Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 58
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1087/2023 vertente
TRA
REDA CALCESTRUZZI S.r.l., (C.F. 02814850786) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Scalea (CS), via A. Rendano
n.62 presso lo studio dell'avv. Monica Cosentino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione.
-Opponente-
E
Co.m.ed. 86 s.r.l. (C.F. 02025810652), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Montesano sulla Marcellana (SA), via
Mazziotti n. 16 presso lo studio dell'avv. Massimiliano Bianco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Opposta-
1 OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, rilevare che la parte opposta ha depositato atto di rinuncia al precetto notificato alla Reda Calcestruzzi S.r.l. il 15.9.2023 (v. atto allegato al fascicolo di parte opposta).
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, va evidenziato che la rinuncia al precetto è un atto di natura extra-processuale, che secondo l'orientamento prevalente e preferibile, si configura quale negozio unilaterale abdicativo (Cass.
141/2019;
Cass. 1985/1990;
Cass. 3736/1981),
Nel caso in esame, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere” (Cass. n.141/2019;
Cass.
n. 5207 del 25/05/1998).
Invero, com'è noto, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che – come quella determinata da un accordo transattivo sull'oggetto della lite – abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire delle parti medesime” (Cass. SS. UU. n. 2463/1982).
Ed ancora: “La pronuncia di cessazione della materia del contendere
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