Trib. Patti, sentenza 17/12/2024, n. 2116
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Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.01.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3049/2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , in persona del Ministro pro tempore, e l' Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del Direttore pro Parte_2 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, sono ope legis domiciliati C.F._1
( Email_1 P.IVA_2
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava (C.F.: C.F._2
) del foro di Messina con studio in Via Cesare Battisti, 108 Messina, come CodiceFiscale_3
da procura in atti.
RESISTENTE – Opposto
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.08.2022, il , nella persona Parte_3 del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 64/2022, emesso in data 8.6.2022 dal Tribunale di Patti – sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento n.
867/22 R.G., con cui veniva ingiunto all'Amministrazione opponente il pagamento della somma di
€ 14.732,40, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, in favore di . Controparte_1
Deduceva che le suindicate somme venivano ingiunte in forza della sentenza n. 530/2015 emessa dal Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto di parte opposta al trattamento stipendiale e giuridico corrispondente all'anzianità di servizio maturata nei periodi pre ruolo e, conseguentemente, condannato l'amministrazione scolastica al pagamento delle relative differenze retributive, nei limiti prescrizionali e tenuto conto del periodo effettivamente lavorato.
A fronte di ciò, lamentava, da un lato, l'insussistenza del credito ingiunto per mancanza del presupposto della liquidità, non essendo lo stesso determinato nel suo ammontare;
dall'altro,
l'erroneità del calcolo operato in sede di ricorso monitorio, atteso che il diritto alle differenze retributive della sarebbe stato riconosciuto per il solo periodo di servizio effettivamente CP_1 prestato e nei limiti della prescrizione quinquennale.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio con memoria del 24.03.2023, con la quale ribadiva la Controparte_1 sussistenza del credito fatto valere nella fase monitoria e dei presupposti per il ricorso allo strumento del procedimento monitorio.
Contestava la fondatezza della tesi avversaria, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta
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