Trib. Messina, sentenza 25/09/2024, n. 1703
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Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 24 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3323/2023 r.g. vertente
TRA
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Sorbello. RICORRENTE
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ope legis domiciliato in Messina presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge.
RESISTENTE
Oggetto: crediti da lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19 giugno 2023 adiva in Parte_1
riassunzione Codesto giudice del lavoro a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar Palermo, che con sentenza n. 2782/2022 dichiarava
l'inammissibilità del ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo, appartenendo la cognizione al giudice ordinario.
Riferiva di essere stato dipendente della Città Metropolitana di Messina, inserito nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 28 gennaio 2014 n. 5, e di avere prestato la sua opera con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione dall'01.07.2005 al 12.08.2020 con profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo”, categoria giuridica C.
Esponeva che l'art. 3 comma 19 della l.r. 29 dicembre 2016 n. 27 aveva introdotto la possibilità per gli LSU di optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali.
Osservava che l'Assessorato, con decreto dirigenziale n. 122 del 06 maggio 2020, ai fini della definizione dell'indennità, aveva riconosciuto ai lavoratori un importo
“determinato secondo i criteri sopra enunciati che complessivamente ammonta a cinque annualità dello stipendio in godimento detratti gli emolumenti stipendiali non aventi carattere fisso e continuativo, nonché gli oneri sociali e previdenziali legati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, e sarà corrisposto in ratei annuali secondo le previsioni della norma”, sulla base del parere prot. n. 7266 del 29 marzo 2019, reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione
Siciliana, che aveva ritenuto non computabili i contributi sociali e previdenziali, tenuto conto della circostanza che la loro erogazione sarebbe condizionata alla “fuoriuscita dal bacino di appartenenza” e, quindi al venir meno del rapporto di lavoro.
Evidenziava che il decreto n.122 impugnato era da ritenersi illegittimo nella parte in cui determina l'indennità omnicomprensiva escludendo dal computo gli oneri sociali e previdenziali, la quota di trattamento di fine rapporto e la trattenuta ex CP_2
che vanno considerati ai fini della quantificazione globale di detta indennità.
Lamentava che il provvedimento impugnato risultava privo di qualsiasi motivazione in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, non essendo comprensibili le scelte adottate dall'Amministrazione nel determinare un importo inferiore a quello che dovrebbe spettare ai lavoratori ai sensi dell'art. 3 comma 19 della l.r. n. 27 del
2016.
Deduceva che il provvedimento era viziato da eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza, in quanto l'art. 3 comma 19 della l.r. n. 27/2016 aveva
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previsto un'indennità omnicomprensiva, ossia un'indennità che includeva tutti i benefici economici, e invece il decreto aveva previsto un'indennità ridotta, escludendo una parte dei suddetti benefici e riconoscendo sostanzialmente una retribuzione netta, non totale, sottraendo illegittimamente gli oneri sociali e pensionistici.
Riteneva che l'Ufficio Legislativo, con il parere, avrebbe dovuto parametrare
l'indennità omnicomprensiva alla retribuzione già in godimento, che consta di diverse voci, tra le quali quelle della contribuzione previdenziale e assistenziale, essendo questo elemento che rientra nella categoria della retribuzione differita.
Osservava che l'interpretazione restrittiva della norma adottata dalla P.A. era illogica, in quanto da un lato calcolava come indennità la sola paga base con l'aggiunta degli scatti di anzianità che rientrano nella retribuzione indiretta e allo stesso tempo escludeva dal computo della retribuzione i trattamenti previdenziali e assistenziali che rientrano nella retribuzione differita.
Richiamava diverse pronunce di legittimità e di merito che, nel definire il concetto di retribuzione, ricomprendono tutte le voci aventi carattere continuativo e obbligatorio.
Lamentava che il decreto era illegittimo
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