione durante le ferie che prevede

“la permanenza del minore col padre per 15 giorni consecutivi” (impensabile se non riesce a gestire un weekend con pernottamento) ed anche all'esito dell'esperienza disastrosa del 24-25/06/23 al mare da solo col papà e la zia.
4) contributo di mantenimento non inferiore ad € 450,00 mensili per il piccolo
, in Per_1
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3
considerazione del salario del padre, della permanenza quasi esclusiva presso la madre e delle maggiori esigenze del bambino (che sta crescendo), da versarsi alla madre entro la data del 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, all'IBAN che è stato comunicato, tenuto conto che la madre dovrà dotarsi di un'abitazione per sé e per il figlio, (attualmente è ancora ospitata presso
i suoi genitori) oltre le spese non comprese come da protocollo del Tribunale di
Mantova ;5) col favore delle spese di lite, rimb. forf. 15%, Iva e Cassa come per legge. ”
Resistente: “ Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità del documento n. 12 allegato dalla ricorrente, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;

- dare atto che il deposito dei files audio prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria (files audio nn. 30, 31 e 34) è avvenuto oltre il termine e per
l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla prova nonché
l'inammissibilità/l'inutilizzabilità dei files audio in questione e disporne
l'espunzione dal fascicolo;

- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità dei files audio prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria (files audio nn. 30, 31, 34, 35
e 36), in relazione alla modalità di deposito utilizzata, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;

- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità dei documenti
n. 32, 37 e 38 prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;

- dichiarare l'irrilevanza e l'inammissibilità della registrazione audio del
14.07.2023 prodotta da controparte e contraddistinta dalla stessa come all. n. 4 del “Ricorso per la modifica delle modalità d'esecuzione del diritto di visita del minore - responsabilità genitoriale - richiesta CTU e accertamento Per_1 capacità genitoriale del padre” depositato il 02.08.2023, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;

- dichiarare l'irrilevanza e l'inammissibilità del referto del dr. Per_2
del 01.08.2023 prodotto da controparte e contraddistinto dalla stessa come
[...] all. 6 del “Ricorso per la modifica delle modalità d'esecuzione del diritto di visita
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del minore - responsabilità genitoriale - richiesta CTU e accertamento Per_1 capacità genitoriale del padre” depositato il 02.08.2023, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:


1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]

con addebito esclusivo della separazione a carico della moglie, Parte_1
rigettando in ogni caso la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del marito;



2. Alla luce dei gravi comportamenti tenuti dalla ricorrente nei confronti del minore e del disagio manifestato dal minore, disporre l'affido esclusivo dello stesso al padre e la conseguente collocazione del figlio presso il CP_1

padre stesso, stabilendo tempi di visita della madre, in modalità protetta, nonché la latitudine del contributo a carico della stessa, che si individua in una cifra che appare congrua pari ad € 400,00 mensili, e in ogni caso nella maggiore o minor somma ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;



3. Acclarata la violenza psicologica perpetrata dalla sig.ra Parte_1

ai danni del figlio minore, condannare ex art 709 ter c.p.c. la sig.ra Parte_1
al risarcimento del danno nei confronti del figlio nella misura di € 20.000,00
[...]
e nei confronti del resistente nella misura di € 15.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;

IN VIA SUBORDINATA:


4. Nella denegata ipotesi in cui il G.I. non
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