Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 907
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Testo completo
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n. 68 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. GERELLI MARCO presso cui elettivamente domicilia in VIA CAIROLI 17 26041 CASALMAGGIORE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. DOLCI MARIKA presso cui elettivamente domicilia in VIA GIOVANNI DA ASOLA 46041 ASOLA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accogliere le seguenti domande svolte dalla ricorrente:1) pronunciare la separazione fra i coniugi con addebito al marito in considerazione della grave violazione dei doveri che derivano dal matrimonio e delle condotte di rilevanza penale e pronunciare, ai sensi del
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combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. b, della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Commessaggio (MN) il 18/09/2022 registrato al n.3 P.2 S.
A anno 2010 fra la sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] e conseguentemente ordinare
[...] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Commessaggio di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione esclusiva presso la madre, con possibilità di vederlo e sentirlo da parte del padre, in incontri protetti una volta la settimana (o come disposto dai Servizi) almeno fino a che non verrà espresso dai Servizi Sociali della madre, che hanno in carico anche il bimbo (e dallo psicologo) giudizio di idoneità del papà, circa la sua capacità a gestire in autonomia il rapporto col figlio e sia comprovato che il bimbo non risente psicologicamente del fatto di rimanere da solo col padre;
anche considerando che i “gravi comportamenti” che hanno reso necessario il provvedimento di modifica del diritto di visita, in seguito a “gravi carenze relazionali” e “un'evidente incapacità ad assumere comportamenti adeguati
e nell'interesse del figlio”;
3) diritto di sentire il figlio e di visita del padre che potrà vedere Per_1 alla presenza dell'Educatrice (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici), con possibilità di mantenerlo presso di se in un pomeriggio per qualche ora, conformemente a quanto ritenuto utile, nell'interesse del Bambino, dall'educatore, dai Servizi e dallo psicologo;a) resti per il momento “interrotta la modalità a weekend alterni” che prevede il pernottamento presso il padre (almeno sino a che la Psicologa e l'Educatrice del bimbo non ritenga superati “i timori e le paure”) del minore e il bimbo possa affrontare “con serenità” la permanenza di 2 giorni dal padre, compreso il periodo notturno;
b) sia sospesa la modalità di frequentazione durante le ferie che prevede
“la permanenza del minore col padre per 15 giorni consecutivi” (impensabile se non riesce a gestire un weekend con pernottamento) ed anche all'esito dell'esperienza disastrosa del 24-25/06/23 al mare da solo col papà e la zia.
4) contributo di mantenimento non inferiore ad € 450,00 mensili per il piccolo
, in Per_1
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considerazione del salario del padre, della permanenza quasi esclusiva presso la madre e delle maggiori esigenze del bambino (che sta crescendo), da versarsi alla madre entro la data del 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, all'IBAN che è stato comunicato, tenuto conto che la madre dovrà dotarsi di un'abitazione per sé e per il figlio, (attualmente è ancora ospitata presso
i suoi genitori) oltre le spese non comprese come da protocollo del Tribunale di
AN ;5) col favore delle spese di lite, rimb. forf. 15%, Iva e Cassa come per legge. ”
Resistente: “ Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità del documento n. 12 allegato dalla ricorrente, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dare atto che il deposito dei files audio prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria (files audio nn. 30, 31 e 34) è avvenuto oltre il termine e per
l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla prova nonché
l'inammissibilità/l'inutilizzabilità dei files audio in questione e disporne
l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità dei files audio prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria (files audio nn. 30, 31, 34, 35
e 36), in relazione alla modalità di deposito utilizzata, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità dei documenti
n. 32, 37 e 38 prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza e l'inammissibilità della registrazione audio del
14.07.2023 prodotta da controparte e contraddistinta dalla stessa come all. n. 4 del “Ricorso per la modifica delle modalità d'esecuzione del diritto di visita del minore - responsabilità genitoriale - richiesta CTU e accertamento Per_1 capacità genitoriale del padre” depositato il 02.08.2023, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza e l'inammissibilità del referto del dr. Per_2
del 01.08.2023 prodotto da controparte e contraddistinto dalla stessa come
[...] all. 6 del “Ricorso per la modifica delle modalità d'esecuzione del diritto di visita
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del minore - responsabilità genitoriale - richiesta CTU e accertamento Per_1 capacità genitoriale del padre” depositato il 02.08.2023, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
con addebito esclusivo della separazione a carico della moglie, Parte_1
rigettando in ogni caso la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del marito;
2. Alla luce dei gravi comportamenti tenuti dalla ricorrente nei confronti del minore e del disagio manifestato dal minore, disporre l'affido esclusivo dello stesso al padre e la conseguente collocazione del figlio presso il CP_1
padre stesso, stabilendo tempi di visita della madre, in modalità protetta, nonché la latitudine del contributo a carico della stessa, che si individua in una cifra che appare congrua pari ad € 400,00 mensili, e in ogni caso nella maggiore o minor somma ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di AN;
3. Acclarata la violenza psicologica perpetrata dalla sig.ra Parte_1
ai danni del figlio minore, condannare ex art 709 ter c.p.c. la sig.ra Parte_1
al risarcimento del danno nei confronti del figlio nella misura di € 20.000,00
[...]
e nei confronti del resistente nella misura di € 15.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
4. Nella denegata