Trib. Bologna, sentenza 11/07/2024, n. 2036

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 11/07/2024, n. 2036
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2036
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

N.R.G. 15930/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. A B Presidente rel. dott. M C B Giudice dott. R V S Giudice all'esito della camera di consiglio del 05/07/2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15930/2023, promosso da:
, nato in SENEGAL, il 21/01/1978 Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. TASSINARI ROSARIA RICORRENTE contro
[...]

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: annullare il provvedimento del Questore di Forlì–Cesena emesso in data 18/07/2023 e notificato in data 06/11/2023, senza numero di protocollo, con cui lo stesso rifiutava la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale e conseguentemente accertare e dichiarare che il ricorrente è titolare di tutti i requisiti di cui all'art. 1 Convenzione di Ginevra ed art. 2 D. Lgs 251/2007 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare che sussistono seri motivi, in particolare di carattere umanitario, per casi speciali o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, e per l'effetto riconoscere la protezione speciale al ricorrente ordinando al Questore di Forlì–Cesena di emettere il permesso di soggiorno per protezione speciale. -Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, IVA e CPA comprese, come per legge, oltre il 15% per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014”.
Conclusioni per il resistente: rigettare il ricorso avversario, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto;

- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, compensare le stesse tra le parti”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato il 03/12/2023, il ricorrente, cittadino del Senegal, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatogli il 06/11/2023. CP_1
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Organizzazione_1
…il richiedente, entrato in Italia nel 2014, non risulta mai essere stato titolare di permesso di soggiorno né
[...] aver mai presentato istanza di emersione o regolarizzazione della sua posizione sul T.N., ma che ha lavorato nel 2021 con contratto a tempo indeterminato come domestico, con cessazione del rapporto di lavoro il 23.08.2021;
[…] non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale […] e non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU
”.
L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il serio percorso integrativo intrapreso.
In data 06/12/2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite l'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 21/03/2024, ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 10 anni;
abito a Meldola;
vivo in affitto con un amico;
sto lavorando in una fabbrica di mobili;
sono assunto a tempo indeterminato. Non ho mai avuto problemi con la giustizia. Avevo fatto domanda di protezione internazionale che è andata male. Quando non lavoro mi riposo a casa. Mando un bel po' di soldi a casa. In Senegal c'è mia mamma e ho 4 fratelli maschi e due femmine
”. Alla medesima udienza il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione.
Il giudice istruttore, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha concesso termine per la produzione documentale e, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
***
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1,