Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 447
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Testo completo
R.G. n. 3730/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3730/2024, promossa con ricorso depositato il 09/09/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 17.12.1981
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]G con l'Avv. Eleonora Pasquillo
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 21.01.1972
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]G
con l'Avv. Elena Frattini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario
in Varese, in data 4 settembre 2004
(anno 2004 atto n. 134 parte II serie A)
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1
autosufficiente,
minorenne, nata a [...] [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/09/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto e mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale.
I genitori concordano per l'affidamento condiviso della figlia minorenne con Per_2
collocamento prevalente della stessa presso il padre, il quale continuerà a vivere nella casa
Per_ coniugale in comproprietà tra i coniugi. Anche la figlia maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre.
3) Modalità di visita da parte del genitore non collocatario
In considerazione dei propri orari di lavoro, cadenzati su tre turni (7- 14.00 / 14.00 - 21.00 /
21.00 - 7.00), la signora si intratterrà con dalle ore 15.00 sino alle ore 20.00 Pt_1 Per_2
ogni qual volta il suo turno lavorativo sarà di mattina o di notte.
Resta inteso che, compatibilmente con il turno successivo, ove possibile, cenerà e Per_2
pernotterà con la madre.
Inoltre, sempre in considerazione dei turni lavorativi della madre, starà con lei almeno Per_2
un weekend al mese e per i restanti fine settimana il sabato o la domenica.
4) Periodi di vacanza
Salvo migliori statuizioni tra i coniugi, la figlia starà con la madre nel periodo Per_2
natalizio, compatibilmente ai turni lavorativi della stessa, il 25 o il 26 dicembre ed il 31 dicembre o il primo di gennaio.
Per i restanti giorni in cui starà a casa da scuola, verrà seguito il calendario di Per_2
frequentazione ordinaria.
Durante il periodo pasquale starà con la madre il giorno di Pasqua o il lunedì Per_2 dell'Angelo sempre compatibilmente con i turni lavorativi della stessa.
Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola, starà 7 Per_2
giorni consecutivi con ciascun genitore ed in periodi che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno. Per_ 5) Contributo al mantenimento delle figlie e Per_2
La signora verserà al signor a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento delle figlie, un importo mensile pari ad € 150,00= (centocinquanta/00) per ciascuna, per un totale di € 300,00= (trecento/00) da corrispondersi con bonifico bancario sul conto corrente del signor entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_2
Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dall'annualità successiva alla data di emissione della sentenza di separazione.
6) Spese straordinarie
Per_ Le spese straordinarie, tutte da sostenersi nell'interesse di e verranno ripartite tra Per_2
le parti nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso alla data del presente atto presso il Tribunale di Varese.
7) Autorizzazioni rilascio e/o rinnovo documenti