Trib. Monza, sentenza 13/05/2024, n. 1432
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Testo completo
R.G. N. 8667/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. L G Presidente Dott. C C Giudice Dott. E M A Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8667/2021 promossa da:
(CF. ), nata a Milano il 9.5.1973 e residente a Seregno Parte_1 C.F._1
elett resso lo Studio dell'Avv. E G che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad Enna il 6.10.1969 e residente a Seregno Controparte_1 C.F._2 (MB) in Via R. Sanzio n.20, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Andrea Anselmi e dell'Avv. G G che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente il 14.2.2024 ed il 9.2.2024, di seguito integralmente trascritte. Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta pronunciare LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI i quali in data 21.09.2001 contraevano Controparte_2 matrimonio concordatario nel comune di Triuggio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune come segue: atto n. 40, parte II, serie A, anno 2001, PER FATTO ADDEBITABILE , ordinando al relativo Parte_2
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua competenza, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 13 2) L'immobile adibito a casa familiare e sito in Seregno (Mb) alla via Raffaello Sanzio n. 20 verrà assegnato alla Sig.ra Per_
che ivi continuerà a viverci solamente ed unitamente ai figli e quest'ultimo ancora minorenne, Parte_1 Per_1 fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
3) Dato che il figlio nelle more di causa è divenuto maggiorenne nulla provvede in punto di affidamento dello stesso. Il Per_1 Per_ figlio ancora , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, affinché i genitori si impegnino reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendo le naturali inclinazioni, nonché si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti significativi, sia affettivi che di frequentazione, dei figli con le rispettive famiglie d'origine. Entrambi i figli saranno collocati presso l'abitazione materna sita in Seregno (Mb) alla via Raffaello Sanzio n. 20, oggetto di assegnazione, ove manterranno la residenza.
4) Stante l'evidente disparità di redditi tra i coniugi, le utenze e le spese condominiali relative all'immobile sito in Seregno (Mb) alla via Raffaello Sanzio n. 20 saranno interamente a carico del Sig. Controparte_1 Per_
5) Il Sig. potrà concordare le visite direttamente con il figlio vista la sua età (quest'anno di 17 anni) e secondo i CP_1 desideri d stesso e dei suoi impegni scolastici e non, nonché in e dei continui spostamenti, anche all'estero, del padre per motivi di lavoro. Visite liberamente concordate con il figlio divenuto maggiorenne. Per_1 Per_
6) Il Sig. potrà trascorrere con il figlio minorenne un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze CP_1 estive e con date da concordarsi tra le parti entro il mese di aprile.
Il minore trascorrerà il resto delle vacanze estive con la madre.
Il figlio fintanto che sarà minorenne trascorrerà, altresì, le vacanze Pasquali alternativamente con l'uno e l'altro genitore (il primo anno spetterà alla madre). Quanto alle vacanze Natalizie il relativo periodo verrà suddiviso tra la madre e il padre di modo che, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno 30 Dicembre di ogni anno il minore si intratterrà con uno dei genitori, e dal giorno 31 Dicembre al termine delle vacanze coincidenti con il giorno dell'Epifania, con l'altro genitore alternativamente (per il primo anno alla madre spetterà il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno 30 Dicembre e al padre dal giorno 31 Dicembre al termine delle vacanze coincidenti con il giorno dell'Epifania). I genitori dovranno tenere conto Per_ anche della volontà del figlio stante l'età e le diverse esigenze dello stesso.
Le vacanze con il figlio saranno liberamente concordate con lo stesso essendo maggiorenne. Per_1
7) Il padre corrisponderà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli l'importo mensile di € 4.000,00.=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 sono ricomprese nel mantenimento ordinario:
- Vitto e mensa scolastica,
- Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
- Farmaci da banco,
- Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
- Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi),
- Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno,
- Baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
8) Il padre, inoltre, si farà carico nella misura del 70% delle spese straordinarie per i figli, salvo per quanto attiene alle loro Orga spese mediche che saranno interamente a carico del padre in virtù di polizze sanitarie aziendali ( e ) in cui Org_1 rientrano quali beneficiari tutti i membri del nucleo familiare, ivi inclusa la moglie.
