Trib. Sassari, sentenza 06/12/2024, n. 509

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 06/12/2024, n. 509
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 509
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

RGL n. 1436 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 28/11/2024), nella causa n. 1436/2021 RGL, promossa da:
RA , [...], ass. dall'Avv.to FAIS PAOLO MASSIMILIANO,
PARTE RICORRENTE

contro

:
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI , 80032590582, ass. dall'Avv.to BONURA HARALD;

PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente RA ha dedotto di aver ricevuto in data 21/9/21 notifica della cartella esattoriale n. 102 2020 000600174 16 000 dell'importo di € 7.769,55 avente ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno 2017, iscritti a ruolo dalla Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri;
che le pretese della Cassa sono infondate poiché, pur essendo iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Sassari, nell'anno 2017 così come nei successivi, non ha svolto in modo continuativo l'attività di geometra, non ha prodotto alcun reddito dall'esercizio della professione e non è titolare di partita IVA;
che, ai sensi dell'art. 22 L. n. 773/82, non sussiste l'obbligatorietà della iscrizione alla Cassa per coloro che non esercitano la professione;
che l'iscrizione d'ufficio in forza del regolamento della Cassa è illegittimo;
che, con riguardo ai contributi 2016, l'opposizione è stata accolta con sentenza n. 282/19 del Tribunale di Sassari;
ha chiesto:”1) ogni avversa istanza eccezione e deduzione reietta;
2) Annullare e comunque revocare la cartella esattoriale opposta n° 102 2020 000600174 16 000 dell'importo di € 7.769,55 dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. AN all'Ente impositore con ogni altro provvedimento conseguente e, previa, se del caso, dichiarazione di illegittimità della iscrizione d'ufficio del Sig. AN alla Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri. 3) Con il favore delle spese e
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competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averle interamente anticipate”;

− parte convenuta CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI (di seguito Cipag) si è costituita rilevando che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima richiesta al ricorrente;
ha dato atto che anche la sentenza n. 384/18 emessa dal Tribunale di Sassari inter partes per un precedente periodo di imposta ha avallato tale tesi;
ha chiesto “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nella cartella di pagamento indicata in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna del geom. AN al pagamento degli stessi.”;

− la causa viene decisa in seguito a discussione in trattazione scritta.
Ritenuto che:

1. preliminarmente occorre dare atto che parte ricorrente non ha validamente notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate che pure era destinataria di vocatio in ius contenuta nell'atto introduttivo;
il presente giudizio non risulta quindi instaurato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

2. nel merito, la questione attiene alla legittimità dell'automatica iscrizione alla Cipag conseguente dell'iscrizione nell'Albo professionale e all'obbligo di versare la contribuzione minima;

3. in quanto condivisibile ed espressione dell'orientamento ormai maggioritario in giurisprudenza, può richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari n. 29 del 19/2/24 (RG 84/20) che, in un caso analogo al presente, ha affermato:
“mutando il precedente orientamento, la Cassazione, a partire dalla recente sentenza n. 4568/2021, ha affermato il principio di diritto secondo cui " ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
è opportuno chiarire il percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 5375 del 2019, sino alle ultime pronunce appena citate, sulla questione oggetto del presente giudizio;
la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività sulla base della sola iscrizione
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all'albo),
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