Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 355

TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025
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TRIB Roma
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 355
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 355
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.14711/2018 del R.G., pendente tra
AT ER in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della Tel.Ca S.a.S. di LT AT (C.F. [...]), con l'Avv. TEDESCO Davide, indirizzo telematico: d.tedesco@pec.dsbpartners.com
PARTE RICORRENTE
E
DELLA POSTA ID (C.F.: [...]), con l'Avv. MARRAMA
Antonella, indirizzo telematico: antonellamarrama@ordineavvocatiroma.org, e l'Avv.
FELICI MAna, indirizzo telematico: marianafelici@ordineavvocatiroma.org
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'accettazione tacita da parte del Sig. ID LL PO dell'eredità pervenutagli dalla Sig.ra IC MA HE per successione legittima apertasi il 18.2.2012, ivi compreso, nella misura di 1/12, l'immobile sito in Roma, via di
Donna Olimpia n. 8, piano primo, distinta al foglio 454, particella 13, sub. 14, zona censuaria 4, categoria A/3, classe 2, vani 4, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso
Pagina 1 di 12 l'ordine di trascrizione al competente Conservatore dei R.R.I.I. di Roma ed esonero da responsabilità. Con condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi”.
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti e provati nel presente giudizio, respingere le domande tutte formulate dal ricorrente nei confronti del resistente in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
sempre nel merito, condannare il sig. LT AT a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta equa o di giustizia od anche con valutazione equitativa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. AT LT conveniva in giudizio LL PO ID, deducendo di essere creditore del medesimo in forza di sentenza definitiva di condanna al pagamento della somma di € 43.508,64, oltre interessi e spese di lite, resa dal Tribunale di
Roma X Sezione Civile, recante n. 12496/2007 ed azionata in via esecutiva, in difetto di adempimento spontaneo del soccombente obbligato, nella procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. 742/2017, intrapresa col pignoramento della quota di 1/12 del diritto di proprietà sull'appartamento sito in Roma, Via di Donna Olimpia n. 8 censito in catasto al foglio 454 p.lla 13 sub. 14, in titolarità dell'esecutato per successione ex lege della sig.ra
IC MA HE, apertasi in data 18.02.2012.
Deduceva, altresì, che, in pendenza della predetta procedura esecutiva, dalla relazione notarile ex art. 567 co. 2 c.p.c del Notaio Fabiana Togandi e, in particolare, dall'esame ipotecario telematico eseguito presso i RR.II., l'immobile pignorato si evinceva intestato, per la suddetta quota, al LL PO, a favore del quale, tuttavia, non risultava trascritta alcuna accettazione di eredità della de cuius IC. Sulla scorta di tali premesse, il AT adiva l'intestato Tribunale per quivi sentire accertare giudizialmente, in forza di una serie di atti ascrivibili al LL PO ed all'uopo rilevanti, l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità a lui devoluta, ivi compresa la quota di comproprietà sull'immobile pignorato, sì da conseguire titolo idoneo per il ripristino della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 comma 2 c.c., e,
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quindi, il fruttuoso esito della procedura per la soddisfazione coattiva, sia pure parziale, del credito vantato.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente LL PO ID che contestava la domanda e ne chiedeva preliminarmente la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità per motivi di rito e, nel merito, il rigetto per non avere mai il resistente accettato tacitamente l'eredità della IC e, comunque, non risultando a tale effetto idonei, né tanto meno provati, i fatti a sostegno dedotti dal AT.
Trattenuta la causa in riserva all'udienza del 14.12.2018, il Giudice, con ordinanza dei
19/23.01.2019, ne riteneva necessaria l'istruzione non sommaria, sulla base delle eccezioni sollevate da parte resistente, e, pertanto, disponeva il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario, nelle cui forme il giudizio proseguiva. Concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c., non venivano assunte le prove orali articolate e per la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale deferito al LL PO, e per la rilevata incapacità ex art. 246 c.p.c. dei testi nelle more ammessi, stante il loro interesse nella causa quali coeredi della IC. Pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, formulate da ultimo all'udienza del 21.05.2024, trattata con le modalità dello scambio di note scritte ex 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica a decorrere dal 30.06.2024.
Diritto.


1. Sull'omesso esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.

Tale eccezione, sollevata originariamente dalla parte resistente nel proprio atto introduttivo, non è più stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note di trattazione del 16.05.2024, ove sono state richiamate le sole conclusioni di merito, sicché deve intendersi rinunciata dalla parte.
In ogni caso -tenuto conto che si tratta di questione rilevabile anche d'ufficio, sia pur entro la prima udienza- si ritiene la stessa non fondata, ravvisandosi, nella specie, l'ipotesi di esonero prevista dall'art. 5, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 28/2010 (nel testo ratione temporis vigente), in materia di “procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”.
E non vi è dubbio che il presente procedimento possa qualificarsi come un giudizio di
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cognizione incidentale rispetto all'esecuzione forzata, dal momento che -come visto- la sua instaurazione si è resa necessaria al fine di ottenere un titolo trascrivibile e ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente alla quota di comproprietà dell'immobile staggito;
del resto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata immobiliare, è necessario accertare -se del caso anche d'ufficio- che il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto (Cass. sez. 3, n. 11638 del 26/05/2014 e n. 15597 dell'11/06/2019). Peraltro, a conferma della stretta correlazione ed interconnessione tra i due procedimenti, risulta che il GE abbia sospeso la procedura di esecuzione forzata, in attesa della definizione del presente giudizio (si veda il provvedimento del GE allegato all'istanza del ricorrente in data 1.07.2020).


2. Merito.

Sussistono, in primo luogo, la legittimazione e l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.
Il AT ha dimostrato documentalmente di essere creditore del LL PO in virtù di sentenza esecutiva di condanna e di aver azionato, in forza di tale titolo, un'espropriazione sul bene immobile risultato dai pubblici registri in comproprietà del debitore esecutato, per la quota di 1/12, in virtù di successione legittima alla de cuius IC MA HE (docc.
1 e 6 allegati al ricorso). Nel corso del processo esecutivo, come già evidenziato, è effettivamente emersa la mancanza della trascrizione dell'atto di accettazione da parte del
LL PO (relazione notarile doc. 5 ricorso) e, pertanto, è evidente l'interesse del ricorrente a sentir accertare giudizialmente l'intervenuto acquisto per accettazione tacita dell'eredità, funzionale alla prosecuzione ed al buon fine dell'espropriazione avviata (Cass. n.
11638/2014 cit.).
Nel merito, tuttavia, la domanda è destituita di fondamento e va rigettata.
Per espressa disposizione di Legge, costituisce accettazione tacita dell'eredità il compimento da parte del chiamato di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede (art. 476 c.c.).
A detta previsione normativa si aggiunge quella in tema di accettazione cosiddetta “presunta” che ricollega il medesimo effetto dell'acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo al chiamato che, trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non compia l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione (art. 485 c.c.).
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È, dunque, nell'alveo delle cennate disposizioni e della copiosa giurisprudenza di legittimità che si è
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