Per il resto varranno le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018
Il rimborso delle spese straordinarie, come sopra indicate, dovrà essere richiesto dal genitore anticipatario in forma scritta (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con un anticipo di 15 giorni - salvo l'urgenza – rispetto al momento in cui dovrà essere pagina 2 di 13 compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. Entro 7 giorni, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio consenso o dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento del mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
9) Il Sig. corrisponderà, inoltre, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ogni mese l'importo mensile di € 1.500,00.=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della moglie, stante la disparità economica in essere tra i coniugi e ciò al fine di garantire alla stessa di poter beneficiare del medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale.
10) Il Sig. corrisponderà le somme dovute a titolo di arretrati non corrisposti per il mantenimento dei figli dalla data di CP_1 allontanamento ante causam dalla casa familiare, dedotti gli acconti eventuali versati, oltre al rimborso di tutte le spese straordinarie per i figli non corrisposte in corso di causa.
11) Il Sig. continuerà a garantire l'assistenza sanitaria prevista dalle suddette Polizze sanitarie aziendali oltre che per i CP_1 figli anche per la moglie.
12) Le detrazioni relative ai figli spettano ai genitori secondo quanto previsto dalla legge, mentre l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla Sig.ra come da accordi delle parti giusto verbale d'udienza del 12.12.2023. Parte_1
13) Le parti reciprocamente dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura anche durante brevi weekend.
14) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di passaporto per sé e per il figlio minore, nonché di lasciapassare e carta d'identità valida per l'espatrio. Per_
15) Alla Sig.ra e ai figli e sarà concessa la possibilità di recarsi nel periodo estivo (da concordarsi) Parte_1 Per_1 presso la casa va ella Fra tonio del Comune di Ravenna ove la famiglia ha da sempre trascorso le vacanze estive.
16) Condannare il Sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 C.C. e per c.d. illecito endofamiliare in CP_1 favore della moglie per € 50.000,00.= o nella diversa e maggiore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, dato l'addebito allo stesso della separazione per grave e reiterata violazione degli obblighi coniugali (in particolare quello della fedeltà) e visto che la condizione di afflizione indotta dal marito supera la soglia della tollerabilità e si traduce per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nella violazione anche di un diritto costituzionalmente protetto, quale quello della salute, e dell'onore e della dignità personale, avendo il Sig. ripetutamente - a seguito delle reiterate relazioni extraconiugali CP_1 occasionali e non protette - posto in condizione di pericolo te della moglie per anni e provocandole una sofferenza emotiva e psicologica di rilevante gravità.
17) Disporre ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc e 614 bis cpc come da istanza del 11.12.2023 quanto segue:
a) ammonire il resistente a tenere una condotta volta a consentire ai figli di poter praticare gli sport da sempre praticati e all'acquisto di un autoveicolo “usato” per il figlio , sostenendone pro-quota le relative spese stabilendone l'immediata Per_1 esecuzione;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis cpc la somma di denaro dovuta dal in caso di violazione o in Controparte_1 osservanza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il Sig. al pagamento di una sanzione amministrativa in favore della Controparte_1 Organizzazione_3
d) condannare il Sig. nonché al risarcimento in favore di ciascuno dei figli nella misura di € 2.000,00.= Controparte_1 ciascuno.
18) Rigettare tutte le domande e le eccezioni avversarie. pagina 3 di 13 19) Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre alle eventuali spese di istruttoria refuse, per tutti i motivi esposti.
Porre a carico del resistente anche spese e compenso professionale, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, per la fase del reclamo avverso l'ordinanza Presidenziale presentato dallo stesso dato che il medesimo è stato totalmente rigettato come da decreto del 28.11.2022 della Corte d'Appello di Milano – Sezione V – RG n. 282/2022 VG – che ha rimesso la regolamentazione delle spese legali per la suddetta fase di reclamo all'emananda sentenza di separazione dei coniugi di codesto Tribunale.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Ammettere i capitoli di prova dal n. 1) al n. 49) così come formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc n. 2) datata 13.12.2022 e gli ulteriori capitoli di prova dal n. 50) al n. 55) così come formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc n. 3) datata 16.01.2023 per l'interrogatorio formale del resistente e per i testi qui di seguito indicati:
- Borgonovo Paolo, in Seregno via Sanzio n. 2.
