Trib. Isernia, sentenza 04/05/2024, n. 62

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 04/05/2024, n. 62
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 62
Data del deposito : 4 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa E P, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 270 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza del giorno 14.02.2024 e vertente
TRA

Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Molise n. 93, Isernia, presso lo
[...] studio dell'avv. C C che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;

RICORRENTE
E

elettivamente domiciliata in via XXIV Maggio n. 86 Controparte_1
Isernia, presso lo studio degli avv.ti C G e F N R, che la rappresentano e difendono come da procura a margine della memoria di costituzione;

RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06.07.2020, la
[...]
Parte_1
Tribunale di Isernia per opporsi al d.i N. 59/2020 del 19.05.2020 di cui al N. R.G.
189/2020, concesso a dal medesimo Tribunale per la somma di Controparte_1 euro 24.237,28 a titolo di trattamento di fine rapporto. In particolare, l'opponente lamentava inizialmente l'infondatezza del credito, e successivamente l'improcedibilità dell'azione monitoria (e, quindi, la conseguente inefficacia del d.i. emesso) per l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, avvenuta con decreto n. 200 del del 07.08.2020. Organizzazione_1
Alla luce di tale deduzione, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 14.02.2024, trattata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto delle note di trattazione depositate.
***
2. Come è noto, alla società in liquidazione coatta amministrativo si applica la disciplina prevista dall'istituto del fallimento, in relazione all'accertamento dei debiti. Infatti, ai sensi dell'art 200 Legge Fallimentare, "dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore";
in base all'art. art. 201, “dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza".
3. Con riferimento all'istituto delle sorti della fase di opposizione del giudizio monitorio in seguito al fallimento della parte intimata, occorre muovere dalla disciplina prevista dalla legge fallimentare, atteggiandosi questa come norma speciale rispetto a quella generale prevista dal codice di rito;
quindi in caso di loro conflitto, deve prevalere il disposto della prima legge. Se si esamina il disposto ex art. 93 della legge fallimentare, emerge subito come il procedimento congegnato dal legislatore per veder ammessi al passivo dei crediti preveda in primo luogo, come appare chiaro dalla eloquente lettera, la competenza inderogabile del giudice delegato.
La previsione dell'art. 653 c.p.c. co. 1 deve quindi fare i conti con l'art. 93 e ss. della legge fallimentare che prevede, per la stessa fattispecie, una competenza esclusiva inderogabile del giudice delegato del fallimento ad esaminare tutte le domande tese ad ottenere il riconoscimento di un credito – o ad altro bene - nei confronti del debitore fallito. E l'interpretazione prevalente della S.C. è nel senso che la vis actractiva in capo del giudice del fallimento opera anche
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