Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 5
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Testo completo
N. R.G. 959/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 959/2020, introitata per la decisione, previa concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2024,
promossa da
FILTRANS LOGISTICA SRL (P.IVA: 02540740806), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CO SE, rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Luigi Tripepi;
opponente
contro
ER ES SRL (PIVA: 02143790802), in persona dei legali
rappresentanti pro tempore gli Amministratori Delegati Filippo Arecchi, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Maria Ligato;
opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 111/2020.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'8 luglio 2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, notificato il 12/03/2020, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
111/2020, con il quale la NS Logistica Srl era stata condannata al pagamento della somma di € 155.723,50, oltre interessi e competenze del procedimento monitorio, la società ingiunta conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la
ER Lines Srl chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opponente deduceva:
- l'inesistenza di un accordo scritto tra le parti per il trasporto di mezzi da Reggio
Calabria a Messina, con applicazione di tariffe concordate dalle due società;
- la genericità della documentazione prodotta che non consentiva di stabilire il numero di viaggi effettuati e dei mezzi trasportati, le date, gli orari e le targhe degli automezzi imbarcati.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta concludendo per il rigetto dell'opposizione, precisando che l'ammontare dovuto dalla NS Logistica s.r.l. era pari ad € 150.592,50, poiché dalla somma ingiunta andava detratto l'importo di € 5.131,00, in conseguenza dell'avvenuto incasso della somma portata dall'assegno tratto su
Posteitaliane n. 7221268038-10 del 07.02.2019.
Con ordinanza depositata in data 22 Febbraio 2021 il precedente giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per la somma di €
150.592,50, rilevando che la parte opponente si era “limitata ad avanzare generici motivi di opposizione che appaiono sconfessati dalla corposa documentazione prodotta da parte opposta che ha provato l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti ed, inoltre, [n.d.r. viste] le trattative intavolate per far fronte al debito accumulato”.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. Segnatamente, con l'ordinanza depositata il 4.04.2022 il giudice istruttore ordinava alla parte opposta di produrre in giudizio “tutti i biglietti riguardanti il trasporto di
pagina 2 di 7 autoveicoli di proprietà della NS Logistica S.r.l. sulle navi della ER Lines
S.r.l. dal mese di febbraio 2016 sino al mese di luglio 2018, per come riportati nelle singole fatture poste a supporto del monitorio” .
All'udienza dell'8 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni.
2. Sulla domanda di pagamento.
L'opposizione spiegata dall'ingiunto è solo parzialmente fondata per i motivi di seguito
esposti.
E' utile premettere che allorquando viene proposta opposizione da parte dell'ingiunto, deducendo il difetto delle condizioni speciali di ammissibilità della tutela monitoria, la domanda giudiziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 959/2020, introitata per la decisione, previa concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 luglio 2024,
promossa da
FILTRANS LOGISTICA SRL (P.IVA: 02540740806), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. CO SE, rappresentata e difesa dall'avv.
Maurizio Luigi Tripepi;
opponente
contro
ER ES SRL (PIVA: 02143790802), in persona dei legali
rappresentanti pro tempore gli Amministratori Delegati Filippo Arecchi, rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Maria Ligato;
opposta
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 111/2020.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'8 luglio 2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, notificato il 12/03/2020, in opposizione al decreto ingiuntivo n.
111/2020, con il quale la NS Logistica Srl era stata condannata al pagamento della somma di € 155.723,50, oltre interessi e competenze del procedimento monitorio, la società ingiunta conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la
ER Lines Srl chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, l'opponente deduceva:
- l'inesistenza di un accordo scritto tra le parti per il trasporto di mezzi da Reggio
Calabria a Messina, con applicazione di tariffe concordate dalle due società;
- la genericità della documentazione prodotta che non consentiva di stabilire il numero di viaggi effettuati e dei mezzi trasportati, le date, gli orari e le targhe degli automezzi imbarcati.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta concludendo per il rigetto dell'opposizione, precisando che l'ammontare dovuto dalla NS Logistica s.r.l. era pari ad € 150.592,50, poiché dalla somma ingiunta andava detratto l'importo di € 5.131,00, in conseguenza dell'avvenuto incasso della somma portata dall'assegno tratto su
Posteitaliane n. 7221268038-10 del 07.02.2019.
Con ordinanza depositata in data 22 Febbraio 2021 il precedente giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto per la somma di €
150.592,50, rilevando che la parte opponente si era “limitata ad avanzare generici motivi di opposizione che appaiono sconfessati dalla corposa documentazione prodotta da parte opposta che ha provato l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti ed, inoltre, [n.d.r. viste] le trattative intavolate per far fronte al debito accumulato”.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale e ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. Segnatamente, con l'ordinanza depositata il 4.04.2022 il giudice istruttore ordinava alla parte opposta di produrre in giudizio “tutti i biglietti riguardanti il trasporto di
pagina 2 di 7 autoveicoli di proprietà della NS Logistica S.r.l. sulle navi della ER Lines
S.r.l. dal mese di febbraio 2016 sino al mese di luglio 2018, per come riportati nelle singole fatture poste a supporto del monitorio” .
All'udienza dell'8 luglio 2024 le parti precisavano le conclusioni.
2. Sulla domanda di pagamento.
L'opposizione spiegata dall'ingiunto è solo parzialmente fondata per i motivi di seguito
esposti.
E' utile premettere che allorquando viene proposta opposizione da parte dell'ingiunto, deducendo il difetto delle condizioni speciali di ammissibilità della tutela monitoria, la domanda giudiziale
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