- Sig. , in Seregno via Sanzio n. 20. Persona_3
- Sig.ra , in Seveso via Leopardi n. 11/b. CP_3
- Sig.ra , in Seregno via Firenze n. 11. Testimone_1
- Sig.ra , in Seregno via Nino Bixio n. 20. Parte_3
- Sig.ra , in Lecco via Domenico Cimarosa n. 10. Parte_4
- Sig.ra , in Arosio via Oberdan n. 41. Testimone_2
- Sig.ra , in Seregno via Bottego n. 27. Controparte_4
- Sig.ra , in Cittadella via Tofana di Rozes n. 38;Testimone_3
- Sig.ra , in Meda via T. Edison n. 29 Testimone_4
b) Disporre l'audizione del figlio . CP_5
c) Dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti i capitoli di prova formulati da parte avversa nel termine ex art. 183, VI comma, cpc e, in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie.
d) Ammettere la prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte avversa.
e) Ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc al resistente degli estratti dei conti correnti, delle carte di credito e delle altre giacenze bancarie, titoli e investimenti, ect… (dall'epoca antecedente la separazione e a seguire), oltre alle visure catastali degli immobili di cui è proprietario, del suo contratto di lavoro e, inoltre, disporre CTU e accertamenti della Polizia Tributaria per verificare la situazione economica, patrimoniale e reddituale dello stesso.
f) Disporre CTU medico-legale per l'accertamento delle patologie mediche relative alle infezioni contratte dal Sig. (malattie CP_1 sessualmente trasmissibili) e del rischio alla salute per la ricorrente.
Si dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su domande, istanze, deduzioni ed eccezioni nuove formulate da controparte.
Sono stati già concessi dal Giudice i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc”.
Per il resistente:
“Premesso di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove oggi proposte dalla controparte, piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così giudicare: nel merito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. L G Presidente Dott. C C Giudice Dott. E M A Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8667/2021 promossa da:
(CF. ), nata a Milano il 9.5.1973 e residente a Seregno Parte_1 C.F._1
elett resso lo Studio dell'Avv. E G che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad Enna il 6.10.1969 e residente a Seregno Controparte_1 C.F._2 (MB) in Via R. Sanzio n.20, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Andrea Anselmi e dell'Avv. G G che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente il 14.2.2024 ed il 9.2.2024, di seguito integralmente trascritte. Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta pronunciare LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI i quali in data 21.09.2001 contraevano Controparte_2 matrimonio concordatario nel comune di Triuggio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune come segue: atto n. 40, parte II, serie A, anno 2001, PER FATTO ADDEBITABILE , ordinando al relativo Parte_2
Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua competenza, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
pagina 1 di 13 2) L'immobile adibito a casa familiare e sito in Seregno (Mb) alla via Raffaello Sanzio n. 20 verrà assegnato alla Sig.ra Per_
che ivi continuerà a viverci solamente ed unitamente ai figli e quest'ultimo ancora minorenne, Parte_1 Per_1 fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
3) Dato che il figlio nelle more di causa è divenuto maggiorenne nulla provvede in punto di affidamento dello stesso. Il Per_1 Per_ figlio ancora , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, affinché i genitori si impegnino reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendo le naturali inclinazioni, nonché si impegnano reciprocamente a far mantenere rapporti significativi, sia affettivi che di frequentazione, dei figli con le rispettive famiglie d'origine. Entrambi i figli saranno collocati presso l'abitazione materna sita in Seregno (Mb) alla via Raffaello Sanzio n. 20, oggetto di assegnazione, ove manterranno la residenza.
4) Stante l'evidente disparità di redditi tra i coniugi, le utenze e le spese condominiali relative all'immobile sito in Seregno (Mb) alla via Raffaello Sanzio n. 20 saranno interamente a carico del Sig. Controparte_1 Per_
5) Il Sig. potrà concordare le visite direttamente con il figlio vista la sua età (quest'anno di 17 anni) e secondo i CP_1 desideri d stesso e dei suoi impegni scolastici e non, nonché in e dei continui spostamenti, anche all'estero, del padre per motivi di lavoro. Visite liberamente concordate con il figlio divenuto maggiorenne. Per_1 Per_
6) Il Sig. potrà trascorrere con il figlio minorenne un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze CP_1 estive e con date da concordarsi tra le parti entro il mese di aprile.
