Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 744
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1734/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1734 /2023, promossa da (c.f. ), nt. a ARONA (NO) il Parte_1 C.F._1
13/04/1992. Con il patrocinio dell'Avv. FUSE' LORENA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a VARESE (VA) il 06/10/1987 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: ricorre al Tribunale, affinché, previa fissazione di udienza di comparizione e termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto al sig. voglia modificare il provvedimento assunto dal Tribunale di Controparte_1
Verbania e accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE ANTICIPATORIA ED INDIFFERIBILE ex art. 473-bis.15 c.p.c.
- stante le problematicità della minore ed il diniego immotivato del emettere provvedimento indifferibile Per_1 CP_1 di autorizzazione a che la minore intraprendi un percorso terapeutico/psicologico da specialista privato, autorizzando altresì la madre ad assumere in via autonoma ed esclusiva ogni decisione per il benessere psico-fisico della figlia, ed ogni decisione rispetto alla frequentazione scolastica di (gite, sostegno, ritiro diari, colloqui con insegnanti ecc) Per_1
Pag. 1
Per_1
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre sig.
[...]
ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di CP_1 apposita CTU;
c) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 con la corresponsione di una somma mensile non inferiore ad euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (come da Protocollo della Corte D'Appello di Torino) in ragione del 50% con la ricorrente. d) Disporre che l'assegno unico universale sia versato interamente a favore della madre di Per_1
e) Assumere, anche d'ufficio ex art 473-bis.39 cpc, ogni provvedimento che l'ill.mo Giudice ritenesse utile nel caso di specie. In via istruttoria: A) ordinare ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Controparte_1 ultimi tre anni e ogni altra documentazione relativa al suo patrimonio personale;
B) disporre indagini patrimoniali e fiscali a mezzo della Polizia Tributaria nei confronti del sig. – Controparte_1 anche presso il datore di lavoro - al fine di conoscere la capacità economica reale del medesimo e l'esistenza di redditi occulti;
C) Disporre ctu psicologica/psichiatrica sulla persona del sig. al fine di valutare la capacità Controparte_1 genitoriale del padre e sulla minore al fine di valutare lo stato psico-fisico di quest'ultima;
Persona_2
D) disporre l'ascolto della minore anche avvalendosi di esperti Persona_2
E) si chiede ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che successivamente alla cessazione della convivenza con la sig.ra nell'anno 2013, il vedeva Pt_1 CP_1 la figlia poche volte, anche a distanza di mesi?
2) Vero che, successivamente all'interruzione della convivenza 2013, il vedeva la figlia alla presenza della CP_1 fidanzata di turno?
3) Vero che dal 2013 la ha permesso al padre di di vederla quando voleva/poteva anche se il Pt_1 Per_1 CP_1 spariva per lunghi periodi?
4) Vero che ha interrotto i contatti con il padre dal mese di gennaio 2023 ed il è sparito dalla vita Per_1 CP_1 della figlia?
5) Vero che nel mese di gennaio 2023 il ha alzato le mani sulla figlia colpendola e ferendola al volto e CP_1 facendole uscire sangue dal naso?
6) Vero che ha mantenuto in via esclusiva la minore dal 2013 ad oggi? Parte_2
7) Vero che presenta dei problemi di apprendimento in ambito scolastico e di relazione con il gruppo dei pari? Per_1
8) Vero che oltre ad un PdP deve effettuare un percorso psicologico? Per_1
Si indicano quali testimoni: , residente in [...];
, residente in [...];
Testimone_1 Tes_2 Tes_3
residente in [...];
residente in [...];
residente
[...] Testimone_4 Testimone_5 in Lesa;
Dott.ssa in Borgomanero;
dott.ssa in Arona;
prof in Arona;
Testimone_6 Persona_3 Persona_4 dott.ssa c/o Istituto “Andrea Camilleri” in Varallo Pombia. Testimone_7
Per il P.M. Si rimette.
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 31.8.2023, rappresentava di aver intrattenuto Parte_1 una convivenza more uxorio con ;
dall'unione nasceva in data 04.12.2010 la figlia Controparte_1
Evidenziava la ricorrente che: Per_1
• a causa di fatti di aggressioni perpetrati dall'uomo in danno della donna, nell'anno 2013 veniva interrotta la convivenza;
• con decreto del 03.03.2014, infatti, il Tribunale di Verbania nella procedura Rg 319/2013, su accordo delle parti, disponeva l'affidamento condiviso di con collocamento della Per_1 minore presso la madre e con facoltà per il padre di tenere la figlia con sé il martedì ed il giovedì (o altri due giorni previ accordi (dalle 10.00 alle 20.30) oltre ad un giorno nel week end ogni due, sempre previ accordi tra i genitori;
il padre aveva l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre entro il giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 mensili da annualmente rivalutarsi in base agli Indici Istat, somma da aumentarsi ad euro 250,00 mensili allorchè il avesse trovato una occupazione CP_1 lavorativa. Poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN di quelle scolastiche e di quelle straordinarie in genere da sostenersi per la minore, previamente concordate e documentate;
• non contribuiva al mantenimento e dal gennaio 2023 e non frequentava più la CP_1 bambina;
• non si era mai interessato delle problematiche sia fisiche che psicologiche di cui la CP_1 minore soffriva (incontinenza urinaria e gastroentereci, aggressività), tanto che la stessa era seguita dalla NPI;
• Nel 2022 intraprendeva una nuova convivenza in Dormelletto con una ragazza già CP_1 madre di due figli minorenni con loro residenti;
i rapporti tra la figlia ed il padre si Per_1 interrompevano nel dicembre 2022;
Sulla scorta di quanto sopra, la resistente chiedeva l'affido super-esclusivo della minore in favore della madre. Quanto al regime di visita, la riteneva che il padre potesse incontrare la figlia, senza pernotto, avuto riguardo al disinteresse manifestato da . Controparte_1
Circa le proprie condizioni economiche, la resistente rappresentava di lavorare con contratto a tempo determinato part time presso il negozio di gioielleria “Sarni Oro” in Varallo Pombia, percependo uno stipendio mensile pari ad euro 700,00