Trib. Crotone, sentenza 13/02/2025, n. 70
TRIB Crotone
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G 1318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1318/2023 promossa da:
ON NA (C.F.: [...]) nata a Crotone (KR) il [...], in [...] ed in qualità di erede del sig. CA VA, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data
19.11.2014, con il patrocinio degli Avv.ti Maurizio Vulcano e Alberto Corigliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Crotone (KR), via XXV aprile n. 43;
RICORRENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (C.F.: 01165400589), in persona del l.r.p.t. con gli Avv.ti VA foresta ed
Elisabetta Paonessa
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2023, NA LI, esponeva di essere coniuge superstite del defunto sig. VA CA, deceduto in Crotone il 19.11.2014 a causa di “ca polmonare con metastasi, collasso cardiocircolatorio”, che la stessa, unitamente agli altri eredi, aveva agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie contratte dal sig. CA nell'espletamento dell'attività lavorativa, chiedendo, conseguentemente, la condanna dell'INAIL al pagamento dell'indennizzo e/o rendita per malattia professionale, che con sentenza n. 789/2019 pubblicata il 03.12.2019 (R.G. 2247/2015) il Tribunale di Crotone aveva accertato l'origine professionale delle suddette patologie, con conseguente riconoscimento del diritto del sig. CA VA all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente alle riconosciute malattie professionali nella misura del 100% dal 30.05.2014 sino al decesso avvenuto il 19.11.2014; che, pertanto, avuto certezza che le malattie professionali erano stata la causa del decesso del coniuge, la ricorrente inoltrava domanda all'Inail al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per i superstiti di cui è causa;
l'INAIL, tuttavia, (con missiva del 13.5.2022) comunicava il rigetto dell'istanza; avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 104 del DPR n.1124 del 1965; ricorso che, tuttavia, veniva respinto in data 14.7.2022 sulla base di valutazioni che la ricorrente riteneva ingiuste ed erronee. Chiedeva quindi: “
1. accertare e dichiarare che il signor CA VA è deceduto per le complicazioni conseguenti alla malattia professionale così come già certificata dall'INAIL; 2) accertare e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra la morte e la malattia professionale da cui era affetto il signor CA VA;
3) accertare e dichiarare che la signora LI NA ha diritto alla rendita ai superstiti così come stabilito dall'art. 85 del Decreto n. 1124/1965 e ss sin pagina 1 di 4 dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa;
4) conseguentemente condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al ricorrente una indennità per la rendita ai superstiti determinata in corso di causa e comunque ogni somma allo stesso dovuta;
5) con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art 93 c.p.c.”. Si costituiva tempestivamente l'Inail eccependo la prescrizione del diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1318/2023 promossa da:
ON NA (C.F.: [...]) nata a Crotone (KR) il [...], in [...] ed in qualità di erede del sig. CA VA, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data
19.11.2014, con il patrocinio degli Avv.ti Maurizio Vulcano e Alberto Corigliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Crotone (KR), via XXV aprile n. 43;
RICORRENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (C.F.: 01165400589), in persona del l.r.p.t. con gli Avv.ti VA foresta ed
Elisabetta Paonessa
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2023, NA LI, esponeva di essere coniuge superstite del defunto sig. VA CA, deceduto in Crotone il 19.11.2014 a causa di “ca polmonare con metastasi, collasso cardiocircolatorio”, che la stessa, unitamente agli altri eredi, aveva agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie contratte dal sig. CA nell'espletamento dell'attività lavorativa, chiedendo, conseguentemente, la condanna dell'INAIL al pagamento dell'indennizzo e/o rendita per malattia professionale, che con sentenza n. 789/2019 pubblicata il 03.12.2019 (R.G. 2247/2015) il Tribunale di Crotone aveva accertato l'origine professionale delle suddette patologie, con conseguente riconoscimento del diritto del sig. CA VA all'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente alle riconosciute malattie professionali nella misura del 100% dal 30.05.2014 sino al decesso avvenuto il 19.11.2014; che, pertanto, avuto certezza che le malattie professionali erano stata la causa del decesso del coniuge, la ricorrente inoltrava domanda all'Inail al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per i superstiti di cui è causa;
l'INAIL, tuttavia, (con missiva del 13.5.2022) comunicava il rigetto dell'istanza; avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 104 del DPR n.1124 del 1965; ricorso che, tuttavia, veniva respinto in data 14.7.2022 sulla base di valutazioni che la ricorrente riteneva ingiuste ed erronee. Chiedeva quindi: “
1. accertare e dichiarare che il signor CA VA è deceduto per le complicazioni conseguenti alla malattia professionale così come già certificata dall'INAIL; 2) accertare e dichiarare l'esistenza del nesso di causalità tra la morte e la malattia professionale da cui era affetto il signor CA VA;
3) accertare e dichiarare che la signora LI NA ha diritto alla rendita ai superstiti così come stabilito dall'art. 85 del Decreto n. 1124/1965 e ss sin pagina 1 di 4 dall'epoca della presentazione della domanda amministrativa;
4) conseguentemente condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al ricorrente una indennità per la rendita ai superstiti determinata in corso di causa e comunque ogni somma allo stesso dovuta;
5) con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori ex art 93 c.p.c.”. Si costituiva tempestivamente l'Inail eccependo la prescrizione del diritto
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