Il minore trascorrerà il resto delle vacanze estive con la madre.
Il figlio fintanto che sarà minorenne trascorrerà, altresì, le vacanze Pasquali alternativamente con l'uno e l'altro genitore (il primo anno spetterà alla madre). Quanto alle vacanze Natalizie il relativo periodo verrà suddiviso tra la madre e il padre di modo che, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno 30 Dicembre di ogni anno il minore si intratterrà con uno dei genitori, e dal giorno 31 Dicembre al termine delle vacanze coincidenti con il giorno dell'Epifania, con l'altro genitore alternativamente (per il primo anno alla madre spetterà il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno 30 Dicembre e al padre dal giorno 31 Dicembre al termine delle vacanze coincidenti con il giorno dell'Epifania). I genitori dovranno tenere conto Per_ anche della volontà del figlio stante l'età e le diverse esigenze dello stesso.
Le vacanze con il figlio saranno liberamente concordate con lo stesso essendo maggiorenne. Per_1
7) Il padre corrisponderà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli l'importo mensile di € 4.000,00.=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi.
Secondo le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018 sono ricomprese nel mantenimento ordinario:
- Vitto e mensa scolastica,
- Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione,
- Farmaci da banco,
- Abbigliamento, comprese le spese le spese per il cambio di stagione,
- Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi),
- Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno,
- Baby-sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola e dopo-scuola.
8) Il padre, inoltre, si farà carico nella misura del 70% delle spese straordinarie per i figli, salvo per quanto attiene alle loro Orga spese mediche che saranno interamente a carico del padre in virtù di polizze sanitarie aziendali ( e ) in cui Org_1 rientrano quali beneficiari tutti i membri del nucleo familiare, ivi inclusa la moglie.
Per il resto varranno le Linee Guida condivise del Tribunale di Monza in data 07.05.2018
Il rimborso delle spese straordinarie, come sopra indicate, dovrà essere richiesto dal genitore anticipatario in forma scritta (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con un anticipo di 15 giorni - salvo l'urgenza – rispetto al momento in cui dovrà essere pagina 2 di 13 compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. Entro 7 giorni, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio consenso o dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento del mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad € 500,00.=, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
9) Il Sig. corrisponderà, inoltre, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra entro il giorno 10 di CP_1 Parte_1 ogni mese l'importo mensile di € 1.500,00.=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della moglie, stante la disparità economica in essere tra i coniugi e ciò al fine di garantire alla stessa di poter beneficiare del medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale.
10) Il Sig. corrisponderà le somme dovute a titolo di arretrati non corrisposti per il mantenimento dei figli dalla data di CP_1 allontanamento ante causam dalla casa familiare, dedotti gli acconti eventuali versati, oltre al rimborso di tutte le spese straordinarie per i figli non corrisposte in corso di causa.
11) Il Sig. continuerà a garantire l'assistenza sanitaria prevista dalle suddette Polizze sanitarie aziendali oltre che per i CP_1 figli anche per la moglie.
12) Le detrazioni relative ai figli spettano ai genitori secondo quanto previsto dalla legge, mentre l'assegno unico verrà percepito per l'intero dalla Sig.ra come da accordi delle parti giusto verbale d'udienza del 12.12.2023. Parte_1
13) Le parti reciprocamente dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura anche durante brevi weekend.
14) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo di passaporto per sé e per il figlio minore, nonché di lasciapassare e carta d'identità valida per l'espatrio. Per_
15) Alla Sig.ra e ai figli e sarà concessa la possibilità di recarsi nel periodo estivo (da concordarsi) Parte_1 Per_1 presso la casa va ella Fra tonio del Comune di Ravenna ove la famiglia ha da sempre trascorso le vacanze estive.
