Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 8
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2226 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.12.2024, vertente
TRA
UC E IA DI UC NG IA E IA OM & C.
S.N.C., in persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t., CO RO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Marchignoli e Roberto Tofani, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ricorrente
E
R.E. COSTRUZIONI 1 S.R.L.. resistente contumace
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27.9.2023 e notificato unitamente a decreto di fissazione d'udienza, la IA e RO di IA LA MA e RO OM & C.
s.n.c. conveniva in giudizio la R.E. Costruzioni 1 s.r.l., deducendo:
- di essere società esercente attività di trasporto turistico, viaggi e noleggio, con e senza conducente, ed attività di autofficina per la riparazione, demolizione e autotrasformazione di autobus;

- di essere proprietaria di un opificio industriale ubicato in Ceprano, località Selvotta, Via
Selvotta s.n.c., distinto in catasto al foglio 16, particella 149, sub 2/3, adibito a sede dell'azienda, con i relativi uffici, ricovero per gli automezzi ed officina per le riparazioni;

1
- di avere appaltato alla R.E. Costruzioni 1 s.r.l., tramite accettazione di un preventivo dalla medesima redatto nel 2018, opere (meglio descritte nella narrativa del ricorso) finalizzate ad eliminare l'amianto presente nella copertura dell'opificio, al prezzo di € 175.000,00 a corpo;

- che i lavori di cui al contratto di appalto erano iniziati il 26.9.2020 ed erano terminati il
7.10.2020;

- che in data 21.3.2021 in seguito all'acuirsi di fenomeni di infiltrazioni provenienti dal tetto dell'opificio, già oggetto di precedenti denunce cui avevano fatto seguito interventi non risolutivi, la società ricorrente, a mezzo dell'Arch. Bruno Sacchetti (Direttore dei Lavori), aveva contestato all'appaltatrice l'errata realizzazione delle opere di copertura del tetto e lamentato i conseguenti danni subiti;

- che con p.e.c. del 21.3.2021 la R.E. Costruzioni s.r.l. aveva contestato il fatto che le infiltrazioni fossero da attribuirsi ad erronea esecuzione delle opere e ne aveva indicato la causa nelle deiezioni dei piccioni, dando comunque disponibilità ad un intervento, che tuttavia, nonostante le promesse, non aveva luogo, come segnalato dalla ricorrente, sempre a mezzo dell'Arch. Sacchetti, in data 27.5.2022;

- che, atteso l'aggravarsi del fenomeno dannoso, la ricorrente, con comunicazione di messa in mora, a mezzo legale, del 4.11.2022, aveva invitato la resistente a rimuovere i vizi e a risarcire i danni;

- che le parti avevano quindi concordato due appuntamenti, per le date del 24 e 29 novembre
2022, ai quali l'appaltatrice tuttavia non partecipava adducendo varie giustificazioni;

- che, con perizia redatta in data 14.2.2023, l'Arch. Sacchetti aveva accertato che
successivamente alla realizzazione della nuova copertura, si sono verificate consistenti infiltrazioni idriche sia all'interno dell'opificio che negli uffici, che hanno provocato ingenti danni ai materiali, alle attrezzature, controsoffitti, intonaci e apparati elettrici, come segnalato più volte al costruttore...le cause della mancata tenuta idraulica della copertura, sono imputabili alla errata connessione e sovrapposizione delle lamiere e delle lastre in policarbonato, nonché alla mancata impermeabilizzazione dei canali di gronda…gli interventi da eseguire dovranno consistere nella revisione generale della copertura, ovvero dei punti di sovrapposizione pannelli e nella impermeabilizzazione delle grondaie al fine di consentire un corretto deflusso delle acque meteoriche”;

- che il
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