16) Condannare il Sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 C.C. e per c.d. illecito endofamiliare in CP_1 favore della moglie per € 50.000,00.= o nella diversa e maggiore misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, dato l'addebito allo stesso della separazione per grave e reiterata violazione degli obblighi coniugali (in particolare quello della fedeltà) e visto che la condizione di afflizione indotta dal marito supera la soglia della tollerabilità e si traduce per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nella violazione anche di un diritto costituzionalmente protetto, quale quello della salute, e dell'onore e della dignità personale, avendo il Sig. ripetutamente - a seguito delle reiterate relazioni extraconiugali CP_1 occasionali e non protette - posto in condizione di pericolo te della moglie per anni e provocandole una sofferenza emotiva e psicologica di rilevante gravità.
17) Disporre ai sensi dell'art. 473 bis 39 cpc e 614 bis cpc come da istanza del 11.12.2023 quanto segue:
a) ammonire il resistente a tenere una condotta volta a consentire ai figli di poter praticare gli sport da sempre praticati e all'acquisto di un autoveicolo “usato” per il figlio , sostenendone pro-quota le relative spese stabilendone l'immediata Per_1 esecuzione;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis cpc la somma di denaro dovuta dal in caso di violazione o in Controparte_1 osservanza o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il Sig. al pagamento di una sanzione amministrativa in favore della Controparte_1 Organizzazione_3
d) condannare il Sig. nonché al risarcimento in favore di ciascuno dei figli nella misura di € 2.000,00.= Controparte_1 ciascuno.
18) Rigettare tutte le domande e le eccezioni avversarie. pagina 3 di 13 19) Con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, oltre alle eventuali spese di istruttoria refuse, per tutti i motivi esposti.
Porre a carico del resistente anche spese e compenso professionale, oltre al 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, per la fase del reclamo avverso l'ordinanza Presidenziale presentato dallo stesso dato che il medesimo è stato totalmente rigettato come da decreto del 28.11.2022 della Corte d'Appello di Milano – Sezione V – RG n. 282/2022 VG – che ha rimesso la regolamentazione delle spese legali per la suddetta fase di reclamo all'emananda sentenza di separazione dei coniugi di codesto Tribunale.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Ammettere i capitoli di prova dal n. 1) al n. 49) così come formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc n. 2) datata 13.12.2022 e gli ulteriori capitoli di prova dal n. 50) al n. 55) così come formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc n. 3) datata 16.01.2023 per l'interrogatorio formale del resistente e per i testi qui di seguito indicati:
- Borgonovo Paolo, in Seregno via Sanzio n. 2.
- Sig. , in Seregno via Sanzio n. 20. Persona_3
- Sig.ra , in Seveso via Leopardi n. 11/b. CP_3
- Sig.ra , in Seregno via Firenze n. 11. Testimone_1
- Sig.ra , in Seregno via Nino Bixio n. 20. Parte_3
- Sig.ra , in Lecco via Domenico Cimarosa n. 10. Parte_4
- Sig.ra , in Arosio via Oberdan n. 41. Testimone_2
- Sig.ra , in Seregno via Bottego n. 27. Controparte_4
- Sig.ra , in Cittadella via Tofana di Rozes n. 38;Testimone_3
- Sig.ra , in Meda via T. Edison n. 29 Testimone_4
b) Disporre l'audizione del figlio . CP_5
c) Dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti i capitoli di prova formulati da parte avversa nel termine ex art. 183, VI comma, cpc e, in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttorie avversarie.
d) Ammettere la prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte avversa.
e) Ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc al resistente degli estratti dei conti correnti, delle carte di credito e delle altre giacenze bancarie, titoli e investimenti, ect… (dall'epoca antecedente la separazione e a seguire), oltre alle visure catastali degli immobili di cui è proprietario, del suo contratto di lavoro e, inoltre, disporre CTU e accertamenti della Polizia Tributaria per verificare la situazione economica, patrimoniale e reddituale dello stesso.
f) Disporre CTU medico-legale per l'accertamento delle patologie mediche relative alle infezioni contratte dal Sig. (malattie CP_1 sessualmente trasmissibili) e del rischio alla salute per la ricorrente.
Si dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su domande, istanze, deduzioni ed eccezioni nuove formulate da controparte.
Sono stati già concessi dal Giudice i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc”.
Per il resistente:
“Premesso di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove oggi proposte dalla controparte, piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così giudicare: nel merito:
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